(Capitolo III Tariffa onorari spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale-art. 3)
                               Art. 3 
         (Pluralita' di difensori e societa' professionali) 
 
   1. Se piu' avvocati sono stati  incaricati  di  prestare  la  loro
opera nella medesima  pratica  o  nel  medesimo  affare,  a  ciascuno
spettano gli onorari per l'opera prestata. 
   2. Se l'incarico professionale e' conferito ad  una  societa'  tra
avvocati si applica il compenso spettante ad un  solo  professionista
anche se la prestazione e' svolta da piu' soci, salva espressa deroga
pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.