(Traduzione-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                  Esame e valutazione dei progressi 
 
    1. Ciascuna Parte raccoglie e valuta i dati concernenti: 
      a) i progressi realizzati per il conseguimento degli  obiettivi
di cui all'articolo 6, paragrafo 2; 
      b) gli indicatori stabiliti per  dimostrare  in  che  misura  i
suddetti progressi abbiano  contribuito  a  prevenire,  tenere  sotto
controllo o ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico. 
    2. Ciascuna Parte pubblica, a scadenze  periodiche,  i  risultati
del suddetto  esercizio  di  raccolta  e  valutazione  dei  dati.  La
frequenza della  pubblicazione  e'  stabilita  dalla  riunione  delle
Parti. 
    3.  Ciascuna   Parte   provvede   affinche'   i   risultati   del
campionamento delle acque e degli effluenti eseguito  ai  fini  della
raccolta dei dati siano comunicati al pubblico. 
    4. Sulla base dei dati cosi' raccolti e valutati  ciascuna  Parte
riesamina periodicamente i progressi realizzati per il  conseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo  2  e  pubblica  una
valutazione dei progressi in questione. La frequenza di tale  riesame
e' fissata dalla riunione delle Parti. Fatta salva la possibilita' di
realizzare i riesami di cui all'articolo 6  paragrafo  2  a  scadenze
piu' ravvicinate, i riesami di cui al presente paragrafo  comprendono
un riesame degli obiettivi fissati all'articolo 6,  paragrafo  2,  al
fine di perfezionarli  alla  luce  delle  conoscenze  scientifiche  e
tecniche. 
    5. Ciascuna Parte invia  al  segretariato  dell'articolo  17  una
relazione sintetica dei dati raccolti e valutati e la valutazione dei
progressi realizzati per consentirne la diffusione alle altre  Parti.
Le relazioni sono conformi alle linee guida istituite dalla  riunione
delle Parti. Le linee guida in questione stabiliscono  che  le  Parti
possano utilizzare  a  tal  fine  relazioni  contenenti  informazioni
pertinenti elaborate per altre sedi internazionali. 
    6.  La  riunione  delle  Parti  valuta  i  progressi   realizzati
nell'attuazione del presente Protocollo  sulla  base  delle  suddette
relazioni sintetiche.