Art. 21. Facolta' di deroghe Qualora in ragione di particolari situazioni non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni stabilite dal presente decreto, il Ministro dell'interno, sentita la Commissione impianti sportivi (C.I.S.) del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) di cui al regio decreto-legge n. 302 del 2 febbraio 1939, e successive modificazioni, ha facolta' di concedere specifiche deroghe, temporanee o permanenti, nei casi in cui, attraverso l'adozione di misure alternative, venga assicurato agli impianti un grado di sicurezza equivalente a quello risultante dall'attuazione integrale delle presenti norme. Della Commissione di cui al comma precedente fa parte un dirigente tecnico dell'organizzazione centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'istanza di deroga, corredata dal parere della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, deve essere inoltrata al comitato provinciale del C.O.N.I. che ne curera' l'inoltro, con proprio motivato parere, alla Commissione di cui ai commi precedenti.