Art. 20.
1. Le presenti disposizioni non si applicano, con eccezione degli
articoli da 12 a 16, alle centrali termoelettriche e turbogas
autorizzate, alla data di entrata in vigore delle medesime
disposizioni, con decreto di cui all'art. 5 della legge 18 dicembre
1973, n. 880.
Art. 20:
L'art. 5 della legge n. 880/1973 (Localizzazione degli
impianti per la produzione di energia elettrica), come
modificato dall'art. 21 della legge 2 agosto 1975, n. 393,
e' cosi' formulato:
"Art. 5. - L'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio degli impianti termici e' data dal Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato sentiti i
Ministri per la pubblica istruzione, per la sanita' e per
l'ambiente e il presidente della regione interessata".