(all. 20 - art. 1)
                               Art. 20.
                         Piscine ed ippodromi
 
  Per  le  zone  spettatori  le disposizioni contenute nei precedenti
articoli devono essere applicate anche alle piscine e agli ippodromi.
  Per  le  predette  attivita'  restano  valide le altre disposizioni
contenute nella circolare n. 16 del 15  febbraio  1951  salvo  quanto
indicato al successivo comma.
  L'art. 110 della predetta circolare n. 16 viene cosi' modificato:
  "Il  servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da almeno due
bagnini all'uopo abilitati dalla sezione salvamento della Federazione
italiana   nuoto  ovvero  muniti  di  brevetti  di  idoneita'  per  i
salvataggi a mare rilasciati da societa'  autorizzata  dal  Ministero
della marina mercantile".