Art. 3.
Campo di applicazione
Le disposizioni del presente Protocollo si applicano:
a) alle acque superficiali;
b) alle acque sotterranee;
c) agli estuari;
d) alle acque costiere utilizzate a scopi ricreativi o per
l'allevamento ittico tramite acquicoltura o per l'allevamento e la
pesca dei molluschi;
e) alle acque confinate generalmente destinate alla
balneazione;
f) alle acque durante il processo di estrazione, trasporto,
trattamento o fornitura;
g) alle acque reflue durante tutto il processo di raccolta,
trasporto, trattamento e scarico o riutilizzo.