(all. 21 - art. 1)
                               Art. 21.
                         Facolta' di deroghe
 
  Qualora  in  ragione  di particolari situazioni non fosse possibile
adottare qualcuna delle prescrizioni stabilite dal presente  decreto,
il  Ministro  dell'interno,  sentita la Commissione impianti sportivi
(C.I.S.) del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.)  di  cui
al  regio  decreto-legge  n.  302  del  2 febbraio 1939, e successive
modificazioni,  ha  facolta'   di   concedere   specifiche   deroghe,
temporanee  o  permanenti,  nei casi in cui, attraverso l'adozione di
misure alternative,  venga  assicurato  agli  impianti  un  grado  di
sicurezza  equivalente  a quello risultante dall'attuazione integrale
delle presenti norme.
  Della  Commissione di cui al comma precedente fa parte un dirigente
tecnico dell'organizzazione centrale del Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco.
  L'istanza   di  deroga,  corredata  dal  parere  della  commissione
provinciale di vigilanza sui  locali  di  pubblico  spettacolo,  deve
essere  inoltrata al comitato provinciale del C.O.N.I. che ne curera'
l'inoltro, con proprio motivato parere, alla Commissione  di  cui  ai
commi precedenti.