(all. 20 - art. 1)
                               Art. 8.
  All'occupazione  da  parte  del  concessionario  delle aree e degli
immobili necessari a dare inizio ai lavori presenzia il direttore dei
lavori,   per  constatare  formalmente,  mediante  apposito  verbale,
l'avvenuta presa di possesso delle aree e degli immobili (9).
  Il  verbale  produce  gli effetti della consegna di cui all'art. 10
del capitolato generale per le opere di competenza del Ministero  dei
lavori   pubblici,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, salvo quanto previsto dall'ultimo
comma  dell'art.  10  del  regio  decreto 25 maggio 1895, n. 350, per
l'ipotesi di consegna parziale.
 
             (9)   Nell'ipotesi  che  non  siano  state  affidate  al
          concessionario   le   procedure   per    l'occupazione    e
          l'acquisizione  delle  aree  e  degli  immobili il comma va
          cosi' sostituito "La consegna al concessionario delle  aree
          e/o  degli  immobili sui quali realizzare le opere avviene,
          mediante apposito verbale, non oltre quarantacinque  giorni
          dalla approvazione formale dell'atto integrativo".