(Allegato C)
                                                           Allegato C 
                          (previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b)) 
 
  DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL'ALLEVAMENTO IN GABBIE NON MODIFICATE 
 
    1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, tutte le gabbie di cui al presente allegato devono: 
      a) consentire a ogni gallina ovaiola di disporre di almeno  550
centimetri quadrati di superficie della gabbia, misurata su un  piano
orizzontale e utilizzabile  senza  limitazioni;  dal  calcolo  devono
essere esclusi eventuali bordi deflettori antispreco. Nel calcolo dei
550 centimetri quadrati di  superficie  utilizzabile  e'  inclusa  la
bandina salvauova, posta dietro alla mangiatoia, purche'  non  superi
otto centimetri misurati in proiezione orizzontale; 
      b) avere una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di  una
lunghezza minima di 10 cm  moltiplicata  per  il  numero  di  galline
ovaiole nella gabbia; 
      c) disporre, in  mancanza  di  tettarelle  o  coppette,  di  un
abbeveratoio  continuo  della  medesima  lunghezza  della  mangiatoia
indicata alla lettera b). Nel caso  di  abbeveratoi  a  raccordo,  da
ciascuna gabbia devono essere raggiungibili almeno due  tettarelle  o
coppette; 
      d) avere un'altezza minima non inferiore a 40 cm per il 65  per
cento della superficie e non inferiore, in ogni punto, a 35 cm; 
      e)  essere  dotate  di  pavimento  che  sostenga  adeguatamente
ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa.  La  pendenza  del
pavimento non deve superare il 14 per cento ovvero 8 gradi;  pendenze
superiori sono consentite solo per  i  pavimenti  diversi  da  quelli
provvisti di rete metallica rettangolare; 
      f) essere provviste di dispositivi  per  accorciare  le  unghie
qualora siano disponibili sul mercato dispositivi  dichiarati  idonei
da organismi comunitari; 
      g) per i gruppi di galline ovaiole accasati prima della entrata
in  vigore  del  presente  decreto  si  continuano  ad  applicare  le
precedenti disposizioni fino ad esaurimento  dei  relativi  cicli  di
produzione.