(Traduzione-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                         Sistemi di risposta 
 
    1.  Ciascuna  Parte  garantisce,  secondo   le   modalita'   piu'
opportune, che: 
      a)  vengano  istituiti,  mantenuti  in  vigore  o  perfezionati
sistemi completi di sorveglianza e allarme rapido a livello nazionale
o locale al fine di: 
        i. individuare epidemie o  casi  di  patologie  connesse  con
l'utilizzo idrico o significativi rischi di epidemie o casi  di  tale
natura, compresi quelli derivanti da incidenti di inquinamento idrico
o fenomeni meteorologici estremi, 
        ii.  notificare,  in  maniera  chiara  e   tempestiva,   alle
autorita' pubbliche competenti  le  suddette  epidemie,  incidenti  o
rischi, 
        iii. in caso di un  eventuale  e  imminente  rischio  per  la
salute pubblica  dovuto  a  una  patologia  connessa  con  l'utilizzo
idrico, divulgare al pubblico  potenzialmente  interessato  tutte  le
informazioni a disposizione delle autorita' pubbliche che  potrebbero
consentire al medesimo di impedire l'insorgenza di tale rischio o  di
limitarne le conseguenze, 
        iv.  fornire   raccomandazioni   alle   autorita'   pubbliche
competenti ed eventualmente al pubblico  sulle  misure  preventive  o
correttive; 
      b) vengano predisposti adeguatamente e per tempo piani  globali
di emergenza  a  livello  nazionale  e  locale  per  intervenire  nei
suddetti casi di epidemie, incidenti e rischi; 
      c)  le  autorita'   pubbliche   competenti   dispongano   della
necessaria capacita' per far fronte ai  suddetti  casi  di  epidemie,
incidenti o rischi secondo quanto disposto  nei  piani  di  emergenza
previsti. 
    2. I sistemi di sorveglianza e di  allarme  rapido,  i  piani  di
emergenza e le capacita' di risposta in caso  di  patologie  connesse
con l'utilizzo idrico possono essere combinati con  quelli  messi  in
atto per altre materie. 
    3.  Entro  tre  anni  dal  momento  in  cui  diventa  Parte   del
Protocollo,  ciascuna  Parte  deve  aver  istituito  i   sistemi   di
sorveglianza e di allarme rapido, i piani di emergenza e le capacita'
di risposta menzionati al paragrafo 1 del presente articolo.