Art. 15. Il concessionario si obbliga: a) ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di collocamento; b) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita' in cui si svolgono i lavori, ivi compresa l'integrale osservanza degli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle casse edili ed agli enti scuola contemplati dai predetti accordi collettivi. c) ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro. E' esclusa qualsiasi responsabilita' del concedente per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione delle opere oggetto della concessione e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi, in conseguenza di infortuni verificatisi in corso di costruzione. Il concessionario e' responsabile, nei confronti del concedente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli appaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. In caso di inottemperanza agli obblighi teste' precisati, accertata dal concedente o da esso segnalate dall'Ispettorato del Lavoro, il concedente medesimo comunica al concessionario e, ove ricorrono le condizioni di legge, anche all'ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi' accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate non e' effettuato sino a quando il concessionario non ha regolarizzato la propria posizione. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, il concessionario non puo' opporre eccezione al concedente, ne' ha titolo al risarcimento di danni.