ALLEGATO III
Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'allegato III:
- Per il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
vedi note all'art. 7.
- Si riporta il testo dell'art. 108 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, per l'argomento si veda
in note alle premesse:
"Art. 108 (Ricerca scientifica clinica). - 1. Le
esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica
clinica possono essere effettuate soltanto con il consenso
scritto delle persone medesime. previa informazione sui
rischi connessi con l'esposizione delle radiazioni
ionizzanti e solo nell'ambito di programmi approvati dal
Ministro della sanita', che puo' stabilire, in relazione ai
programmi stessi, specifiche procedure e vincoli di dose
per le persone esposte.
2. Nei casi in cui i programmi di ricerca non siano
suscettibili di produrre benefici diretti sulla persona
esposta si applicano comunque le disposizioni di cui
all'articolo 99.
3. In caso di minori o di soggetti con ridotta
capacita' di intendere e di volere, il consenso di cui al
comma 1, deve essere espresso da coloro che ne hanno la
rappresentanza.
4. La ricerca scientifica clinica non puo' essere
condotta su donne sane in eta' fertile, salvo i casi in cui
la gravidanza possa essere sicuramente esclusa".
- Il decreto del Ministro della sanita' 18 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122, del 28 maggio
1998, reca: "Linee guida per l'istituzione ed il
funzionamento del comitati etici".
- Il decreto del Ministro della sanita' 28 luglio 1977,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 9 agosto
1977 reca: "Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti
della composizione e della innocuita' dei prodotti
farmaceutici di nuova istituzione prima della
sperimentazione clinica sull'uomo".