Art. 4.
Disposizioni generali
1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti opportuni per
prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse
all'acqua nell'ambito di sistemi integrati di gestione idrica intesi
a garantire un uso sostenibile delle risorse idriche, una qualita'
delle acque ambientali che non salute umana e la protezione degli
ecosistemi acquatici.
2. In particolare le Parti adottano tutti i provvedimenti
opportuni per garantire:
a) forniture adeguate di acqua potabile salubre, in cui non si
rilevi la presenza di microrganismi, parassiti e sostanze che, per
numero e concentrazione, costituiscano un potenziale pericolo per la
salute umana. Tali provvedimenti includono la protezione delle
risorse idriche utilizzate come sorgenti di acqua potabile, il
trattamento delle acque e la costruzione, il miglioramento e la
manutenzione di sistemi di collettamento;
b) un'adeguata raccolta e depurazione di livello tale da
proteggere sufficientemente la salute umana e l'ambiente, in
particolare attraverso la costruzione, il miglioramento e la
manutenzione di sistemi di collettamento;
c) l'effettiva protezione delle risorse idriche utilizzate come
fonti di acqua potabile, e dei rispettivi ecosistemi acquatici,
contro l'inquinamento provocato da altre fonti, ivi inclusa
l'agricoltura, l'industria e scarichi ed emissioni di sostanze
pericolose di altro genere. I suddetti provvedimenti intendono
ridurre in maniera efficace ed eliminare gli scarichi e le emissioni
di sostanze ritenute pericolose per la salute umana e per gli
ecosistemi acquatici;
d) sufficienti misure di salvaguardia per la salute umana
contro patologie connesse con l'utilizzo idrico che derivino
dall'impiego di acque a fini ricreativi, per l'acquicoltura o
l'allevamento o la pesca dei molluschi, dall'utilizzo di acque reflue
a scopi irrigui o di fanghi di depurazione per l'agricoltura o
l'acquicoltura;
e) sistemi efficaci per monitorare situazioni che potrebbero
degenerare in epidemie o in casi di patologie connesse con l'utilizzo
idrico e per far fronte a tali epidemie o casi e ai rischi che essi
comportano.
3. Con le espressioni «acqua potabile» e «raccolta e depurazione»
utilizzate nel prosieguo del presente Protocollo si intendono l'acqua
potabile e i sistemi di raccolta e depurazione che rispettano le
disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Le Parti basano tutte le misure suddette sulla valutazione di
ciascuna misura proposta alla luce di tutte le implicazioni che
ciascuna di esse comporta, compresi i benefici, gli svantaggi e i
costi per:
a) la salute umana;
b) le risorse idriche;
c) lo sviluppo sostenibile;
Tale valutazione tiene conto dei diversi nuovi impatti che
ciascuna misura proposta comporta per i vari comparti ambientali.
5. Le Parti adottano tutti i provvedimenti opportuni per creare
un contesto giuridico, amministrativo ed economico stabile che
consenta ai settori pubblico, privato e del volontariato di apportare
il proprio contributo per migliorare la gestione idrica al fine di
prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse con
l'utilizzo idrico.
6. Le Parti chiedono alle autorita' pubbliche che valutano la
possibilita' di intraprendere azioni che possano avere un impatto
significativo sull'ambiente di qualsiasi tipo di acque rientranti nel
campo di applicazione del presente Protocollo, o che approvano
l'adozione di azioni analoghe da parte di altri, di tenere in debita
considerazione l'impatto potenziale delle suddette azioni sulla
salute pubblica.
7. Laddove una Parte sia firmataria della Convenzione sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero,
le autorita' pubbliche della Parte in questione, che devono
conformarsi alle disposizioni di quest'ultima in relazione ad
un'azione proposta, devono rispettare le disposizioni del paragrafo 6
del presente articolo rispetto alla medesima azione.
8. Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano i
diritti delle Parti di mantenere in vigore, adottare o realizzare
misure piu' rigorose di quelle stabilite nel presente Protocollo.
9. Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano i
diritti e gli obblighi delle Parti del Protocollo medesimo derivanti
dalla Convenzione o da qualsiasi altro accordo internazionale in
vigore, ad esclusione dei casi in cui le disposizioni del Protocollo
siano piu' rigorose delle corrispondenti disposizioni della
Convenzione o di altri accordi internazionali in vigore.