(all. 23 - art. 1)
                               Art. 23.
                         Disposizioni finali
 
  Per gli impianti sportivi di cui al precedente art. 1, gli articoli
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103  e  110  della  circolare  del
Ministero  dell'interno  n.  16  del 15 febbraio 1951 sono sostituiti
dalle disposizioni contenute nelle presenti norme.
  Restano  ferme le disposizioni contenute nella legge 30 marzo 1971,
n. 118, e nel  regolamento  di  attuazione  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  27  aprile 1978, n. 384, relativo alla
eliminazione delle barriere architettoniche.