Art. 10. Entro........... giorni naturali consecutivi dalla data di redazione del verbale di cui al precedente articolo 8, il concessionario deve ultimare i lavori oggetto della presente convenzione. Il concessionario da' comunicazione scritta dell'avvenuta ultimazione al direttore dei lavori, il quale redige il relativo verbale, ai sensi dell'art. 62 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. Qualora per cause non imputabili al concessionario, questi non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, possono essere concesse proroghe, richieste con domanda motivata prima della scadenza del termine di ultimazione dei lavori, purche' ritenute giustificate dal concedente. Il riconoscimento di proroghe non pregiudica i diritti che possono competere al concessionario per il fatto che la maggiore durata sia imputabile al concedente. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori e' dovuta dal concessionario una penale pari al.......% dell'importo totale definitivo della concessione, quale risultante dall'atto integrativo di cui al precedente articolo 6. (11)..........
(11) E' facolta' del concedente, in presenza di motivate esigenze, inserire la seguente disposizione: "... Per ogni giorno di anticipo rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori il concedente corrisponde al concessionario un premio di incentivazione pari al........% dell'importo totale definitivo della concessione, quale risultante dall'atto integrativo di cui al precedente art. 6".