(Allegato III)
                                                        ALLEGATO III 
 
 
             PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' 
 
Gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente allegato
per le attrezzature a pressione si applicano anche agli insiemi. 
Modulo A (Controllo di fabbricazione interno) 
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il  fabbricante  o  il
suo mandatario stabilito nella Comunita', che soddisfa  gli  obblighi
di cui al punto 2, si  accerta  e  dichiara  che  le  attrezzature  a
pressione soddisfano i requisiti della direttiva ad esse applicabili. 
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella  Comunita'  appone
la marcatura CE su ciascuna attrezzatura a  pressione  e  redige  una
dichiarazione scritta di conformita'. 
2. Il fabbricante prepara  la  documentazione  tecnica  descritta  al
punto 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'
la tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti, a  fini
ispettivi,  per  dieci  anni  dall'ultima   data   di   fabbricazione
dell'attrezzatura a pressione. 
Nel caso in cui ne'  il  fabbricante  ne'  il  suo  mandatario  siano
stabiliti nella Comunita', l'obbligo  di  tenere  a  disposizione  la
documentazione   tecnica   incombe    alla    persona    responsabile
dell'immissione   dell'attrezzatura   a   pressione    nel    mercato
comunitario. 
3.  La  documentazione  tecnica  deve  consentire  di   valutare   la
conformita'  dell'attrezzatura  a  pressione   ai   requisiti   della
direttiva ad essa applicabili. Essa deve  comprendere,  nella  misura
necessaria a tale valutazione, il progetto, la  fabbricazione  ed  il
funzionamento dell'attrezzatura a pressione e deve contenere: 
- la descrizione generale dell'attrezzatura a pressione; 
- disegni di progettazione e fabbricazione,  nonche'  gli  schemi  di
componenti, sottounita', circuiti, ecc.; 
- la descrizione e le spiegazioni  necessarie  alla  comprensione  di
tali  disegni  e  schemi  ed  il  funzionamento  dell'attrezzatura  a
pressione; 
- un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in  tutto  o
in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per  soddisfare  i
requisiti  essenziali  della  direttiva  qualora  non   siano   state
applicate le norme di cui all'articolo 5; 
- i risultati dei calcoli di progetto e degli esami svolti, ecc.; 
- i rapporti sulle prove effettuate. 
4. Il fabbricante o  il  suo  mandatario  stabilito  nella  Comunita'
conserva copia della dichiarazione  di  conformita'  insieme  con  la
documentazione tecnica. 
5. Il fabbricante prende tutte  le  misure  necessarie  affinche'  il
processo di fabbricazione garantisca la conformita' dell'attrezzatura
a pressione alla documentazione tecnica  di  cui  al  punto  2  e  ai
requisiti della direttiva che ad essa si applicano. 
Modulo A1 (controllo di fabbricazione interno  e  sorveglianza  della
verifica finale) 
Oltre ai requisiti del modulo A si applica anche quanto  indicato  in
appresso. 
La verifica  finale  e'  effettuata  dal  fabbricante  e  controllata
mediante ispezioni senza preavviso di un organismo notificato  scelto
dal fabbricante. 
Durante queste ispezioni, l'organismo notificato: 
- si accerta che il fabbricante svolga effettivamente la verifica fi-
nale in base al punto 3.2 dell'allegato I; 
- preleva, sul luogo di fabbricazione o  di  deposito,  esemplari  di
attrezzature  a  pressione  ai  fini   del   controllo.   L'organismo
notificato valuta il numero di attrezzature da prelevare, nonche'  la
necessita' di effettuare o far effettuare  su  dette  attrezzature  a
pressione la verifica finale, parzialmente o integralmente. 
Qualora una o piu' attrezzature a pressione non  risultino  conformi,
l'organismo notificato prende le opportune misure. 
Il  fabbricante  appone,  sotto  la  responsabilita'   dell'organismo
notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo su  ciascuna
attrezzatura a pressione. 
Modulo B (esame "CE del tipo") 
1. Questo modulo  descrive  la  parte  della  procedura  con  cui  un
organismo  notificato   accerta   e   dichiara   che   un   esemplare
rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni
della direttiva ad esso relativa. 
2. La domanda di esame "CE  del  tipo"  deve  essere  presentata  dal
fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita' ad un solo
organismo notificato di sua scelta. 
La domanda deve contenere: 
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e,  qualora  la  domanda  sia
presentata dal  suo  mandatario,  anche  il  nome  e  l'indirizzo  di
quest'ultimo; 
- una dichiarazione scritta  che  la  stessa  domanda  non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
- la documentazione tecnica descritta al punto 3. 
Il richiedente mette  a  disposizione  dell'organismo  notificato  un
esemplare  rappresentativo  della  produzione  considerata,  qui   di
seguito denominato "tipo". L'organismo notificato puo' chiedere altri
esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario  per  eseguire  il
programma di prove. 
Uno stesso tipo puo'  coprire  piu'  varianti  di  un'attrezzatura  a
pressione  a  condizione  che  le  differenze  tra  le  varianti  non
influiscano sul livello di sicurezza. 
3.  La  documentazione  tecnica  deve  consentire  di   valutare   la
conformita'  dell'attrezzatura  a  pressione   ai   requisiti   della
direttiva che le sono applicabili;  deve  comprendere,  nella  misura
necessaria a tale valutazione, il progetto,  la  fabbricazione  e  il
funzionamento dell'attrezzatura a pressione e contenere: 
- una descrizione generale del tipo; 
- disegni di progettazione e fabbricazione,  nonche'  gli  schemi  di
componenti, sottounita', circuiti, ecc.; 
- la descrizione e le spiegazioni  necessarie  alla  comprensione  di
tali  disegni  e  schemi  ed  il  funzionamento  dell'attrezzatura  a
pressione; 
- un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in  tutto  o
in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare  i
requisiti  essenziali  della  direttiva  qualora  non   siano   state
applicate le norme di cui all'articolo 5; 
- i risultati dei calcoli di progetto e degli esami svolti, ecc.; 
- i rapporti sulle prove effettuate; 
- le informazioni relative  alle  prove  previste  nel  quadro  della
fabbricazione; 
- le informazioni relative alle qualifiche o approvazioni richieste a
norma dei punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I. 
4. L'organismo notificato: 
4.1. esamina la documentazione tecnica,  verifica  che  il  tipo  sia
stato fabbricato in conformita' con tale documentazione ed  individua
gli elementi progettati in conformita' delle disposizioni delle norme
di cui all'articolo 5 nonche' gli elementi progettati senza applicare
le disposizioni previste da tali norme. 
In particolare, l'organismo notificato: 
-  esamina  la  documentazione  tecnica  per   quanto   concerne   la
progettazione e i processi di fabbricazione; 
- valuta  i  materiali  utilizzati  quando  questi  ultimi  non  sono
conformi  alle  norme   armonizzate   applicabili   ovvero   ad   una
approvazione europea di materiali  per  attrezzature  a  pressione  e
verifica il certificato rilasciato dal fabbricante dei  materiali  in
base al punto 4.3 dell'allegato I; 
-  approva  le  procedure  di  giunzione   permanente   delle   parti
dell'attrezzatura a pressione o verifica che siano state approvate in
precedenza in base al punto 3.1.2 dell'allegato I; 
- verifica che il personale addetto alla giunzione  permanente  delle
parti dell'attrezzatura a pressione e alle prove non distruttive  sia
qualificato o approvato, in base ai punti 3.1.2 o 3.1.3 dell'allegato
I; 
4.2. effettua o fa  effettuare  gli  esami  appropriati  e  le  prove
necessarie per verificare se le soluzioni  adottate  dal  fabbricante
soddisfano i requisiti essenziali della direttiva qualora  non  siano
state applicate le norme di cui all'articolo 5; 
4.3. effettua o fa  effettuare  gli  esami  appropriati  e  le  prove
necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso  di
conformarsi   alle   norme   relative,   tali   norme   siano   state
effettivamente applicate; 
4.4. concorda con il richiedente il luogo  in  cui  gli  esami  e  le
necessarie prove devono essere effettuati. 
5.  Se  il  tipo  soddisfa  le  corrispondenti   disposizioni   della
direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame  "CE
del  tipo"  al  richiedente.  L'attestato,   valido   per   10   anni
rinnovabili, deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante, le
conclusioni dell'esame e i dati necessari per  l'identificazione  del
tipo approvato. 
All'attestato e' allegato un elenco dei fascicoli significativi della
documentazione tecnica, di cui l'organismo  notificato  conserva  una
copia. 
Se al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunita' viene
negato il  rilascio  di  un  attestato  di  esame  "CE  del  tipo"  ,
l'organismo notificato  deve  fornire  motivi  dettagliati  per  tale
rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso. 
6. Il richiedente  informa  l'organismo  notificato  che  detiene  la
documentazione tecnica relativa all'attestato di esame "CE del  tipo"
di tutte le modifiche  all'attrezzatura  a  pressione  approvata  che
devono ricevere  un'ulteriore  approvazione  qualora  tali  modifiche
possano  influire  sulla  conformita'  ai  requisiti   essenziali   o
modalita' di uso prescritte  dell'attrezzatura  a  pressione.  Questa
nuova approvazione viene rilasciata sotto  forma  di  un  complemento
dell'attestato originale di esame "CE del tipo". 
7.  Ogni  organismo  notificato  comunica  agli   Stati   membri   le
informazioni utili riguardanti gli attestati di esame "CE  del  tipo"
ritirati e, su richiesta, quelli rilasciati. 
Ogni organismo notificato  comunica  altresi'  agli  altri  organismi
notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati  di  esame
"CE del tipo" da esso ritirati o negati. 
8. Gli  altri  organismi  notificati  possono  ottenere  copia  degli
attestati di esame "CE  del  tipo"  e/o  dei  loro  complementi.  Gli
allegati degli attestati  sono  tenuti  a  disposizione  degli  altri
organismi notificati. 
9. Il fabbricante o  il  suo  mandatario  stabilito  nella  Comunita'
conserva,  insieme  con  la  documentazione  tecnica,   copia   degli
attestati di esame "CE del tipo" e dei  loro  complementi  per  dieci
anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione. 
Nel caso in cui ne'  il  fabbricante  ne'  il  suo  mandatario  siano
stabiliti nella Comunita', l'obbligo  di  tenere  a  disposizione  la
documentazione   tecnica   incombe    alla    persona    responsabile
dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario. 
Modulo B1 (esame CE della progettazione) 
1. Questo modulo  descrive  la  parte  della  procedura  con  cui  un
organismo notificato accerta  e  dichiara  che  la  progettazione  di
un'attrezzatura a pressione soddisfa le disposizioni della  direttiva
ad esso applicabili. 
Il metodo  sperimentale  di  progettazione  di  cui  al  punto  2.2.4
dell'allegato I non puo' essere usato nell'ambito di questo modulo. 
2. Il fabbricante o  il  suo  mandatario  stabilito  nella  Comunita'
presenta la domanda di  esame  CE  della  progettazione  ad  un  solo
organismo notificato. 
La domanda deve contenere: 
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e,  qualora  la  domanda  sia
presentata dal  suo  mandatario,  anche  il  nome  e  l'indirizzo  di
quest'ultimo; 
- una dichiarazione scritta  che  la  stessa  domanda  non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
- la documentazione tecnica descritta al punto 3. 
La domanda puo' coprire piu' varianti di un'attrezzatura a pressione,
a condizione che le differenze tra le varianti  non  influiscano  sul
livello di sicurezza. 
3.  La  documentazione  tecnica  deve  consentire  di   valutare   la
conformita'  dell'attrezzatura  a  pressione   ai   requisiti   della
direttiva che le sono applicabili;  deve  comprendere,  nella  misura
necessaria a tale valutazione, il progetto,  la  fabbricazione  e  il
funzionamento dell'attrezzatura a pressione e contenere: 
- una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione; 
- disegni di progettazione e fabbricazione,  nonche'  gli  schemi  di
componenti, sottounita', circuiti, ecc.; 
- la descrizione e le spiegazioni  necessarie  alla  comprensione  di
tali  disegni  e  schemi  ed  il  funzionamento  dell'attrezzatura  a
pressione; 
- un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in  tutto  o
in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare  i
requisiti  essenziali  della  direttiva  qualora  non   siano   state
applicate le norme di cui all'articolo 5; 
- la necessaria prova dell'adeguatezza delle soluzioni  adottate  per
la progettazione, segnatamente in caso di applicazione non  integrale
delle norme previste all'articolo 5.  La  prova  deve  comprendere  i
risultati degli esami  effettuati  dal  laboratorio  appropriato  del
fabbricante o per suo conto; 
- i risultati dei calcoli di progetto e degli esami svolti, ecc.; 
- le informazioni relative alle qualifiche o  approvazioni  richieste
ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I. 
4. L'organismo notificato: 
4.1. esamina la documentazione  tecnica  ed  individua  gli  elementi
progettati in conformita'  delle  disposizioni  delle  norme  di  cui
all'articolo 5 nonche' gli elementi  progettati  senza  applicare  le
disposizioni previsti da tali norme. 
In particolare, l'organismo notificato: 
- valuta  i  materiali  utilizzati  quando  questi  ultimi  non  sono
conformi  alle  norme   armonizzate   applicabili   ovvero   ad   una
approvazione europea di materiali per attrezzature a pressione; 
- approva le modalita' operative di giunzione permanente delle  parti
dell'attrezzatura a pressione o verifica che siano state approvate in
precedenza in base al paragrafo 3.1.2 dell'allegato I; 
- verifica che il personale addetto alla giunzione  permanente  delle
parti dell'attrezzatura a pressione e alle prove non distruttive  sia
qualificato o approvato, in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato
I; 
4.2. effettua gli esami appropriati per verificare  se  le  soluzioni
adottate dal fabbricante  soddisfano  i  requisiti  essenziali  della
direttiva  qualora  non  siano  state  applicate  le  norme  di   cui
all'articolo 5; 
4.3. effettua gli esami appropriati per  verificare  se,  qualora  il
fabbricante abbia deciso di conformarsi  alle  norme  relative,  tali
norme siano state effettivamente applicate. 
5. Se la progettazione soddisfa le disposizioni  della  direttiva  ad
essa applicabili, l'organismo notificato  rilascia  un  attestato  di
esame CE della progettazione al richiedente. L'attestato contiene  il
nome e l'indirizzo del richiedente,  le  conclusioni  dell'esame,  le
condizioni  di  validita'  dell'attestato  e  i  dati  necessari  per
l'identificazione della progettazione approvata. 
All'attestato e' allegato un elenco dei fascicoli significativi della
documentazione tecnica, di cui l'organismo  notificato  conserva  una
copia. 
Se al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunita' viene
negato il rilascio di un attestato di esame CE  della  progettazione,
l'organismo notificato  deve  fornire  motivi  dettagliati  per  tale
rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso. 
6. Il richiedente  informa  l'organismo  notificato  che  detiene  la
documentazione tecnica  relativa  all'attestato  di  esame  CE  della
progettazione di tutte  le  modifiche  apportate  alla  progettazione
approvata che devono ricevere un'ulteriore approvazione qualora  tali
modifiche possano influire sulla conformita' ai requisiti  essenziali
o modalita' di uso prescritte dell'attrezzatura a  pressione.  Questa
nuova approvazione viene rilasciata sotto  forma  di  un  complemento
dell'attestato originale di esame CE della progettazione. 
7.  Ogni  organismo  notificato  comunica  agli   Stati   membri   le
informazioni utili  riguardanti  gli  attestati  di  esame  CE  della
progettazione ritirati e, su richiesta, quelli rilasciati. 
Ogni organismo notificato  comunica  altresi'  agli  altri  organismi
notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati  di  esame
CE della progettazione da esso ritirati o negati. 
8. Gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta,  le
informazioni utili circa: 
- gli attestati  d'esame  CE  della  progettazione  rilasciati  ed  i
relativi complementi; 
9. Il fabbricante o  il  suo  mandatario  stabilito  nella  Comunita'
conserva, insieme con la documentazione tecnica di cui  al  punto  3,
copia degli attestati di esame CE  della  progettazione  e  dei  loro
complementi  per  dieci  anni  dall'ultima  data   di   fabbricazione
dell'attrezzatura a pressione. 
Nel caso in cui ne'  il  fabbricante  ne'  il  suo  mandatario  siano
stabiliti nella Comunita', l'obbligo  di  tenere  a  disposizione  la
documentazione   tecnica   incombe    alla    persona    responsabile
dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario. 
Modulo C1 (conformita' al tipo) 
1. Questo  modulo  descrive  la  parte  della  procedura  in  cui  il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' si  accerta
e dichiara che le attrezzature a  pressione  sono  conformi  al  tipo
oggetto  dell'attestato  di  esame  "CE  del  tipo"  e  soddisfano  i
requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il  fabbricante  o  il
suo mandatario stabilito nella Comunita' appone  la  marcatura  CE  a
ciascuna attrezzatura a  pressione  e  redige  una  dichiarazione  di
conformita'. 
2. Il fabbricante prende tutte  le  misure  necessarie  affinche'  il
processo di fabbricazione assicuri la conformita' delle  attrezzature
a pressione al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del  tipo"  e
ai requisiti della direttiva ad essi applicabili. 
3. Il fabbricante o  il  suo  mandatario  stabilito  nella  Comunita'
conserva copia della dichiarazione  di  conformita'  per  dieci  anni
dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione. 
Nel caso in cui ne'  il  fabbricante  ne'  il  suo  mandatario  siano
stabiliti nella Comunita', l'obbligo  di  tenere  a  disposizione  la
documentazione   tecnica   incombe    alla    persona    responsabile
dell'immissione   dell'attrezzatura   a   pressione    nel    mercato
comunitario. 
4.  La  verifica  finale  e'  controllata  mediante  ispezioni  senza
preavviso di un organismo notificato scelto dal fabbricante. 
Durante queste ispezioni, l'organismo notificato: 
- si accerta che il fabbricante svolga effettivamente la verifica fi-
nale in base al punto 3.2 dell'allegato I; 
- preleva, sul luogo di fabbricazione o  di  deposito,  esemplari  di
attrezzature  a  pressione  ai  fini   del   controllo.   L'organismo
notificato valuta il numero di attrezzature da prelevare, nonche'  la
necessita' di effettuare o far effettuare  su  dette  attrezzature  a
pressione la verifica finale parzialmente o integralmente. 
Qualora una o piu' attrezzature a pressione non  risultino  conformi,
l'organismo notificato prende le opportune misure. 
Il  fabbricante  appone,  sotto  la  responsabilita'   dell'organismo
notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo su  ciascuna
attrezzatura a pressione. 
Modulo D (garanzia qualita' produzione) 
1. Questo modulo descrive la procedura con  cui  il  fabbricante  che
soddisfa gli obblighi del punto  2  si  accerta  e  dichiara  che  le
attrezzature a pressione in questione sono conformi al  tipo  oggetto
dell'attestato di esame "CE del tipo" o dell'attestato  di  esame  CE
della progettazione e soddisfano i requisiti della direttiva ad  esse
applicabili. Il fabbricante  o  il  suo  mandatario  stabilito  nella
Comunita' appone la marcatura CE a ciascuna attrezzatura a  pressione
e redige una dichiarazione  di  conformita'.  La  marcatura  CE  deve
essere  accompagnata  dal  numero  d'identificazione   dell'organismo
notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4. 
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema qualita'  approvato  per
la produzione, eseguire l'ispezione e le prove sul  prodotto  finito,
secondo quanto specificato al punto 3,  e  deve  essere  assoggettato
alla sorveglianza di cui al punto 4. 
3. Sistema qualita' 
3.1. Il fabbricante presenta  una  domanda  di  valutazione  del  suo
sistema qualita' ad un organismo notificato di sua scelta. 
La domanda deve contenere: 
-  tutte  le  informazioni  utili  sulle  attrezzature  a   pressione
previste; 
- la documentazione relativa al sistema qualita'; 
- la documentazione tecnica relativa al tipo approvato  e  una  copia
dell'attestato di esame "CE del tipo" o dell'attestato  di  esame  CE
della progettazione. 
3.2.  Il  sistema  qualita'  deve  garantire  la  conformita'   delle
attrezzature a pressione al tipo oggetto dell'attestato di esame  "CE
del tipo" o dell'attestato di  esame  CE  della  progettazione  e  ai
requisiti della direttiva ad esse applicabili. 
Tutti  i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati   dal
fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e  ordinato
sotto forma di direttive,  procedure  e  istruzioni  scritte.  Questa
documentazione  relativa  al   sistema   qualita'   deve   permettere
un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti 
di registrazione della qualita' 
Detta  documentazione  deve  includere  in  particolare   un'adeguata
descrizione: 
- degli obiettivi di qualita', della struttura  organizzativa,  delle
responsabilita' di gestione in materia di qualita' delle attrezzature
a pressione; 
- dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle
tecniche di controllo e  garanzia  della  qualita',  segnatamente  le
procedure di giunzione permanente delle parti approvate  in  base  al
punto 3.1.2 dell'allegato I; 
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima,  durante  e
dopo la fabbricazione, con indicazione della  frequenza  con  cui  si
intende effettuarli; 
- della documentazione in materia di qualita', quali  i  rapporti  di
ispezione e i dati sulle prove,  sulle  tarature,  i  rapporti  sulle
qualifiche o sull'approvazione del personale, in  particolare  quelle
del personale addetto alla giunzione permanente delle  parti  e  alle
prove non distruttive in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I; 
- dei mezzi  di  contollo  che  verificano  il  raggiungimento  della
qualita' richiesta e  dell'efficacia  di  funzionamento  del  sistema
qualita'. 
3.3.  L'organismo  notificato  valuta   il   sistema   qualita'   per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume
la conformita' a tali requisiti dei sistemi qualita'  che  soddisfano
la corrispondente norma armonizzata. 
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere  presente  almeno
un esperto nella tecnologia produttiva relativa alle  attrezzature  a
pressione in questione. La procedura di valutazione deve  comprendere
una visita presso gli impianti del fabbricante. 
La decisione  viene  notificata  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere le conclusioni dell'esame e la  motivazione  circostanziata
della decisione. Deve essere prevista una procedura di ricorso. 
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare  gli  obblighi  derivanti
dal sistema qualita' approvato, ed a fare in modo  che  esso  rimanga
adeguato ed efficace. 
Il fabbricante o il  mandatario  stabilito  nella  Comunita'  tengono
informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita'
di qualsiasi prevista modifica del sistema. 
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e  decide  se  il
sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al  punto
3.2 o se e' necessaria una seconda valutazione. 
L'organismo notificato comunica la sua decisione al  fabbricante.  La
comunicazione  deve  contenere  le  conclusioni   dell'esame   e   la
motivazione circostanziata della decisione. 
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 
4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti
gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato. 
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di  accedere  a
fini ispettivi  nei  locali  di  fabbricazione,  ispezione,  prove  e
deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: 
- la documentazione relativa al sistema qualita', 
- altra documentazione in materia di qualita'  quali  i  rapporti  di
ispezione e i  dati  sulle  prove,  le  tarature,  i  rapporti  sulle
qualifiche del personale, ecc. 
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive
per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed  utilizzi  il  sistema
qualita' e  fornisce  al  fabbricante  un  rapporto  sulle  verifiche
ispettive  effettuate.  La  frequenza   delle   verifiche   ispettive
periodiche e' tale che si procede ad una rivalutazione completa  ogni
tre anni. 
4.4. L'organismo notificato  puo'  inoltre  effettuare  visite  senza
preavviso presso il  fabbricante.  La  necessita'  di  queste  visite
aggiuntive e la loro frequenza saranno  determinate  in  base  ad  un
piano di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In
particolare nel piano di controllo  delle  visite  saranno  presi  in
considerazione i seguenti fattori: 
- la categoria dell'attrezzatura; 
- i risultati delle visite di sorveglianza precedenti; 
- la necessita' di assicurare l'attuazione delle azioni correttive; 
- se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del
sistema; 
- modifiche significative  nell'organizzazione  della  fabbricazione,
direttive e tecniche di fabbricazione; 
In occasione di tali visite, l'organismo notificato puo'  svolgere  o
far  svolgere,  se  necessario,  prove   per   verificare   il   buon
funzionamento del sistema qualita'. Esso fornisce al  fabbricante  un
rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di
prova. 
5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali  per
dieci anni dall'ultima  data  di  fabbricazione  dell'attrezzatura  a
pressione: 
- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo trattino; 
- gli adeguamenti di cui al punto 3.4, secondo comma; 
- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai  punti
3.3, ultimo comma, 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4. 
6. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le pertinenti
informazioni  riguardanti  le  approvazioni  dei   sistemi   qualita'
ritirate e, su richiesta, quelle rilasciate. 
Ogni  organismo  notificato  deve  comunicare  altresi'  agli   altri
organismi  notificati  le  pertinenti  informazioni  riguardanti   le
approvazioni dei sistemi qualita' da esso ritirate o negate. 
Modulo D1 (garanzia qualita' produzione) 
1. Questo modulo descrive la procedura con  cui  il  fabbricante  che
soddisfa gli obblighi di cui al punto 3 si accerta e dichiara che  le
attrezzature a pressione in questione soddisfano  i  requisiti  della
direttiva ad esse applicabili. Il fabbricante  o  il  suo  mandatario
stabilito  nella  Comunita'  appone  la  marcatura  CE   a   ciascuna
attrezzatura a  pressione  e  redige  una  dichiarazione  scritta  di
conformita'. La marcatura CE  deve  essere  accompagnata  dal  numero
d'identificazione  dell'organismo   notificato   responsabile   della
sorveglianza di cui al punto 5. 
2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta in 
appresso 
La documentazione tecnica deve consentire di valutare la  conformita'
dell'attrezzatura a pressione ai requisiti della  direttiva  ad  essa
applicabili. Essa deve comprendere, nella misura necessaria  ai  fini
della valutazione, il progetto, la fabbricazione e  il  funzionamento
dell'attrezzatura a pressione e contenere: 
- una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione; 
- disegni di progettazione e fabbricazione,  nonche'  gli  schemi  di
componenti, sottounita', circuiti, ecc.; 
- la descrizione e le spiegazioni  necessarie  alla  comprensione  di
tali  disegni  e  schemi  ed  il  funzionamento  dell'attrezzatura  a
pressione; 
- un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in  tutto  o
in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare  i
requisiti  essenziali  della  direttiva  qualora  non   siano   state
applicate le norme di cui all'articolo 5; 
- i risultati dei calcoli di progetto e degli esami svolti, ecc.; 
- i rapporti sulle prove effettuate. 
3. Il fabbricante  applica  un  sistema  qualita'  approvato  per  la
produzione e per l'ispezione e le prove sul prodotto finito,  secondo
quanto specificato al punto 4, ed e' assoggettato  alla  sorveglianza
di cui al punto 5. 
4. Sistema qualita' 
4.1. Il fabbricante presenta  una  domanda  di  valutazione  del  suo
sistema qualita' ad un organismo notificato di sua scelta. 
La domanda deve contenere: 
- tutte le informazioni utili sulle attrezzature a pressione oggetto 
della domanda 
- la documentazione relativa al sistema qualita'. 
4.2.  Il  sistema  qualita'  deve  garantire  la  conformita'   della
attrezzatura  a  pressione  ai  requisiti  della  direttiva  ad  esse
applicabili. 
Tutti  i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati   dal
fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e  ordinato
sotto  forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.  Questa
documentazione  relativa  al   sistema   qualita'   deve   permettere
un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e  documenti
di registrazione della qualita'. 
Detta  documentazione  deve  includere  in  particolare   un'adeguata
descrizione: 
- degli obiettivi di qualita', della struttura  organizzativa,  delle
responsabilita' di gestione in materia di qualita' delle attrezzature
a pressione; 
- dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle
tecniche di controllo e garanzia della qualita', in particolare delle
procedure di giunzione permanente delle parti, approvate in  base  al
punto 3.1.2 dell'allegato I; 
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima,  durante  e
dopo la fabbricazione, con indicazione della  frequenza  con  cui  si
intende effettuarli; 
- della documentazione in materia di qualita', quali  i  rapporti  di
ispezione e i dati sulle prove,  sulle  tarature,  i  rapporti  sulle
qualifiche o l'approvazione del personale, in particolare quelle  del
personale addetto alla giunzione permanente delle parti  in  base  al
punto 3.1.2 dell'allegato I; 
- dei mezzi di  controllo  che  verificano  il  raggiungimento  della
qualita' richiesta e  dell'efficacia  di  funzionamento  del  sistema
qualita'. 
4.3.  L'organismo  notificato  valuta   il   sistema   qualita'   per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto  4.2.  Esso  pre-
sume la  conformita'  a  tali  requisiti  dei  sistemi  qualita'  che
soddisfano la corrispondente norma armonizzata. 
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere  presente  almeno
un esperto nella tecnologia produttiva relativa alle  attrezzature  a
pressione in questione. La procedura di valutazione deve  comprendere
una visita presso gli impianti del fabbricante. 
La decisione  viene  notificata  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere le conclusioni dell'esame e la  motivazione  circostanziata
della decisione. Deve essere prevista una procedura di ricorso. 
4.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare  gli  obblighi  derivanti
dal sistema qualita' approvato, ed a fare in modo  che  esso  rimanga
adeguato ed efficace. 
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'  tengono
informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita'
di qualsiasi prevista modifica del sistema. 
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e  decide  se  il
sistema qualita' modificato continua a soddisfare i requisiti di  cui
al punto 4.2 o se e' necessaria una seconda valutazione. 
L'organismo notificato comunica la sua decisione al  fabbricante.  La
comunicazione  deve  contenere  le  conclusioni   dell'esame   e   la
motivazione circostanziata della decisione. 
5. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 
5.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti
gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato. 
5.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di  accedere  a
fini ispettivi  nei  locali  di  fabbricazione,  ispezione,  prove  e
deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: 
- la documentazione relativa al sistema qualita'; 
- altra documentazione in materia  di  qualita',  quali  rapporti  di
ispezione e i dati sulle prove, sulle  tarature,  le  qualifiche  del
personale, ecc. 
5.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive
per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed  utilizzi  il  sistema
qualita' e  fornisce  al  fabbricante  un  rapporto  sulle  verifiche
ispettive  effettuate.  La  frequenza   delle   verifiche   ispettive
periodiche e' tale che si procede ad una rivalutazione completa  ogni
tre anni. 
5.4. Inoltre l'organismo  notificato  puo'  effettuare  visite  senza
preavviso presso il  fabbricante.  La  necessita'  di  queste  visite
aggiuntive e la loro frequenza saranno  determinate  in  base  ad  un
sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo  notificato.
In particolare nel sistema di controllo sulle visite saranno presi in
considerazione i seguenti fattori: 
- la categoria dell'attrezzatura; 
- i risultati delle visite di sorveglianza precedenti; 
- la necessita' di assicurare l'attuazione delle azioni correttive; 
- se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del
sistema; 
- modifiche significative nell'organizzazione della fabbricazione, le
direttive o le tecniche di fabbricazione. 
In occasione di tali visite, l'organismo notificato puo'  svolgere  o
far  svolgere,  se  necessario,  prove   per   verificare   il   buon
funzionamento del sistema qualita'. Esso fornisce al  fabbricante  un
rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di
prova. 
6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali  per
dieci anni dall'ultima  data  di  fabbricazione  dell'attrezzatura  a
pressione: 
- la documentazione tecnica di cui al punto 2; 
- la documentazione di cui al punto 4.1, secondo trattino; 
- gli adeguamenti di cui al punto 4.4, secondo capoverso; 
- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai  punti
4.3, ultimo comma, 4.4, ultimo comma e ai punti 5.3 e 5.4. 
7.  Ogni  organismo  notificato  comunica  agli   Stati   membri   le
informazioni utili riguardanti le approvazioni dei  sistemi  qualita'
ritirate e, su richiesta, quelle rilasciate. 
Ogni organismo notificato  comunica  altresi'  agli  altri  organismi
notificati le informazioni  utili  riguardanti  le  approvazioni  dei
sistemi qualita' da esso ritirate o negate. 
Modulo E (garanzia qualita' prodotti) 
1. Questo modulo descrive la procedura con  cui  il  fabbricante  che
soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che  le
attrezzature a pressione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato
di esame "CE del tipo" e soddisfano i requisiti  della  direttiva  ad
esse applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito  nella
Comunita' appone la marcatura CE a  ciascun  prodotto  e  redige  una
dichiarazione scritta di conformita'. La  marcatura  CE  deve  essere
accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo  notificato
responsabile della sorveglianza di cui al punto 4. 
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema qualita'  approvato  per
l'ispezione finale e le prove dell'attrezzatura a  pressione  secondo
quanto specificato al  punto  3,  e  deve  essere  assoggettato  alla
sorveglianza di cui al punto 4. 
3. Sistema qualita' 
3.1. Il fabbricante presenta una domanda per la valutazione  del  suo
sistema qualita' per le attrezzature  a  pressione  ad  un  organismo
notificato di sua scelta. 
La domanda deve contenere: 
-  tutte  le  informazioni  utili  sulle  attrezzature  a   pressione
previste; 
- la documentazione relativa al sistema qualita'; 
- la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia 
dell'attestato di esame "CE del tipo" 
3.2.  Nel  quadro  del  sistema  qualita'  ciascun  esemplare   delle
attrezzature a  pressione  viene  esaminato  e  su  di  esso  vengono
effettuate opportune prove,  fissate  nelle  norme  relative  di  cui
all'articolo 5, o prove equivalenti in particolare la verifica finale
di cui al punto 3.2 dell'allegato I, per verificarne  la  conformita'
ai requisiti della direttiva ad essa applicabili. Tutti i criteri,  i
requisiti e le disposizioni adottati dal  fabbricante  devono  essere
documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di  direttive,
procedure e istruzioni scritte.  Questa  documentazione  relativa  al
sistema  qualita'  deve  permettere  un'interpretazione  uniforme  di
programmi,  piani,  manuali  e  documenti  di   registrazione   della
qualita'. 
Detta  documentazione  deve  includere  in  particolare   un'adeguata
descrizione: 
- degli obiettivi di qualita', della struttura  organizzativa,  delle
responsabilita' di gestione in materia di qualita' delle attrezzature
a pressione; 
-  degli  esami  e  delle  prove  che  saranno  effettuati  dopo   la
fabbricazione; 
- dei mezzi di controllo dell'efficacia del funzionamento del sistema
qualita'; 
- della documentazione in  materia  di  qualita',  quali  i  rapporti
ispettivi e i dati sulle prove,  sulle  tarature,  i  rapporti  sulle
qualifiche o sull'approvazione del personale, in  particolare  quelle
del personale addetto alla giunzione permanente delle  parti  e  alle
prove non distruttive in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I. 
3.3.  L'organismo  notificato  valuta   il   sistema   qualita'   per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume
la conformita' a tali requisiti dei sistemi qualita'  che  soddisfano
la corrispondente norma armonizzata. 
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere  presente  almeno
un esperto nella tecnologia produttiva relativa alle  attrezzature  a
pressione in questione. La procedura di valutazione deve  comprendere
una visita presso gli impianti del fabbricante. 
La decisione  viene  notificata  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere le conclusioni dell'esame e la  motivazione  circostanziata
della decisione. 
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare  gli  obblighi  derivanti
dal sistema qualita' approvato, ed a fare in modo  che  esso  rimanga
adeguato ed efficace. 
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'  tengono
informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita'
di qualsiasi progetto di modifica del sistema. 
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e  decide  se  il
sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al  punto
3.2 o se e' necessaria una seconda valutazione. 
L'organismo notificato comunica la sua decisione al  fabbricante.  La
comunicazione  deve  contenere  le  conclusioni   dell'esame   e   la
motivazione circostanziata della decisione. 
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 
4.1.  L'obiettivo  della  sorveglianza  e'  di   garantire   che   il
fabbricante  soddisfi  tutti  gli  obblighi  derivanti  dal   sistema
qualita' approvato. 
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di  accedere  a
fini ispettivi nei locali di ispezione,  prova  e  deposito  fornendo
tutte le necessarie informazioni, in particolare: 
- la documentazione relativa al sistema qualita'; 
- la documentazione tecnica; 
- altra documentazione in  materia  di  qualita',  quali  i  rapporti
ispettivi e i dati sulle prove,  sulle  tarature,  i  rapporti  sulle
qualifiche del personale, ecc. 
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive
per assicurarsi che il fabbricante mantenga  e  utilizzi  il  sistema
qualita'  e  fornisce  al  fabbricante  un  rapporto   sull'ispezione
effettuata. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche e' tale
che si procede ad una rivalutazione completa ogni tre anni. 
4.4. L'organismo notificato  puo'  inoltre  effettuare  visite  senza
preavviso presso il  fabbricante.  La  necessita'  di  queste  visite
aggiuntive e la loro frequenza saranno  determinate  in  base  ad  un
sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo  notificato.
In particolare nel sistema di controllo sulle visite saranno presi in
considerazione i seguenti fattori: 
- la categoria dell'attrezzatura; 
- i risultati delle visite di sorveglianza precedenti; 
- la necessita' di assicurare l'attuazione delle azioni correttive; 
- se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del
sistema; 
- modifiche  significative  nell'organizzazione  della  fabbricazione
direttive o le tecniche di fabbricazione. 
In occasione di tali visite, l'organismo notificato puo'  svolgere  o
far  svolgere,  se  necessario,  prove   per   verificare   il   buon
funzionamento del sistema qualita'. Esso fornisce al  fabbricante  un
rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di
prova. 
5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali  per
dieci anni dall'ultima  data  di  fabbricazione  dell'attrezzatura  a
pressione: 
- la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo trattino; 
- gli adeguamenti di cui al paragrafo 3.4, secondo comma; 
- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai  punti
3.3, ultimo comma, 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4. 
6.  Ogni  organismo  notificato  comunica  agli   Stati   membri   le
informazioni utili riguardanti le approvazioni dei  sistemi  qualita'
ritirate e, su richiesta, quelle rilasciate. 
Ogni organismo notificato  comunica  altresi'  agli  altri  organismi
notificati le informazioni  utili  riguardanti  le  approvazioni  dei
sistemi qualita' da esso ritirate o negate. 
Modulo E1 (garanzia qualita' prodotti) 
1. Questo modulo descrive la procedura con  cui  il  fabbricante  che
soddisfa gli obblighi di cui al punto 3 si accerta e dichiara che  le
attrezzature a pressione soddisfano i requisiti  della  direttiva  ad
esse applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito  nella
Comunita' appone la marcatura CE a ciascuna attrezzatura a  pressione
e redige una dichiarazione scritta di conformita'.  La  marcatura  CE
deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo
notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 5. 
2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta in 
appresso 
La documentazione tecnica deve consentire di valutare la  conformita'
dell'attrezzatura a pressione ai requisiti della  direttiva  ad  essa
applicabili. Essa deve comprendere, nella misura necessaria  ai  fini
della valutazione, il progetto, la fabbricazione e  il  funzionamento
dell'attrezzatura a pressione e contenere: 
- una descrizione generale del tipo; 
- disegni di progettazione e fabbricazione,  nonche'  gli  schemi  di
componenti, sottounita', circuiti, ecc.; 
- la descrizione e le spiegazioni  necessarie  alla  comprensione  di
tali  disegni  e  schemi  e  il  funzionamento  dell'attrezzatura   a
pressione; 
- un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in  tutte  o
in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare  i
requisiti  essenziali  della  direttiva  qualora  non   siano   state
applicate le norme di cui all'articolo 5; 
- i risultati dei calcoli di progetto e degli esami svolti, ecc. 
- i rapporti sulle prove effettuate. 
3. Il fabbricante deve utilizzare un sistema qualita'  approvato  per
l'ispezione finale dell'attrezzatura a pressione e le prove,  secondo
quanto specificato al  punto  4,  e  deve  essere  assoggettato  alla
sorveglianza di cui al punto 5. 
4. Sistema qualita' 
4.1. Il fabbricante presenta  una  domanda  di  valutazione  del  suo
sistema qualita' ad un organismo notificato di sua scelta. 
La domanda deve contenere: 
- tutte le informazioni utili sulle attrezzature a pressione oggetto 
della domanda 
- la documentazione relativa al sistema qualita'. 
4.2.  Nel  quadro  del  sistema  qualita'  ciascuna  attrezzatura   a
pressione viene esaminata e su di essa vengono  effettuate  opportune
prove, fissate nelle norme relative di cui all'articolo  5,  o  prove
equivalenti, in particolare la verifica finale di cui  al  punto  3.2
dell'allegato I, per verificarne la conformita'  ai  requisiti  della
direttiva ad essa applicabili. Tutti i  criteri,  i  requisiti  e  le
disposizioni adottati dal fabbricante devono  essere  documentati  in
modo sistematico e ordinato sotto forma  di  direttive,  procedure  e
istruzioni  scritte.  Questa  documentazione  relativa   al   sistema
qualita' deve permettere un'interpretazione  uniforme  di  programmi,
piani, manuali e documenti di registrazione della qualita'. 
Detta  documentazione  deve  includere  in  particolare   un'adeguata
descrizione: 
- degli obiettivi di qualita', della struttura  organizzativa,  delle
responsabilita' di gestione in materia di qualita'  dell'attrezzatura
a pressione; 
- delle modalita'  operative  di  giunzione  permanente  delle  parti
approvate in base al punto 3.1.2 dell'allegato I; 
-  degli  esami  e  delle  prove  che  saranno  effettuati  dopo   la
fabbricazione; 
- dei mezzi di controllo dei funzionamento dei sistema qualita'; 
- della documentazione in  materia  di  qualita',  quali  i  rapporti
ispettivi e i dati sulle prove,  sulle  tarature,  i  rapporti  sulle
qualifiche o sull'approvazione del personale, in  particolare  quelle
del personale addetto al montaggio permanente delle parti in base  al
punto 3.1.2 dell'allegato I. 
4.3.  L'organismo  notificato  valuta   il   sistema   qualita'   per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 4.2. Esso presume
la conformita' a tali requisiti dei sistemi qualita'  che  soddisfano
la corrispondente norma armonizzata. 
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere  presente  almeno
un esperto nella tecnologia produttiva relativa alle  attrezzature  a
pressione in questione. La procedura di valutazione deve  comprendere
una visita presso gli impianti del fabbricante. 
La decisione  viena  notificata  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere le conclusioni dell'esame e la  motivazione  circostanziata
della decisione. 
4.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare  gli  obblighi  derivanti
dal sistema qualita' approvato, ed a fare in modo  che  esso  rimanga
adeguato ed efficace. 
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'  tengono
informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita'
di qualsiasi progetto di modifica del sistema. 
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e  decide  se  il
sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al  punto
4.2 o se e' necessaria una seconda valutazione. 
L'organismo notificato comunica la sua decisione al  fabbricante.  La
comunicazione  deve  contenere  le  conclusioni   dell'esame   e   la
motivazione circostanziata della decisione. 
5. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 
5.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti
gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato. 
5.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di  accedere  a
fini ispettivi  nei  locali  di  fabbricazione,  ispezione,  prova  e
deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: 
- la documentazione relativa al sistema qualita'; 
- la documentazione tecnica; 
- altra documentazione in  materia  di  qualita',  quali  i  rapporti
ispettivi e i dati sulle prove,  sulle  tarature,  i  rapporti  sulle
qualifiche del personale, ecc. 
5.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive
per assicurarsi che il fabbricante mantenga  e  utilizzi  il  sistema
qualita' e  fornisce  al  fabbricante  un  rapporto  sulle  verifiche
ispettive  effettuate.  La  frequenza   delle   verifiche   ispettive
periodiche e' tale che si procede ad una rivalutazione completa  ogni
tre anni. 
5.4. L'organismo notificato  puo'  inoltre  effettuare  visite  senza
preavviso presso il  fabbricante.  La  necessita'  di  queste  visite
aggiuntive e la loro frequenza saranno  determinate  in  base  ad  un
sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo  notificato.
In particolare nel piano di controllo sulle visite saranno  presi  in
considerazione i seguenti fattori: 
- la categoria dell'attrezzatura; 
- i risultati delle visite di sorveglianza precedenti; 
- la necessita' di assicurare l'attuazione delle azioni correttive; 
- se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del
sistema; 
- modifiche significative nell'organizzazione della fabbricazione, le
direttive o le tecniche di fabbricazione. 
In occasione di tali visite, l'organismo notificato puo'  svolgere  o
far  svolgere,  se  necessario,  prove   per   verificare   il   buon
funzionamento del sistema qualita'. Esso fornisce al  fabbricante  un
rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di
prova. 
6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali  per
dieci anni dall'ultima  data  di  fabbricazione  dell'attrezzatura  a
pressione: 
- la documentazione tecnica di cui al punto 2; 
- la documentazione di cui al punto 4.1, secondo trattino; 
- gli adeguamenti di cui al punto 4.4, secondo comma; 
- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai  punti
4.3 ultimo comma, 4.4, ultimo comma, e ai punti 5.3 e 5.4. 
7.  Ogni  organismo  notificato  comunica  agli   Stati   membri   le
informazioni utili riguardanti le approvazioni dei  sistemi  qualita'
ritirate e, su richiesta, quelle rilasciate. 
Ogni organismo notificato  comunica  altresi'  agli  altri  organismi
notificati le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni dei
sistemi qualita' da esso ritirate o negate. 
Modulo F (verifica su prodotto) 
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante,  o  il
suo mandatario stabilito nella Comunita', si accerta e  dichiara  che
le attrezzature a pressione cui sono state applicate le  disposizioni
del punto 3 sono conformi al tipo: 
- oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" , o 
- oggetto dell'attestato di esame CE della progettazione 
e soddisfano i requisiti della direttiva che ad esse si applicano. 
2. Il fabbricante prende tutte  le  misure  necessarie  affinche'  il
processo di fabbricazione garantisca la conformita' delle 
attrezzature a pressione al tipo 
- oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" , o 
- oggetto dell'attestato di esame CE della progettazione 
e soddisfano i requisiti della direttiva che ad esse si applicano. 
Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', appone
la marcatura CE su ciascuna attrezzatura a pressione e redige una 
dichiarazione di conformita' 
3. L'organismo notificato procede agli esami e alle  prove  del  caso
per  verificare  la  conformita'  dell'attrezzatura  a  pressione  ai
requisiti della direttiva mediante esame  e  prova  di  ogni  singolo
prodotto secondo quanto stabilito al punto 4. 
Il fabbricante,  o  il  suo  mandatario  stabilito  nella  Comunita',
conserva copia della dichiarazione  di  conformita'  per  dieci  anni
dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione. 
4. Verifica mediante esame e prova di ogni singola attrezzatura a 
pressione 
4.1.  Tutte   le   attrezzature   a   pressione   vengono   esaminate
singolarmente e su di  esse  vengono  effettuati  opportuni  esami  e
prove, in base alle relative norme di cui all'articolo 5, o  esami  e
prove equivalenti  per  verificarne  la  conformita'  al  tipo  e  ai
requisiti della direttiva ad esse applicabili. 
In particolare l'organismo notificato: 
- verifica la qualifica o l'approvazione del personale  addetto  alla
giunzione permanente delle parti e delle prove  non  distruttive,  in
base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I; 
- verifica il certificato rilasciato dal fabbricante dei materiali in
base al punto 4.3 dell'allegato I; 
- effettua o fa effettuare l'ispezione finale e la prova  di  cui  al
punto 3.2 dell'allegato I ed esamina, se necessario, i dispositivi di
sicurezza. 
4.2. L'organismo notificato appone o fa  apporre  il  suo  numero  di
identificazione su ciascuna  attrezzatura  a  pressione  approvata  e
redige un attestato di conformita' inerente alle prove effettuate. 
4.3. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito  nella  Comunita',
deve essere in grado  di  esibire,  a  richiesta,  gli  attestati  di
conformita' dell'organismo notificato. 
Modulo G (verifica CE di un unico prodotto) 
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta
e dichiara che l'attrezzatura a pressione, cui  e'  stato  rilasciato
l'attestato di cui al punto  4.1,  e'  conforme  ai  requisiti  della
direttiva ad esso relativi. Il fabbricante  appone  la  marcatura  CE
sull'attrezzatura a pressione e redige una dichiarazione di 
conformita' 
2. Il fabbricante  presenta  la  domanda  di  verifica  di  un  unico
prodotto ad un organismo notificato di sua scelta. 
La domanda deve contenere: 
- il nome e l'indirizzo  del  fabbricante,  nonche'  la  collocazione
dell'attrezzature a pressione; 
- una dichiarazione scritta  che  la  stessa  domanda  non  e'  stata
presentata presso nessun altro organismo notificato; 
- la documentazione tecnica. 
3.  La  documentazione  tecnica  deve  consentire  di   valutare   la
conformita' dell'attrezzatura a pressione ai corrispondenti requisiti
della  direttiva,  di  renderne   comprensibile   il   progetto,   la
fabbricazione ed il funzionamento. 
La documentazione tecnica comprende: 
- una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione; 
- disegni di progettazione e fabbricazione,  nonche'  gli  schemi  di
componenti, sottounita', circuiti, ecc.; 
- la descrizione e le spiegazioni  necessarie  alla  comprensione  di
tali  disegni  e  schemi  ed  il  funzionamento  dell'attrezzatura  a
pressione; 
- un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in  tutto  o
in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare  i
requisiti  essenziali  della  direttiva  qualora  non   siano   state
applicate le norme di cui all'articolo 5; 
- i risultati dei calcoli di progetto e degli esami svolti, ecc.; 
- i rapporti sulle prove effettuate; 
- gli elementi appropriati relativi alla qualifica  dei  processi  di
fabbricazione e di prova, nonche' alle qualifiche o  all'approvazione
del personale ad essi  preposto  in  base  ai  punti  3.1.2  e  3.1.3
dell'allegato I. 
4. L'organismo notificato esamina la progettazione e la fabbricazione
di ciascuna attrezzatura a pressione ed effettua,  al  momento  della
fabbricazione, le prove appropriate previste nella norma pertinente o
nelle norme pertinenti di cui all'articolo 5 della direttiva o  esami
e prove equivalenti, per  certificare  la  conformita'  ai  requisiti
corrispondenti della presente direttiva. 
In particolare l'organismo notificato: 
- esamina la documentazione tecnica riguardante la progettazione e  i
processi di fabbricazione; 
- valuta  i  materiali  utilizzati  quando  questi  ultimi  non  sono
conformi alle norme armonizzate applicabili ovvero ad un'approvazione
europea di materiali per  attrezzature  a  pressione  e  verifica  il
certificato rilasciato dal fabbricante dei materiali in base al punto
4.3 dell'allegato I; 
- approva le procedure  della  giunzione  permanente  delle  parti  o
verifica che siano state approvate in precedenza, in  base  al  punto
3.1.2 dell'allegato I; 
- verifica le qualifiche o le approvazioni richieste ai punti 3.1.2 e
3.1.3 dell'allegato I; 
- procede all'esame finale di cui al  punto  3.2.1  dell'allegato  I,
effettua o fa effettuare la prova a pressione di cui al  punto  3.2.2
dell'allegato  I  ed  esamina,  se  necessario,  i   dispositivi   di
sicurezza. 
4.1. L'organismo notificato appone o fa  apporre  il  suo  numero  di
identificazione su ciascuna attrezzatura  a  pressione  e  redige  un
attestato di conformita' inerente  alle  prove  effettuate  che  deve
essere conservato per 10 anni. 
4.2. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito  nella  Comunita',
deve essere in grado di esibire, a  richiesta,  la  dichiarazione  di
conformita' e l'attestato di  conformita'  rilasciati  dall'organismo
notificato. 
Modulo H (garanzia qualita' totale) 
1. Questo modulo descrive la procedura con  cui  il  fabbricante  che
soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che  le
attrezzature a pressione in questione soddisfano  i  requisiti  della
direttiva ad esse applicabili. Il fabbricante  o  il  suo  mandatario
stabilito  nella  Comunita'  appone  la  marcatura  CE   a   ciascuna
attrezzatura a  pressione  e  redige  una  dichiarazione  scritta  di
conformita'. La marcatura CE deve essere accompagnata dal  numero  di
identificazione   dell'organismo   notificato   responsabile    della
sorveglianza di cui al punto 4. 
2. Il fabbricante  applica  un  sistema  qualita'  approvato  per  la
progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale  e  il  collaudo,
secondo  quanto  specificato  al  punto  3,  ed  e'   oggetto   della
sorveglianza di cui al punto 4. 
3. Sistema qualita' 
3.1. Il fabbricante presenta  una  domanda  di  valutazione  del  suo
sistema qualita' ad un organismo notificato di sua scelta. 
La domanda deve contenere: 
- tutte le informazioni utili relative alle attrezzature a  pressione
previste; 
- la documentazione relativa al sistema qualita' 
3.2.  Il  sistema  qualita'  deve  garantire  la  conformita'   delle
attrezzature  a  pressione  ai  requisiti  della  direttiva  ad  esse
applicabili. 
Tutti  i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati   dal
fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e  ordinato
sotto forma di direttive,  procedure  e  istruzioni  scritte.  Questa
documentazione relativa  al  sistema  qualita'  deve  permettere  una
interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti di 
registrazione della qualita' 
Detta  documentazione  deve  includere  in  particolare   un'adeguata
descrizione: 
- degli obiettivi di qualita', della struttura  organizzativa,  delle
responsabilita'  di   gestione   in   materia   di   qualita'   della
progettazione e di qualita' dei prodotti; 
- delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse,  che  si
intende applicare e, qualora  non  vengano  applicate  pienamente  le
norme di cui all'articolo 5, delle metodologie che  permetteranno  di
garantire  che  siano  soddisfatti  i  requisiti   essenziali   della
direttiva che si applicano alle attrezzature a pressione; 
- delle tecniche, dei processi  e  degli  interventi  sistematici  in
materia di controllo e  verifica  della  progettazione  che  verranno
impiegati nella progettazione  delle  attrezzature  a  pressione,  in
particolare per quanto riguarda i  materiali,  in  base  al  punto  4
dell'allegato I; 
-  delle  tecniche,  dei  processi  e  degli  interventi  sistematici
corrispondenti che si  intende  applicare  nella  fabbricazione,  nel
controllo di qualita' e nella garanzia della qualita'; in particolare
le modalita' di giunzione permanente delle parti approvati in base al
punto 3.1.2 dell'allegato I; 
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima,  durante  e
dopo la fabbricazione con indicazione  della  frequenza  con  cui  si
intende effettuarli; 
- della documentazione in  materia  di  qualita',  quali  i  rapporti
ispettivi e i dati sulle prove,  sulle  tarature,  i  rapporti  sulle
qualifiche o sull'approvazione del personale, in  particolare  quelle
del personale addetto alla giunzione  permanente  delle  parti  e  le
prove non distruttive, in base ai punti 3.1.2 e  3.1.3  dell'allegato
I; 
- dei sistemi di controllo  dell'ottenimento  della  progettazione  e
della   qualita'   richieste   dell'attrezzatura   a   pressione    e
dell'efficacia di funzionamento del sistema qualita'. 
3.3.  L'organismo  notificato  valuta   il   sistema   qualita'   per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume
la conformita' a tali requisiti dei sistemi qualita'  che  soddisfano
la corrispondente norma armonizzata. 
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere  presente  almeno
un esperto nella tecnologia relativa alle attrezzature a pressione in
questione. La procedura di valutazione deve  comprendere  una  visita
agli impianti del fabbricante. 
La decisione  viene  notificata  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere le conclusioni dell'esame e la  motivazione  circostanziata
della decisione. Deve essere prevista una procedura di ricorso. 
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare  gli  obblighi  derivanti
dal sistema qualita' approvato, ed a fare in modo  che  esso  rimanga
adeguato ed efficace. 
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'  tengono
informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita'
di qualsiasi progetto di modifica del sistema. 
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e  decide  se  il
sistema qualita' modificato continua a soddisfare i requisiti di  cui
al punto 3.2 o se e' necessaria una seconda valutazione. 
L'organismo notificato comunica la sua decisione al  fabbricante.  La
notifica deve contenere le conclusioni dell'esame  e  la  motivazione
circostanziata della decisione. 
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 
4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti
gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato. 
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di  accedere  a
fini ispettivi nei locali di progettazione, fabbricazione, ispezione,
prova e  deposito  fornendo  tutte  le  necessarie  informazioni,  in
particolare: 
- la documentazione relativa al sistema qualita'; 
-  la  documentazione  prevista  dalla  parte  del  sistema  qualita'
dedicato alla progettazione del sistema qualita', quali risultati  di
analisi, calcoli, prove, ecc. 
-  la  documentazione  prevista  dalla  parte  del  sistema  qualita'
dedicato alla fabbricazione del sistema  qualita'  quali  i  rapporti
ispettivi e i dati sulle prove,  sulle  tarature,  i  rapporti  sulle
qualifiche del personale, ecc. 
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive
per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed  utilizzi  il  sistema
qualita' e  fornisce  al  fabbricante  un  rapporto  sulle  verifiche
effettuate. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche e' tale
che si procede ad una rivalutazione completa ogni tre anni. 
4.4. L'organismo notificato  puo'  inoltre  effettuare  visite  senza
preavviso presso il  fabbricante.  La  necessita'  di  queste  visite
aggiuntive e la loro frequenza saranno  determinate  in  base  ad  un
sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo  notificato.
In particolare nel piano di controllo sulle visite saranno  presi  in
considerazione i seguenti fattori: 
- la categoria dell'attrezzatura; 
- i risultati delle visite di sorveglianza precedenti; 
- la necessita' di garantire il controllo delle azioni correttive; 
- se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del
sistema; 
- modifiche significative  nell'organizzazione  della  fabbricazione,
direttive o le tecniche di fabbricazione. 
In occasione di tale visita, l'organismo notificato puo'  svolgere  o
far  svolgere,  se  necessario,  prove   per   verificare   il   buon
funzionamento del sistema qualita'. Esso fornisce al  fabbricante  un
rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di
prova. 
5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali  per
dieci anni dall'ultima  data  di  fabbricazione  dell'attrezzatura  a
pressione: 
- la documentazione di cui  al  punto  3.1,  secondo  comma,  secondo
trattino; 
- gli adeguamenti di cui al punto 3.4, secondo comma; 
- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai  punti
3.3, ultimo comma, 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4. 
6.  Ogni  organismo  notificato  comunica  agli   Stati   membri   le
informazioni utili riguardanti le approvazioni dei  sistemi  qualita'
ritirate e, su richiesta, quelle rilasciate. 
Ogni organismo notificato  comunica  altresi'  agli  altri  organismi
notificati le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni dei
sistemi qualita' da esso ritirate o negate. 
Modulo H1 (garanzia qualita' totale con controllo della progettazione
e particolare sorveglianza della verifica finale) 
1. Oltre alle disposizioni del modulo H, si  applicano  parimenti  le
seguenti diposizioni: 
a) Il fabbricante presenta all'organismo notificato  una  domanda  di
esame del suo progetto. 
b) La domanda deve consentire di rendere comprensibile  il  progetto,
il processo di fabbricazione e il funzionamento  dell'attrezzatura  a
pressione nonche'  di  valutarne  la  conformita'  ai  corrispondenti
requisiti della direttiva. 
La domanda deve contenere: 
- le specifiche tecniche del progetto, incluse le  norme  armonizzate
che sono state applicate; 
-  l'evidenza  documentatase  che  le  stesse   sono   adeguate,   in
particolare se  le  norme  di  cui  all'articolo  5  non  sono  state
applicate pienamente; detta evidenza  documentata  deve  includere  i
risultati  di  prove  effettuate  in  un  opportuno  laboratorio  dal
fabbricante o a suo nome. 
c) L'organismo  notificato  esamina  la  domanda  e  se  il  progetto
soddisfa le disposizioni della direttiva che  ad  esso  si  applicano
rilascia al richiedente un certificato di esame CE del progetto. Tale
certificato contiene le  conclusioni  dell'esame,  le  condizioni  di
validita', i dati necessari per identificare il progetto approvato ed
eventualmente la descrizione del  funzionamento  dell'attrezzatura  a
pressione o dei relativi accessori. 
d) Il richiedente  tiene  informato  l'organismo  notificato  che  ha
rilasciato il certificato di  esame  CE  del  progetto  di  qualsiasi
modifica apportata al progetto approvato. Le  modifiche  al  progetto
approvato devono  ricevere  una  approvazione  addizionale  da  parte
dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato  di  esame
CE  del  progetto  qualora  tali  modifiche  possano  influire  sulla
conformita'  ai  requisiti  essenziali  della   direttiva   o   sulle
condizioni d'uso prescritte. Questa  approvazione  addizionale  viene
rilasciata sotto forma di complemento al certificato di esame CE  del
progetto originale. 
e) Ogni organismo notificato comunica altresi' agli  altri  organismi
notificati le informazioni utili riguardanti i certificati d'esame CE
del progetto da esso ritirati o negati. 
2. La verifica finale di cui all'allegato  I,  punto  3.2  si  svolge
secondo criteri di ancor piu' severa sorveglianza in forma di  visite
senza preavviso da  parte  dell'organismo  notificato.  Durante  tali
visite,  l'organismo  notificato  deve  procedere   a   esami   sulle
attrezzature a pressione.