Art. 22. Norme transitorie Gli impianti sportivi esistenti devono essere adeguati ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8, 11, 13, penultimo ed ultimo comma, 14, 15, 18 e 19 entro il 30 aprile 1990. L'adeguamento a quanto disposto dall'art. 16 e' contestuale all'entrata in vigore del presente decreto. Per le uscite degli impianti esistenti con capienza non superiore a 100 persone complessive e' consentita una larghezza specifica non inferiore a 0,90 m. Per gli impianti esistenti alla data del 10 dicembre 1984 restano valide le disposizioni contenute nella legge 7 dicembre 1984, n. 818, e sue successive modificazioni e relativi decreti di attuazione.