Art. 8.
Sistemi di risposta
1. Ciascuna Parte garantisce, secondo le modalita' piu'
opportune, che:
a) vengano istituiti, mantenuti in vigore o perfezionati
sistemi completi di sorveglianza e allarme rapido a livello nazionale
o locale al fine di:
i. individuare epidemie o casi di patologie connesse con
l'utilizzo idrico o significativi rischi di epidemie o casi di tale
natura, compresi quelli derivanti da incidenti di inquinamento idrico
o fenomeni meteorologici estremi,
ii. notificare, in maniera chiara e tempestiva, alle
autorita' pubbliche competenti le suddette epidemie, incidenti o
rischi,
iii. in caso di un eventuale e imminente rischio per la
salute pubblica dovuto a una patologia connessa con l'utilizzo
idrico, divulgare al pubblico potenzialmente interessato tutte le
informazioni a disposizione delle autorita' pubbliche che potrebbero
consentire al medesimo di impedire l'insorgenza di tale rischio o di
limitarne le conseguenze,
iv. fornire raccomandazioni alle autorita' pubbliche
competenti ed eventualmente al pubblico sulle misure preventive o
correttive;
b) vengano predisposti adeguatamente e per tempo piani globali
di emergenza a livello nazionale e locale per intervenire nei
suddetti casi di epidemie, incidenti e rischi;
c) le autorita' pubbliche competenti dispongano della
necessaria capacita' per far fronte ai suddetti casi di epidemie,
incidenti o rischi secondo quanto disposto nei piani di emergenza
previsti.
2. I sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, i piani di
emergenza e le capacita' di risposta in caso di patologie connesse
con l'utilizzo idrico possono essere combinati con quelli messi in
atto per altre materie.
3. Entro tre anni dal momento in cui diventa Parte del
Protocollo, ciascuna Parte deve aver istituito i sistemi di
sorveglianza e di allarme rapido, i piani di emergenza e le capacita'
di risposta menzionati al paragrafo 1 del presente articolo.