Art. 20. 1. Le presenti disposizioni non si applicano, con eccezione degli articoli da 12 a 16, alle centrali termoelettriche e turbogas autorizzate, alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, con decreto di cui all'art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 880.
Art. 20: L'art. 5 della legge n. 880/1973 (Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica), come modificato dall'art. 21 della legge 2 agosto 1975, n. 393, e' cosi' formulato: "Art. 5. - L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti termici e' data dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato sentiti i Ministri per la pubblica istruzione, per la sanita' e per l'ambiente e il presidente della regione interessata".