(Capitolo III Tariffa onorari spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale-art. 7)
                               Art. 7 
              (Prestazioni con compenso a percentuale) 
 
   1. Per le prestazioni in adempimento di un  incarico  di  gestione
amministrativa, giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non  sia
determinato dalla legge o dal contratto, viene stabilito  sulla  base
di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate  lorde  dei
beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno,
sull'ammontare  delle  entrate  annue,  tenuto  conto   del   periodo
dell'incarico. 
   2. Ove l'applicazione dei criteri indicati dal  presente  articolo
risulti  impossibile  o  dia  luogo  a  liquidazioni   manifestamente
sperequate si avra' riguardo alle prestazioni effettivamente svolte.