(Traduzione-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                  Obiettivi e date di realizzazione 
 
    1.  Al  fine  di  conseguire  l'obiettivo  fissato  nel  presente
Protocollo, le Parti perseguono le finalita' espresse di seguito: 
      a) accesso all'acqua potabile per tutti; 
      b) fornitura di servizi di raccolta e depurazione per tutti; 
    da realizzarsi in un contesto di sistemi  integrati  di  gestione
idrica che mirano ad un utilizzo sostenibile delle  risorse  idriche,
ad una qualita' delle acque  nell'ambiente  che  non  pregiudichi  la
salute umana e alla protezione degli ecosistemi acquatici. 
    2. A tal fine ognuna delle Parti istituisce e pubblica  obiettivi
su scala nazionale o locale relativamente alle norme e ai livelli  di
prestazione da conseguire o da mantenere, per  garantire  un  livello
elevato di protezione contro le  patologie  connesse  con  l'utilizzo
delle  acque.  Gli  obiettivi  in  questione  vengono  riesaminati  a
scadenze periodiche. In questo contesto le Parti  adottano  tutte  le
opportune disposizioni pratiche o di altro genere  per  garantire  la
partecipazione del pubblico, in  un  quadro  equo  e  trasparente,  e
garantiscono che  si  tengano  in  debito  conto  i  risultati  della
partecipazione pubblica. Ad eccezione delle circostanze  nazionali  o
locali che li rendano irrilevanti per la prevenzione, il controllo  e
la riduzione delle patologie  connesse  con  l'utilizzo  idrico,  gli
obiettivi riguardano, inter alia, i seguenti elementi: 
      a) qualita' dell'acqua potabile fornita, alla luce delle  linee
guida sulla qualita' dell'acqua potabile dell'Organizzazione mondiale
della sanita'; 
      b) riduzione della  scala  di  epidemie  e  casi  di  patologie
connesse con l'utilizzo idrico; 
      c)  area  del  territorio  o  dimensione   o   percentuali   di
popolazione che devono essere servite da sistemi di collettamento per
la fornitura di acqua potabile o relativamente alle quali deve essere
altrimenti migliorata la fornitura di acqua potabile; 
      d)  area  del  territorio  o  dimensione   o   percentuali   di
popolazione che devono essere servite da sistemi di collettamento per
la raccolta e di depurazione o relativamente alle quali  deve  essere
altrimenti migliorata tale raccolta e depurazione; 
      e) livelli di prestazione che tali sistemi di collettamento per
la fornitura idrica o di raccolta e depurazione, o  sistemi  di  tipo
diverso, devono conseguire; 
      f) applicazione di buone prassi riconosciute  per  la  gestione
delle forniture idriche e dei  servizi  di  raccolta  e  depurazione,
compresa la protezione delle acque impiegate come sorgenti  di  acqua
potabile; 
      g) presenza di scarichi di: 
        i. acque reflue non trattate, 
        ii.  tracimazioni   di   acque   meteoriche   non   trattate,
provenienti  da  sistemi  di  raccolta  delle  acque  reflue  che  si
riversano nelle acque di cui al presente Protocollo; 
      h) qualita' degli  scarichi  di  acque  reflue  provenienti  da
impianti di trattamento delle acque reflue  che  si  riversano  nelle
acque di cui al presente Protocollo; 
      i)  smaltimento  o  riutilizzo  dei   fanghi   di   depurazione
provenienti da sistemi di collettamento per la raccolta e depurazione
o da altri impianti di raccolta e depurazione, e qualita' delle acque
reflue impiegate a fini irrigui, alla  luce  delle  linee  guida  per
l'utilizzo sicuro  di  acque  reflue  e  residui  in  agricoltura  ed
acquicoltura  dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita'   e   del
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente; 
      j)  qualita'  delle  acque  utilizzate  come  fonti  di   acqua
potabile, come acque di balneazione o  destinate  all'acquicoltura  o
alla produzione o alla pesca di molluschi; 
      k) applicazione di buone prassi riconosciute  per  la  gestione
delle acque confinate generalmente destinate alla balneazione; 
      l) individuazione e  disinquinamento  di  siti  particolarmente
contaminati che influiscono  o  che  possono  influire  negativamente
sulle risorse idriche di cui al presente Protocollo,  minacciando  di
provocare patologie connesse con l'utilizzo idrico; 
      m)  efficacia  dei  sistemi  destinati  alla   gestione,   allo
sviluppo, alla  protezione  e  all'utilizzo  delle  risorse  idriche,
compresa l'applicazione di buone prassi riconosciute per la riduzione
dell'inquinamento provocato da fonti di ogni genere; 
      n) frequenza di pubblicazione delle informazioni relative  alla
qualita' dell'acqua potabile fornita e di altre acque,  rilevanti  ai
fini dei traguardi fissati nel presente paragrafo nell'intervallo  di
tempo intercorrente tra la pubblicazione delle informazioni ai  sensi
dell'articolo 7 paragrafo 2. 
    3. Due anni dopo essere diventata Parte del presente  Protocollo,
ciascuna  Parte  istituisce  e  pubblica  gli  obiettivi  di  cui  al
paragrafo  2  del  presente  articolo  e  le  date  per  il  relativo
conseguimento. 
    4. Qualora il conseguimento di un obiettivo  comporti  una  lunga
procedura di  attuazione,  vengono  definiti  obiettivi  intermedi  o
graduali. 
    5. Al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi di  cui
al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna Parte: 
      a) istituisce disposizioni a livello nazionale o locale per  il
coordinamento tra le autorita' competenti al suo interno; 
      b)   elabora   piani   di   gestione   idrica    in    contesti
transfrontalieri, nazionali o locali, possibilmente  sulla  base  dei
bacini idrografici o delle falde acquifere sotterranee.  A  tal  fine
ciascuna Parte  adotta  opportune  disposizioni  pratiche  e/o  altre
disposizioni per garantire  la  partecipazione  del  pubblico  in  un
contesto equo e trasparente, e garantisce che  i  risultati  di  tale
partecipazione siano tenuti nella dovuta considerazione.  I  suddetti
piani possono essere inseriti in altri piani, programmi  o  documenti
attinenti preparati per altre  finalita',  a  condizione  che  questi
consentano al pubblico di comprendere chiaramente le proposte  intese
a conseguire gli obiettivi  stabiliti  nel  presente  articolo  e  le
rispettive date di attuazione; 
      c) istituisce e mantiene  in  vigore  un  quadro  giuridico  ed
istituzionale per il controllo e l'esecuzione delle norme di qualita'
applicabili alle acque potabili; 
      d) istituisce e  mantiene  in  vigore  accordi,  compresi,  ove
opportuno,  eventuali  accordi  giuridici  e  istituzionali,  per  il
controllo,  la  promozione   del   conseguimento   ed   eventualmente
l'esecuzione di altre norme e livelli  di  prestazione  per  i  quali
vengono definiti gli obiettivi di cui al  paragrafo  2  del  presente
articolo.