Art. 3 (Pluralita' di difensori e societa' professionali) 1. Se piu' avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata. 2. Se l'incarico professionale e' conferito ad una societa' tra avvocati si applica il compenso spettante ad un solo professionista anche se la prestazione e' svolta da piu' soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.