Allegato 20
Spostamenti da e per l'estero
Elenco A
Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano
Elenco B
Fino al 9 dicembre 2020
Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer
Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse
Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda,
Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen),
Svizzera, Andorra, Principato di Monaco
A decorrere dal 10 dicembre 2020
Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra
quelli di cui all'elenco C, con ordinanza adottata ai sensi
dell'articolo 6, comma 2.
Elenco C
Fino al 9 dicembre 2020
Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione,
Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente
europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del
continente europeo), Repubblica Ceca, Romania, Spagna (inclusi
territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man
e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di
fuori del continente europeo).
A decorrere dal 10 dicembre 2020
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole
Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi
Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri
territori situati al di fuori del continente europeo), Germania,
Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi
(esclusi territori situati al di fuori del continente europeo),
Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca,
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel
continente africano), Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del nord (incluse isole del Canale, Isola di Man,
Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i
territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il
Regno ha la responsabilita' delle relazioni internazionali), Islanda,
Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
Elenco D
Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda,
Singapore, Tailandia, Uruguay, nonche' gli ulteriori Stati e
territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di
cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6,
comma 2.
Elenco E
Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro
elenco.