(Allegato III)
                            ALLEGATO III 
                                                             (Art. 2) 
 
                   Trattamenti delle materie prime 
 
   1. I prodotti definiti nell'allegato  II,  numeri  1,  2,  3  e  4
possono essere sottoposti ai seguenti trattamenti: 
a) trattamenti mediante il calore o il freddo; 
b) liofilizzazione; 
c) concentrazione, se il prodotto si presta tecnicamente; 
d) uso di anidride solforosa (E 220) e suoi sali (E  221,  222,  223,
   224, 226 e 227) come coadiuvante per  la  produzione,  purche'  il
   tenore massimo di  anidride  solforosa  fissato  dal  decreto  del
   Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, non sia  superato
   nei prodotti definiti nell'allegato I. L'uso di tali  sostanze  e'
   vietato  nella  preparazione  di  materie  prime  destinate   alla
   fabbricazione di confetture extra e di gelatine extra; 
e) le albicocche e le prugne destinate alla produzione di  confetture
   possono anche subire trattamenti di disidratazione, diversi  dalla
   liofilizzazione; 
 
   2. La scorza di agrumi puo' essere conservata in salamoia.