(all. 23 - art. 1)
                               Art. 20.
  1.  Le  presenti disposizioni non si applicano, con eccezione degli
articoli da  12  a  16,  alle  centrali  termoelettriche  e  turbogas
autorizzate,   alla   data   di  entrata  in  vigore  delle  medesime
disposizioni, con decreto di cui all'art. 5 della legge  18  dicembre
1973, n. 880.
 
          Art. 20:
             L'art.  5  della legge n. 880/1973 (Localizzazione degli
          impianti per la  produzione  di  energia  elettrica),  come
          modificato  dall'art. 21 della legge 2 agosto 1975, n. 393,
          e' cosi' formulato:
             "Art.   5.   -   L'autorizzazione   alla  costruzione  e
          all'esercizio degli impianti termici e' data  dal  Ministro
          per  l'industria,  il  commercio  e l'artigianato sentiti i
          Ministri per la pubblica istruzione, per la sanita'  e  per
          l'ambiente e il presidente della regione interessata".