Art. 6.
Obiettivi e date di realizzazione
1. Al fine di conseguire l'obiettivo fissato nel presente
Protocollo, le Parti perseguono le finalita' espresse di seguito:
a) accesso all'acqua potabile per tutti;
b) fornitura di servizi di raccolta e depurazione per tutti;
da realizzarsi in un contesto di sistemi integrati di gestione
idrica che mirano ad un utilizzo sostenibile delle risorse idriche,
ad una qualita' delle acque nell'ambiente che non pregiudichi la
salute umana e alla protezione degli ecosistemi acquatici.
2. A tal fine ognuna delle Parti istituisce e pubblica obiettivi
su scala nazionale o locale relativamente alle norme e ai livelli di
prestazione da conseguire o da mantenere, per garantire un livello
elevato di protezione contro le patologie connesse con l'utilizzo
delle acque. Gli obiettivi in questione vengono riesaminati a
scadenze periodiche. In questo contesto le Parti adottano tutte le
opportune disposizioni pratiche o di altro genere per garantire la
partecipazione del pubblico, in un quadro equo e trasparente, e
garantiscono che si tengano in debito conto i risultati della
partecipazione pubblica. Ad eccezione delle circostanze nazionali o
locali che li rendano irrilevanti per la prevenzione, il controllo e
la riduzione delle patologie connesse con l'utilizzo idrico, gli
obiettivi riguardano, inter alia, i seguenti elementi:
a) qualita' dell'acqua potabile fornita, alla luce delle linee
guida sulla qualita' dell'acqua potabile dell'Organizzazione mondiale
della sanita';
b) riduzione della scala di epidemie e casi di patologie
connesse con l'utilizzo idrico;
c) area del territorio o dimensione o percentuali di
popolazione che devono essere servite da sistemi di collettamento per
la fornitura di acqua potabile o relativamente alle quali deve essere
altrimenti migliorata la fornitura di acqua potabile;
d) area del territorio o dimensione o percentuali di
popolazione che devono essere servite da sistemi di collettamento per
la raccolta e di depurazione o relativamente alle quali deve essere
altrimenti migliorata tale raccolta e depurazione;
e) livelli di prestazione che tali sistemi di collettamento per
la fornitura idrica o di raccolta e depurazione, o sistemi di tipo
diverso, devono conseguire;
f) applicazione di buone prassi riconosciute per la gestione
delle forniture idriche e dei servizi di raccolta e depurazione,
compresa la protezione delle acque impiegate come sorgenti di acqua
potabile;
g) presenza di scarichi di:
i. acque reflue non trattate,
ii. tracimazioni di acque meteoriche non trattate,
provenienti da sistemi di raccolta delle acque reflue che si
riversano nelle acque di cui al presente Protocollo;
h) qualita' degli scarichi di acque reflue provenienti da
impianti di trattamento delle acque reflue che si riversano nelle
acque di cui al presente Protocollo;
i) smaltimento o riutilizzo dei fanghi di depurazione
provenienti da sistemi di collettamento per la raccolta e depurazione
o da altri impianti di raccolta e depurazione, e qualita' delle acque
reflue impiegate a fini irrigui, alla luce delle linee guida per
l'utilizzo sicuro di acque reflue e residui in agricoltura ed
acquicoltura dell'Organizzazione mondiale della sanita' e del
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente;
j) qualita' delle acque utilizzate come fonti di acqua
potabile, come acque di balneazione o destinate all'acquicoltura o
alla produzione o alla pesca di molluschi;
k) applicazione di buone prassi riconosciute per la gestione
delle acque confinate generalmente destinate alla balneazione;
l) individuazione e disinquinamento di siti particolarmente
contaminati che influiscono o che possono influire negativamente
sulle risorse idriche di cui al presente Protocollo, minacciando di
provocare patologie connesse con l'utilizzo idrico;
m) efficacia dei sistemi destinati alla gestione, allo
sviluppo, alla protezione e all'utilizzo delle risorse idriche,
compresa l'applicazione di buone prassi riconosciute per la riduzione
dell'inquinamento provocato da fonti di ogni genere;
n) frequenza di pubblicazione delle informazioni relative alla
qualita' dell'acqua potabile fornita e di altre acque, rilevanti ai
fini dei traguardi fissati nel presente paragrafo nell'intervallo di
tempo intercorrente tra la pubblicazione delle informazioni ai sensi
dell'articolo 7 paragrafo 2.
3. Due anni dopo essere diventata Parte del presente Protocollo,
ciascuna Parte istituisce e pubblica gli obiettivi di cui al
paragrafo 2 del presente articolo e le date per il relativo
conseguimento.
4. Qualora il conseguimento di un obiettivo comporti una lunga
procedura di attuazione, vengono definiti obiettivi intermedi o
graduali.
5. Al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi di cui
al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna Parte:
a) istituisce disposizioni a livello nazionale o locale per il
coordinamento tra le autorita' competenti al suo interno;
b) elabora piani di gestione idrica in contesti
transfrontalieri, nazionali o locali, possibilmente sulla base dei
bacini idrografici o delle falde acquifere sotterranee. A tal fine
ciascuna Parte adotta opportune disposizioni pratiche e/o altre
disposizioni per garantire la partecipazione del pubblico in un
contesto equo e trasparente, e garantisce che i risultati di tale
partecipazione siano tenuti nella dovuta considerazione. I suddetti
piani possono essere inseriti in altri piani, programmi o documenti
attinenti preparati per altre finalita', a condizione che questi
consentano al pubblico di comprendere chiaramente le proposte intese
a conseguire gli obiettivi stabiliti nel presente articolo e le
rispettive date di attuazione;
c) istituisce e mantiene in vigore un quadro giuridico ed
istituzionale per il controllo e l'esecuzione delle norme di qualita'
applicabili alle acque potabili;
d) istituisce e mantiene in vigore accordi, compresi, ove
opportuno, eventuali accordi giuridici e istituzionali, per il
controllo, la promozione del conseguimento ed eventualmente
l'esecuzione di altre norme e livelli di prestazione per i quali
vengono definiti gli obiettivi di cui al paragrafo 2 del presente
articolo.