Art. 17.
1. Per la messa in esercizio delle centrali termoelettriche, delle
centrali turbogas e delle relative modifiche che comportano
immissione di nuove sostanze estranee nell'ambiente, nonche' per le
attivita' di controllo, si applicano gli articoli 8, 9, 10 e 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, cosi'
come modificati dall'art. 17 del medesimo decreto.
2. Con riferimento all'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, l'autorita' competente per il
controllo e' la provincia.
Art. 17:
Il comma 2 dell'art. 17 del D.P.R. n. 203/1988 e'
riportato nella nota all'art. 1 del presente allegato IV.