Art. 18. 1. Per le centrali termoelettriche da installare nelle acque territoriali le presenti disposizioni si applicano con le seguenti modifiche: a) gli enti territorialmente competenti ai fini degli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 si identificano nella regione prospiciente la zona delle acque territoriali interessata dalla centrale termoelettrica e nel comune sul cui territorio insistono le opere accessorie e provvisionali al progetto; b) gli altri articoli delle presenti disposizioni si intendono modificati conseguentemente.