(Allegato XXIII)
                           ALLEGATO XXIII 
 
             DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE 
 
1. E' ammessa deroga per i ponti  su  ruote  a  torre  alle  seguenti
condizioni: 
a. il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente  alla  norma
tecnica UNI EN 1004; 
b. il costruttore fornisca la certificazione  del  superamento  delle
prove di rigidezza,  di  cui  all'appendice  A  della  norma  tecnica
citata, emessa da un laboratorio ufficiale. 
Per laboratori ufficiali si intendono: 
- laboratorio dell'ISPESL; 
- laboratori delle universita' e dei politecnici dello Stato; 
- laboratori degli istituti tecnici di Stato, riconosciuti  ai  sensi
della legge 5-11-1971, n. 1086; 
- laboratori autorizzati in conformita' all' ALLEGATO  XX  sezione  B
titolo IV capo II, con  decreto  dei  Ministri  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, dello sviluppo economico e della salute; 
- laboratori  dei  paesi  membri  dell'Unione  europea  o  dei  Paesi
aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti  dai
rispettivi Stati. 
c. l'altezza del ponte  su  ruote  non  superi  12  m  se  utilizzato
all'interno (assenza di  vento)  e  8  m  se  utilizzato  all'esterno
(presenza di vento); 
d. per i ponti su ruote  utilizzati  all'esterno  degli  edifici  sia
realizzato,  ove  possibile,  un  fissaggio  all'edificio   o   altra
struttura; 
e. per il montaggio, uso  e  smontaggio  del  ponte  su  ruote  siano
seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale
redatto in accordo alla norma tecnica UNI EN 1004. 
2. L'attrezzatura di cui al punto 1 e'  riconosciuta  ed  ammessa  se
legalmente  fabbricata  o  commercializzata  in  altro  Paese  membro
dell'Unione europea o nei Paesi  aderenti  all'accordo  sullo  spazio
economico europeo, in modo  da  garantire  un  livello  di  sicurezza
equivalente  a  quello  garantito  sulla  base  delle   disposizioni,
specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa  italiana  in
materia.