Art. 9.
Sensibilizzazione pubblica, istruzione, formazione,
ricerca e sviluppo e informazione
1. Le Parti adottano provvedimenti per sensibilizzare
maggiormente il pubblico in generale per quanto riguarda:
d) i diritti e gli obblighi in materia di acque sanciti dal
diritto pubblico e privato delle persone fisiche e giuridiche e delle
istituzioni del settore pubblico o privato, nonche' gli obblighi
morali di contribuire alla protezione dell'ambiente acquatico e alla
conservazione delle risorse idriche.
2. Le Parti promuovono:
a) la comprensione degli aspetti di sanita' pubblica che
caratterizzano le attivita' che svolgono da parte dei responsabili
della gestione idrica, della fornitura idrica e dei servizi di
raccolta e depurazione;
b) la comprensione dei principi di base della gestione idrica,
della fornitura idrica e dei servizi di raccolta e depurazione da
parte dei responsabili della sanita' pubblica.
3. Le Parti incentivano l'istruzione e la formazione di personale
professionale e tecnico necessario alla gestione delle risorse
idriche e per l'esercizio dei sistemi di fornitura idrica e di
raccolta e depurazione e promuovono l'aggiornamento e il
perfezionamento delle conoscenze e delle specializzazioni di tale
personale. Le attivita' di istruzione e di formazione comprendono gli
aspetti pertinenti riguardanti la salute pubblica.
4. Le Parti promuovono:
a) le attivita' di ricerca concernenti strumenti e tecniche
efficaci sotto il profilo dei costi per prevenire, tenere sotto
controllo e ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico, e il
relativo sviluppo;
b) lo sviluppo di sistemi d'informazione integrati per il
trattamento delle informazioni sulle tendenze a lungo termine, sulle
preoccupazioni attuali e sui problemi del passato, nonche' sulle
soluzioni a tali problemi nel settore riguardante le acque e la
salute, unitamente alla comunicazione di tali informazioni alle
autorita' competenti.