(all. 25 - art. 1)
                               Art. 13.
  Il concessionario, nel corso dell'esecuzione dei lavori, ha diritto
a pagamenti, in conto del corrispettivo definitivo della concessione,
con le modalita' e le cadenze di seguito stabilite:   ..............
....................................................................
  I  certificati  di  pagamento delle rate di acconto sono emessi dal
direttore dei lavori e sono pagati nei modi e nei termini di cui agli
articoli  33  e 35 del capitolato generale per le opere di competenza
del  Ministero  dei  lavori  pubblici  approvato  con   decreto   del
Presidente  della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, come modificati
dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
  Sull'importo  dei lavori eseguiti vengono effettuate le ritenute di
legge, ai sensi dell'art. 22 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
  Sulle  somme  ritenute  il  concedente ha gli stessi diritti che ad
esso competono sulla cauzione.
  Il  conto  finale  di  cui  all'art. 63 del regio decreto 25 maggio
1895, n. 350, e' redatto  dal  direttore  dei  lavori  entro  novanta
giorni  dalla  data  del  verbale di ultimazione dei lavori di cui al
precedente art. 10.