(all. 28 - art. 1)
                               Art. 16.
  La  decadenza  della  concessione puo' essere disposta nei seguenti
casi:
   se  il  concessionario  cede  in tutto o in parte la concessione a
terzi, senza autorizzazione del concedente;
   se   il  concessionario  si  rende  gravemente  inadempiente  agli
obblighi stabiliti dalla legge e dalla presente convenzione;
   se  il  concessionario,  nel dar seguito agli obblighi di cui alla
presente convenzione, dimostra grave imperizia o negligenza  tale  da
compromettere la realizzazione dell'intervento;
   se  il concessionario non rispetti l'impegno di cui all'articolo 2
della legge n. 80 del 1987 (14)................ .
  Qualora  ricorrano  le  condizioni di cui al precedente comma 1, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 340 della  legge  20  marzo
1865, n. 2248, allegato F, e dell'art. 27 del regio decreto 25 maggio
1895, n. 350.
 
            (14)  Ove  sia  presente  nelle  premesse  il  punto  f),
          inserire anche........ "nonche' quello di cui al  punto  f)
          delle premesse".