Art. 7.
Esame e valutazione dei progressi
1. Ciascuna Parte raccoglie e valuta i dati concernenti:
a) i progressi realizzati per il conseguimento degli obiettivi
di cui all'articolo 6, paragrafo 2;
b) gli indicatori stabiliti per dimostrare in che misura i
suddetti progressi abbiano contribuito a prevenire, tenere sotto
controllo o ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico.
2. Ciascuna Parte pubblica, a scadenze periodiche, i risultati
del suddetto esercizio di raccolta e valutazione dei dati. La
frequenza della pubblicazione e' stabilita dalla riunione delle
Parti.
3. Ciascuna Parte provvede affinche' i risultati del
campionamento delle acque e degli effluenti eseguito ai fini della
raccolta dei dati siano comunicati al pubblico.
4. Sulla base dei dati cosi' raccolti e valutati ciascuna Parte
riesamina periodicamente i progressi realizzati per il conseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e pubblica una
valutazione dei progressi in questione. La frequenza di tale riesame
e' fissata dalla riunione delle Parti. Fatta salva la possibilita' di
realizzare i riesami di cui all'articolo 6 paragrafo 2 a scadenze
piu' ravvicinate, i riesami di cui al presente paragrafo comprendono
un riesame degli obiettivi fissati all'articolo 6, paragrafo 2, al
fine di perfezionarli alla luce delle conoscenze scientifiche e
tecniche.
5. Ciascuna Parte invia al segretariato dell'articolo 17 una
relazione sintetica dei dati raccolti e valutati e la valutazione dei
progressi realizzati per consentirne la diffusione alle altre Parti.
Le relazioni sono conformi alle linee guida istituite dalla riunione
delle Parti. Le linee guida in questione stabiliscono che le Parti
possano utilizzare a tal fine relazioni contenenti informazioni
pertinenti elaborate per altre sedi internazionali.
6. La riunione delle Parti valuta i progressi realizzati
nell'attuazione del presente Protocollo sulla base delle suddette
relazioni sintetiche.