Allegato C (previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b)) DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL'ALLEVAMENTO IN GABBIE NON MODIFICATE 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le gabbie di cui al presente allegato devono: a) consentire a ogni gallina ovaiola di disporre di almeno 550 centimetri quadrati di superficie della gabbia, misurata su un piano orizzontale e utilizzabile senza limitazioni; dal calcolo devono essere esclusi eventuali bordi deflettori antispreco. Nel calcolo dei 550 centimetri quadrati di superficie utilizzabile e' inclusa la bandina salvauova, posta dietro alla mangiatoia, purche' non superi otto centimetri misurati in proiezione orizzontale; b) avere una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una lunghezza minima di 10 cm moltiplicata per il numero di galline ovaiole nella gabbia; c) disporre, in mancanza di tettarelle o coppette, di un abbeveratoio continuo della medesima lunghezza della mangiatoia indicata alla lettera b). Nel caso di abbeveratoi a raccordo, da ciascuna gabbia devono essere raggiungibili almeno due tettarelle o coppette; d) avere un'altezza minima non inferiore a 40 cm per il 65 per cento della superficie e non inferiore, in ogni punto, a 35 cm; e) essere dotate di pavimento che sostenga adeguatamente ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa. La pendenza del pavimento non deve superare il 14 per cento ovvero 8 gradi; pendenze superiori sono consentite solo per i pavimenti diversi da quelli provvisti di rete metallica rettangolare; f) essere provviste di dispositivi per accorciare le unghie qualora siano disponibili sul mercato dispositivi dichiarati idonei da organismi comunitari; g) per i gruppi di galline ovaiole accasati prima della entrata in vigore del presente decreto si continuano ad applicare le precedenti disposizioni fino ad esaurimento dei relativi cicli di produzione.