Art. 12. Il concedente, entro trenta giorni dalla stipula dell'atto integrativo, corrisponde, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, al concessionario il 20% dell'importo totale definitivo della concessione, a titolo di anticipazione. Il versamento dell'anticipazione e' subordinato alla costituzione, da parte del concessionario, della cauzione di cui all'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e di quanto disposto dall'art. 13 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Detta anticipazione e' recuperata secondo le modalita' previste dalle vigenti norme in materia.