(Allegato III)
                            ALLEGATO III 
 
PRINCIPI DA SEGUIRE PER LA VALUTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 2 
 
                     A. ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 
1. Sono considerati effetti potenzialmente nocivi: 
 
- le affezioni degli esseri umani,  inclusi  gli  effetti  tossici  o
   allergici; 
- le malattie degli animali o delle piante; 
- gli  effetti  negativi  dovuti  all'impossibilita'  di  curare   la
   malattia o di predisporre un'efficace profilassi; 
- gli effetti negativi dovuti alla colonizzazione o  alla  diffusione
   nell'ambiente; 
- gli effetti negativi dovuti al trasferimento per  via  naturale  ad
   altri organismi del materiale genetico inserito. 
 
2. La valutazione di cui all'articolo 5, comma 2, si deve basare  sui
seguenti elementi: 
a) l'individuazione  di  tutti  gli  effetti  potenzialmente   nocivi
   dell'impiego confinato, in particolare quelli associati con: 
 
1) il microorganismo ricevente; 
2)  il  materiale  genetico  inserito   (proveniente   dall'organismo
donatore); 
3) il vettore; 
4)   il   microorganismo   donatore    (qualora    esso    intervenga
nell'operazione); 
5) il MOGM che ne deriva; 
 
b) le caratteristiche dell'impiego confinato; 
c) la gravita' degli effetti potenzialmente nocivi; 
d)  la  probabilita'  che  gli  effetti  potenzialmente   nocivi   si
realizzino. 
 
B. PROCEDURA 
 
   1) La prima fase della procedura di  valutazione  deve  consistere
nell'individuare le proprieta' nocive del ricevente e, se  del  caso,
del  microorganismo  donatore,  le   eventuali   caratteristiche   di
pericolosita' associate al vettore o al materiale inserito,  compresa
ogni eventuale alterazione delle proprieta' proprie del ricevente. 
   2) In generale, devono essere considerati tali da poter  rientrare
nella classe 1 di cui all'articolo 5 soltanto i MOGM per i quali: 
 
- e' altamente improbabile che il microorganismo ricevente  o  quello
   parentale provochino malattie per gli esseri umani, gli animali  o
   le piante (Si dovrebbe applicare solo agli animali ed alle  piante
   presenti nell'ambiente potenzialmente esposto.); 
- la natura del vettore e dell'inserto e' tale da  non  conferire  al
   MOGM un fenotipo in grado di provocare  malattie  per  gli  esseri
   umani, gli animali o le piante (1),  o  di  avere  effetti  nocivi
   sull'ambiente; 
- e' altamente improbabile che il  MOGM  provochi  malattie  per  gli
   esseri umani, gli animali o le piante (Si dovrebbe applicare  solo
   agli animali ed alle piante presenti nell'ambiente  potenzialmente
   esposto.) o abbia effetti nocivi sull'ambiente. 
   3)  Ai  fini  di  rinvenire  notizie  utili  alla   procedura   di
valutazione,  l'utilizzatore  puo'  fare  riferimento   a   normative
nazionali  e  comunitarie  pertinenti,  in  particolare  al   decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626,  e  successive  modificazioni,
ovvero a normative internazionali purche' rappresentino il  risultato
di nuove  conoscenze  scientifiche  o  del  progresso  tecnico  nella
specifica materia. 
   Tali normative riguardano principalmente i microorganismi naturali
e si basa solitamente sulla capacita' dei microorganismi di provocare
malattie per gli esseri umani,  gli  animali  o  le  piante  e  sulla
gravita' e trasmissibilita' della malattia che essi sono in grado  di
provocare. Il decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e
successive modificazioni,  classifica  i  microorganismi,  in  quanto
agenti biologici, in quattro  gruppi  di  rischio  in  base  ai  loro
effetti potenziali su  un  individuo  adulto  sano.  Tali  gruppi  di
rischio possono essere usati dall'utilizzatore come  riferimento  per
la classificazione delle attivita' di impiego confinato nelle quattro
classi di rischio di cui all'articolo 5,  comma  3.  Lo  stesso  puo'
anche prendere in considerazione gli schemi di classificazione che si
riferiscono agli agenti patogeni per le piante e per gli animali.  Le
normative che prevedono schemi  di  classificazione  forniscono  solo
un'indicazione  provvisoria  della  classe  di  rischio  dell'impiego
confinato e delle relative misure di contenimento e di controllo. 
   4) La prima fase  della  procedura  di  valutazione  del  rischio,
eseguita sulla base delle indicazioni di cui ai precedenti  paragrafi
1, 2 e 3, dovrebbe consentire l'individuazione del livello di rischio
associato al MOGM. 
   5) Al fine di selezionare le misure di  contenimento  e  le  altre
misure di protezione, oltre al livello di rischio associato al  MOGM,
si devono tener presenti: 
a) le caratteristiche dell'ambiente potenzialmente  esposto  ai  MOGM
   (per esempio se in esso siano  presenti  bioti  noti  che  possano
   subire effetti nocivi a causa dei microorganismi utilizzati  nelle
   attivita' di impiego confinato); 
b) le caratteristiche dell'impiego confinato  (per  esempio  entita',
   natura); 
c) qualsivoglia  operazione  particolare  o  atipica   (per   esempio
   inoculazione  di  MOGM  negli  animali,  impiego   di   apparecchi
   potenzialmente generatori di aerosol). 
   6) Sulla base degli elementi indicati al paragrafo 5, puo'  essere
ridotto o incrementato il  livello  di  rischio  del  MOGM  associato
all'impiego confinato che si intende effettuare. 
   7)  La  valutazione  eseguita  in  conformita'  alle   indicazioni
contenute nei precedenti  paragrafi  deve  consentire  l'assegnazione
dall'impiego confinato ad una delle 4 classi di cui  all'articolo  5,
comma 3. 
 
C. DOCUMENTO DI RIESAME 
 
   Il documento di  riesame  della  valutazione  di  rischio  di  cui
all'articolo 6, comma 4, deve contenere almeno i seguenti punti: 
a) indicazione  di  eventuali  rischi  non  presi  in  considerazione
   precedentemente; 
b) conferma o  meno  dell'adeguatezza  della  classe  precedentemente
   selezionata per l'impiego confinato; 
c) esito della verifica circa l'effettiva messa in atto delle  misure
   di contenimento e delle altre misure di protezione  corrispondenti
   alla classe dell'impiego confinato; 
d) eventuali ulteriori misure di contenimento e protezione adottate; 
e) analisi   dell'accaduto    ed    identificazione    delle    cause
   nell'eventualita' di incidente; 
f) dettagliata risposta agli eventuali  ulteriori  quesiti  contenuti
   nella richiesta di riesame di cui all'articolo 6, comma 2, lettera
   c). 
 
          Nota all'allegato III:
              - Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 626 del
          1994, vedi le note all'art. 2.