Art. 18.
1. Per le centrali termoelettriche da installare nelle acque
territoriali le presenti disposizioni si applicano con le seguenti
modifiche:
a) gli enti territorialmente competenti ai fini degli articoli 4,
6, 7, 8 e 9 si identificano nella regione prospiciente la zona delle
acque territoriali interessata dalla centrale termoelettrica e nel
comune sul cui territorio insistono le opere accessorie e
provvisionali al progetto;
b) gli altri articoli delle presenti disposizioni si intendono
modificati conseguentemente.