Art. 11 (Pratiche di valore superiore ai e 5.164.600,00) 1. Per le pratiche di valore superiore a Euro 5.164.600,00 gli onorari minimi e massimi sono determinati moltiplicando il valore della pratica per i coefficienti precisati nella tabella. Gli onorari non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della pratica.