ALLEGATO III (Art. 2) Trattamenti delle materie prime 1. I prodotti definiti nell'allegato II, numeri 1, 2, 3 e 4 possono essere sottoposti ai seguenti trattamenti: a) trattamenti mediante il calore o il freddo; b) liofilizzazione; c) concentrazione, se il prodotto si presta tecnicamente; d) uso di anidride solforosa (E 220) e suoi sali (E 221, 222, 223, 224, 226 e 227) come coadiuvante per la produzione, purche' il tenore massimo di anidride solforosa fissato dal decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, non sia superato nei prodotti definiti nell'allegato I. L'uso di tali sostanze e' vietato nella preparazione di materie prime destinate alla fabbricazione di confetture extra e di gelatine extra; e) le albicocche e le prugne destinate alla produzione di confetture possono anche subire trattamenti di disidratazione, diversi dalla liofilizzazione; 2. La scorza di agrumi puo' essere conservata in salamoia.