Art. 8. All'occupazione da parte del concessionario delle aree e degli immobili necessari a dare inizio ai lavori presenzia il direttore dei lavori, per constatare formalmente, mediante apposito verbale, l'avvenuta presa di possesso delle aree e degli immobili (9). Il verbale produce gli effetti della consegna di cui all'art. 10 del capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 10 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, per l'ipotesi di consegna parziale.
(9) Nell'ipotesi che non siano state affidate al concessionario le procedure per l'occupazione e l'acquisizione delle aree e degli immobili il comma va cosi' sostituito "La consegna al concessionario delle aree e/o degli immobili sui quali realizzare le opere avviene, mediante apposito verbale, non oltre quarantacinque giorni dalla approvazione formale dell'atto integrativo".