(Allegato 20)
 
                             Allegato 20 
 
                    Spostamenti da e per l'estero 
 
  Elenco A 
  Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano 
  Elenco B 
  Fino al 9 dicembre 2020 
  Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca  (incluse  isole  Faer
Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia,  Germania,  Grecia,  Irlanda,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo  (incluse
Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria,  Islanda,
Liechtenstein,  Norvegia  (incluse  isole  Svalbard  e  Jan   Mayen),
Svizzera, Andorra, Principato di Monaco 
  A decorrere dal 10 dicembre 2020 
  Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati,  tra
quelli  di  cui  all'elenco  C,  con  ordinanza  adottata  ai   sensi
dell'articolo 6, comma 2. 
  Elenco C 
  Fino al 9 dicembre 2020 
  Belgio, Francia (inclusi Guadalupa,  Martinica,  Guyana,  Riunione,
Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente
europeo), Paesi Bassi (esclusi territori  situati  al  di  fuori  del
continente  europeo),  Repubblica  Ceca,  Romania,  Spagna   (inclusi
territori nel continente africano), Regno Unito di  Gran  Bretagna  e
Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di  Man
e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori  al  di
fuori del continente europeo). 
  A decorrere dal 10 dicembre 2020 
  Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole
Faer  Oer  e  Groenlandia),  Estonia,  Finlandia,  Francia,  (inclusi
Guadalupa, Martinica, Guyana,  Riunione,  Mayotte  ed  esclusi  altri
territori situati al di  fuori  del  continente  europeo),  Germania,
Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi  Bassi
(esclusi territori situati  al  di  fuori  del  continente  europeo),
Polonia, Portogallo (incluse Azzorre  e  Madeira),  Repubblica  Ceca,
Romania,  Slovacchia,  Slovenia,  Spagna   (inclusi   territori   nel
continente africano), Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran  Bretagna
e  Irlanda  del  nord  (incluse  isole  del  Canale,  Isola  di  Man,
Gibilterra e basi  britanniche  nell'isola  di  Cipro  ed  esclusi  i
territori situati al di fuori del continente europeo per i  quali  il
Regno ha la responsabilita' delle relazioni internazionali), Islanda,
Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. 
  Elenco D 
  Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica  di  Corea,  Ruanda,
Singapore,  Tailandia,  Uruguay,  nonche'  gli  ulteriori   Stati   e
territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli  di
cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 2. 
  Elenco E 
  Tutti gli Stati e territori non  espressamente  indicati  in  altro
elenco.