(Protocollo - art. 4)
                             ARTICOLO 4 
 
1. Il  presente  protocollo  e'  sottoposto  agli  Stati  membri  per
l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali. 
 
2. Gli Stati membri notificano al  depositario  il  compimento  delle
procedure  richieste  dalle  rispettive  norme   costituzionali   per
l'adozione  del  presente  protocollo,   nonche'   le   dichiarazioni
presentate a norma dell'articolo 2. 
 
3. Il presente protocollo entra in  vigore  novanta  giorni  dopo  la
notifica  di  cui  al  paragrafo  2  da  parte  dello  Stato   membro
dell'Unione europea alla data dell'adozione da  parte  del  Consiglio
dell'atto che stabilisce il  presente  protocollo,  che  proceda  per
ultimo a tale formalita'. Tuttavia, la sua entrata in vigore avverra'
non prima di quella della convenzione relativa alla protezione  degli
interessi finanziari delle Comunita' europee.