Art. 13. Il concessionario, nel corso dell'esecuzione dei lavori, ha diritto a pagamenti, in conto del corrispettivo definitivo della concessione, con le modalita' e le cadenze di seguito stabilite: .............. .................................................................... I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal direttore dei lavori e sono pagati nei modi e nei termini di cui agli articoli 33 e 35 del capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, come modificati dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741. Sull'importo dei lavori eseguiti vengono effettuate le ritenute di legge, ai sensi dell'art. 22 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Sulle somme ritenute il concedente ha gli stessi diritti che ad esso competono sulla cauzione. Il conto finale di cui all'art. 63 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e' redatto dal direttore dei lavori entro novanta giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori di cui al precedente art. 10.