(all. 27 - art. 1)
                               Art. 15.
  Il concessionario si obbliga:
    a)  ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia
di assicurazioni sociali e previdenziali e di collocamento;
    b)  ad  applicare  integralmente  tutte  le  norme  contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori  dipendenti
dalle  aziende  industriali  edili  ed  affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita' in
cui  si  svolgono i lavori, ivi compresa l'integrale osservanza degli
oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle casse  edili
ed agli enti scuola contemplati dai predetti accordi collettivi.
    c)  ad  osservare  e  far  osservare  tutte  le  vigenti norme di
carattere generale e  le  prescrizioni  di  carattere  tecnico,  agli
effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
  E'  esclusa  qualsiasi responsabilita' del concedente per infortuni
che dovessero derivare dalla esecuzione  delle  opere  oggetto  della
concessione  e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi,
in conseguenza di infortuni verificatisi in corso di costruzione.
  Il  concessionario  e'  responsabile, nei confronti del concedente,
dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli appaltatori, nei
confronti dei rispettivi loro dipendenti.
  In caso di inottemperanza agli obblighi teste' precisati, accertata
dal concedente o da esso segnalate dall'Ispettorato  del  Lavoro,  il
concedente  medesimo  comunica  al concessionario e, ove ricorrono le
condizioni di legge, anche  all'ispettorato  suddetto  l'inadempienza
accertata  e  procede  ad  una  detrazione  del  20% sui pagamenti in
acconto, se i  lavori  sono  in  corso  di  esecuzione,  ovvero  alla
sospensione  del  pagamento  del  saldo,  se  i lavori sono ultimati,
destinando le somme cosi'  accantonate  a  garanzia  dell'adempimento
degli obblighi di cui sopra.
  Il  pagamento  delle  somme  accantonate  non  e' effettuato sino a
quando il concessionario non ha regolarizzato la propria posizione.
  Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, il concessionario non
puo' opporre eccezione al concedente, ne' ha titolo  al  risarcimento
di danni.