(all. 22 - art. 1)
                               Art. 10.
  Entro...........   giorni   naturali   consecutivi  dalla  data  di
redazione  del  verbale  di  cui  al  precedente   articolo   8,   il
concessionario   deve   ultimare  i  lavori  oggetto  della  presente
convenzione.
  Il   concessionario   da'   comunicazione   scritta   dell'avvenuta
ultimazione al direttore dei lavori,  il  quale  redige  il  relativo
verbale,  ai  sensi dell'art. 62 del regio decreto 25 maggio 1895, n.
350.
  Qualora  per cause non imputabili al concessionario, questi non sia
in grado di ultimare i lavori nel  termine  fissato,  possono  essere
concesse   proroghe,  richieste  con  domanda  motivata  prima  della
scadenza del termine di  ultimazione  dei  lavori,  purche'  ritenute
giustificate  dal  concedente.  Il  riconoscimento  di  proroghe  non
pregiudica i diritti che possono competere al concessionario  per  il
fatto che la maggiore durata sia imputabile al concedente.
  Per  ogni  giorno  di  ritardo  rispetto  al  termine  previsto per
l'ultimazione dei lavori e' dovuta dal concessionario una penale pari
al.......%  dell'importo  totale  definitivo della concessione, quale
risultante dall'atto integrativo di cui al precedente articolo 6.
  (11)..........
 
             (11) E' facolta' del concedente, in presenza di motivate
          esigenze, inserire la seguente disposizione: "... Per  ogni
          giorno   di  anticipo  rispetto  al  termine  previsto  per
          l'ultimazione  dei  lavori  il  concedente  corrisponde  al
          concessionario un premio di incentivazione pari al........%
          dell'importo totale  definitivo  della  concessione,  quale
          risultante  dall'atto integrativo di cui al precedente art.
          6".