(Traduzione-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                        Disposizioni generali 
 
    1.  Le  Parti  adottano  tutti  i  provvedimenti  opportuni   per
prevenire, tenere sotto controllo e  ridurre  le  patologie  connesse
all'acqua nell'ambito di sistemi integrati di gestione idrica  intesi
a garantire un uso sostenibile delle risorse  idriche,  una  qualita'
delle acque ambientali che non salute umana  e  la  protezione  degli
ecosistemi acquatici. 
    2.  In  particolare  le  Parti  adottano  tutti  i  provvedimenti
opportuni per garantire: 
      a) forniture adeguate di acqua potabile salubre, in cui non  si
rilevi la presenza di microrganismi, parassiti e  sostanze  che,  per
numero e concentrazione, costituiscano un potenziale pericolo per  la
salute  umana.  Tali  provvedimenti  includono  la  protezione  delle
risorse idriche  utilizzate  come  sorgenti  di  acqua  potabile,  il
trattamento delle acque e  la  costruzione,  il  miglioramento  e  la
manutenzione di sistemi di collettamento; 
      b) un'adeguata  raccolta  e  depurazione  di  livello  tale  da
proteggere  sufficientemente  la  salute  umana  e   l'ambiente,   in
particolare  attraverso  la  costruzione,  il  miglioramento   e   la
manutenzione di sistemi di collettamento; 
      c) l'effettiva protezione delle risorse idriche utilizzate come
fonti di acqua  potabile,  e  dei  rispettivi  ecosistemi  acquatici,
contro  l'inquinamento  provocato  da  altre   fonti,   ivi   inclusa
l'agricoltura,  l'industria  e  scarichi  ed  emissioni  di  sostanze
pericolose  di  altro  genere.  I  suddetti  provvedimenti  intendono
ridurre in maniera efficace ed eliminare gli scarichi e le  emissioni
di sostanze ritenute  pericolose  per  la  salute  umana  e  per  gli
ecosistemi acquatici; 
      d) sufficienti misure  di  salvaguardia  per  la  salute  umana
contro  patologie  connesse  con  l'utilizzo  idrico   che   derivino
dall'impiego  di  acque  a  fini  ricreativi,  per  l'acquicoltura  o
l'allevamento o la pesca dei molluschi, dall'utilizzo di acque reflue
a scopi irrigui o  di  fanghi  di  depurazione  per  l'agricoltura  o
l'acquicoltura; 
      e) sistemi efficaci per monitorare  situazioni  che  potrebbero
degenerare in epidemie o in casi di patologie connesse con l'utilizzo
idrico e per far fronte a tali epidemie o casi e ai rischi  che  essi
comportano. 
    3. Con le espressioni «acqua potabile» e «raccolta e depurazione»
utilizzate nel prosieguo del presente Protocollo si intendono l'acqua
potabile e i sistemi di raccolta  e  depurazione  che  rispettano  le
disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo. 
    4. Le Parti basano tutte le misure suddette sulla valutazione  di
ciascuna misura proposta alla  luce  di  tutte  le  implicazioni  che
ciascuna di esse comporta, compresi i benefici,  gli  svantaggi  e  i
costi per: 
      a) la salute umana; 
      b) le risorse idriche; 
      c) lo sviluppo sostenibile; 
    Tale valutazione  tiene  conto  dei  diversi  nuovi  impatti  che
ciascuna misura proposta comporta per i vari comparti ambientali. 
    5. Le Parti adottano tutti i provvedimenti opportuni  per  creare
un  contesto  giuridico,  amministrativo  ed  economico  stabile  che
consenta ai settori pubblico, privato e del volontariato di apportare
il proprio contributo per migliorare la gestione idrica  al  fine  di
prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse con
l'utilizzo idrico. 
    6. Le Parti chiedono alle autorita'  pubbliche  che  valutano  la
possibilita' di intraprendere azioni che  possano  avere  un  impatto
significativo sull'ambiente di qualsiasi tipo di acque rientranti nel
campo di  applicazione  del  presente  Protocollo,  o  che  approvano
l'adozione di azioni analoghe da parte di altri, di tenere in  debita
considerazione  l'impatto  potenziale  delle  suddette  azioni  sulla
salute pubblica. 
    7. Laddove una  Parte  sia  firmataria  della  Convenzione  sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto  transfrontaliero,
le  autorita'  pubbliche  della  Parte  in  questione,   che   devono
conformarsi  alle  disposizioni  di  quest'ultima  in  relazione   ad
un'azione proposta, devono rispettare le disposizioni del paragrafo 6
del presente articolo rispetto alla medesima azione. 
    8. Le disposizioni del presente  Protocollo  non  pregiudicano  i
diritti delle Parti di mantenere in  vigore,  adottare  o  realizzare
misure piu' rigorose di quelle stabilite nel presente Protocollo. 
    9. Le disposizioni del presente  Protocollo  non  pregiudicano  i
diritti e gli obblighi delle Parti del Protocollo medesimo  derivanti
dalla Convenzione o da  qualsiasi  altro  accordo  internazionale  in
vigore, ad esclusione dei casi in cui le disposizioni del  Protocollo
siano  piu'  rigorose   delle   corrispondenti   disposizioni   della
Convenzione o di altri accordi internazionali in vigore.