Art. 23. Disposizioni finali Per gli impianti sportivi di cui al precedente art. 1, gli articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 e 110 della circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951 sono sostituiti dalle disposizioni contenute nelle presenti norme. Restano ferme le disposizioni contenute nella legge 30 marzo 1971, n. 118, e nel regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, relativo alla eliminazione delle barriere architettoniche.