(Capitolo III Tariffa onorari spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale-art. 2)
                               Art. 2 
     (Prestazioni stragiudiziali e giudizio/i. Limiti e criteri) 
 
   I  rimborsi  ed   i   compensi   previsti   per   le   prestazioni
stragiudiziali sono dovuti dal cliente  anche  se  il  professionista
abbia prestato nella pratica la sua opera  in  giudizio,  sempre  che
tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa  per  le
prestazioni giudiziali. 
   2. Per le  prestazioni  analoghe  a  quelle  previste  in  materia
giudiziale si applicano  gli  onorari  di  avvocato  stabiliti  dalle
tariffe giudiziali civili.