(all. 22 - art. 1)
                               Art. 22.
                          Norme transitorie
 
  Gli   impianti   sportivi   esistenti  devono  essere  adeguati  ai
precedenti articoli 5, 6, 7, 8, 11, 13, penultimo  ed  ultimo  comma,
14, 15, 18 e 19 entro il 30 aprile 1990.
  L'adeguamento   a  quanto  disposto  dall'art.  16  e'  contestuale
all'entrata in vigore del presente decreto.
  Per le uscite degli impianti esistenti con capienza non superiore a
100 persone complessive e' consentita  una  larghezza  specifica  non
inferiore a 0,90 m.
  Per  gli  impianti esistenti alla data del 10 dicembre 1984 restano
valide le disposizioni contenute nella legge 7 dicembre 1984, n. 818,
e sue successive modificazioni e relativi decreti di attuazione.