(Allegato 3)
                                                           Allegato 3 
                                   [art. 3, comma 1, lettere g) e h)] 
 
                       PROTEZIONE E SICUREZZA 
 
A) Recinti. 
 
    1.  Salvo  che  sotto  il   diretto   controllo   del   personale
autorizzato, gli  animali  esposti  devono  essere  tenuti  nei  loro
recinti o, nel caso in cui nel  giardino  zoologico  sia  in  uso  la
libera  circolazione  di  esemplari   di   specie   non   pericolose,
all'interno del perimetro dello stesso giardino zoologico. 
 
B) Barriere dei recinti. 
 
    1. Le barriere dei recinti devono essere progettate, costruite  e
mantenute in modo tale da contenere idoneamente ciascuna specie a cui
il recinto e' destinato. I seguenti mezzi - o alternative altrettanto
efficaci - devono essere impiegati sia che gli animali si trovino nei
loro recinti definitivi che in recinti temporanei: 
      a) gli animali pericolosi che possono  saltare  o  arrampicarsi
devono essere tenuti  all'interno  di  recinti  chiusi,  con  reti  o
muratura, anche sul soffitto o, altrimenti, in recinti  costruiti  in
modo tale da prevenire il fatto che gli animali possano  arrampicarsi
o saltare al di la' della barriera.  In  alternativa,  detti  recinti
possono essere circondati da fossati pieni d'acqua, con una balaustra
verso il pubblico sufficientemente alta da  impedire  la  fuga  degli
animali; 
      b) gli  animali  scavatori  devono  essere  tenuti  in  recinti
costruiti in modo tale da impedire loro di scappare; 
      c) le barriere che chiudono  i  recinti  degli  animali  devono
essere fissate a sostegni saldamente fissati al terreno. Il materiale
di  cui  e'  fatta  la  barriera  (ad  es.  fili  di   metallo   tesi
orizzontalmente, fili elettrificati,  reti,  etc.)  deve  essere  ben
saldato sul lato interno dei  suddetti  sostegni,  in  modo  tale  da
evitare che gli animali, con il loro peso, possano staccarlo; 
      d)  i  fossati,  asciutti   o   con   acqua,   che   circondano
eventualmente  i  reparti  con  animali  pericolosi,  devono   essere
limitati da reti, mura, siepi o altri cespugli, in modo tale  che  il
pubblico non si avvicini troppo al bordo del fossato. 
    2. Le porte-cancelli dei recinti devono essere tanto  robusti  ed
idonei a contenere gli animali quanto il  resto  della  barriera  del
recinto.  In  particolare,  le  porte  devono  essere  progettate   e
costruite in modo tale che gli animali non riescano a scardinarle o a
rompere i dispositivi di sicurezza. 
    3. Le porte dei recinti che contengono  gli  animali  pericolosi,
quando vengono chiuse, devono essere serrate a chiave. 
    4. Le porte dei recinti dove il pubblico non e' ammesso, anche se
contengono animali non pericolosi, devono essere  tenute  ben  chiuse
per prevenirne l'apertura da parte di personale non autorizzato. 
    5. Le porte dei recinti dove il pubblico e' ammesso ed ogni altro
recinto  o  barriera  di  separazione  devono  essere  progettati   e
costruiti in modo tale da non intrappolare o creare  pericolo  per  i
visitatori, in particolare per i bambini. 
    6. Le vasche per gli animali acquatici devono  essere  progettate
in modo tale da prevenire qualunque pericolo per gli animali presenti
o per i visitatori. 
 
C) Barriere di separazione fra pubblico ed animali. 
 
    1. Ovunque possa verificarsi un contatto diretto  tra  visitatori
ed animali pericolosi, attraverso o al di sopra della recinzione,  in
rapporto  al  livello  di  pericolosita'  dell'animale,  deve  essere
installata una barriera di separazione tale da prevenire  l'eventuale
contatto. 
    2. Le barriere per il pubblico devono essere progettate  in  modo
tale che i bambini piccoli non possano in alcun  modo  oltrepassarle.
Il bordo superiore della barriera deve essere realizzato in modo tale
da scoraggiare i bambini a sedervisi sopra, evitando  tuttavia  l'uso
di materiali taglienti o che, comunque, possano ferirli. 
    3. Nel caso in cui  fossero  attivate  «vasche  tattili»  per  il
contatto diretto con alcuni animali acquatici, queste  devono  essere
costruite in modo tale da consentire agli animali ampi spazi ove  non
possono essere raggiunti dal pubblico. 
 
D) Recinzioni perimetrali. 
 
    1. Le recinzioni perimetrali ed i punti  d'accesso  del  giardino
zoologico devono essere progettati, costruiti  e  mantenuti  in  modo
tale da scoraggiare l'ingresso di  persone  non  autorizzate  e,  per
quanto possibile, in modo tale da contribuire al  contenimento  degli
animali entro i confini dello stesso giardino zoologico. 
    2. Nessuna recinzione perimetrale puo' essere  elettrificata,  se
non al di sopra dei due metri da terra, a meno  che  questa  non  sia
anche parte della normale barriera di un  recinto  e  che  non  possa
essere raggiunta dai visitatori. 
 
E) Segnaletica di pericolo per il pubblico. 
 
    1.  Ogni  recinto  che  ospita  animali  pericolosi,  oltre  alle
barriere di protezione per i visitatori, deve recare affissi cartelli
ben visibili, in numero adeguato, che, attraverso  un  simbolo  o  un
messaggio  scritto  o  una  combinazione  di  entrambi,  avvisino  il
pubblico del rischio di attraversare le transenne. 
    2. Ogni recinzione elettrificata  deve  essere  segnalata  da  un
adeguato numero di cartelli  conformi  alla  legislazione  locale  in
materia, laddove esista, che, attraverso simboli o  una  combinazione
di simboli e parole, mettano in guardia il pubblico dal pericolo. 
    3. I cartelli di avviso  delle  recinzioni  elettrificate  devono
essere esposti sia sul lato  interno  che  su  quello  esterno  delle
stesse. 
 
F) Uscite. 
 
    1. Il giardino zoologico deve  essere  dotato  di  un  numero  di
uscite ben rapportato alla sua grandezza ed al numero dei visitatori,
valutando anche il fatto che, in  caso  d'emergenza,  questi  possano
uscire rapidamente. 
    2. Le uscite devono essere indicate chiaramente e ben segnalate. 
    3. Ogni uscita del giardino zoologico deve essere tenuta libera e
deve essere apribile facilmente dall'interno, per consentire l'uscita
delle persone dal giardino zoologico. Tutte le uscite devono  potersi
chiudere saldamente per impedire la fuga degli animali. 
 
G) Recinti accessibili alle automobili. 
 
    1. Nel caso in cui animali carnivori pericolosi vengano tenuti in
recinti percorribili con le automobili, le entrate e le uscite devono
essere costituite da un sistema di doppi  cancelli,  distanziati  fra
loro in modo tale da potersi chiudere davanti e dietro ogni  macchina
che entra. 
    2. Nel caso di carnivori pericolosi, i cancelli di accesso devono
essere protetti da una barriera posta  ad  angolo  retto  rispetto  a
quella perimetrale, su ogni lato della strada che conduce al recinto. 
Questa barriera di protezione deve rispettare gli stessi standard  di
quella del recinto principale e deve  essere  distanziata  almeno  25
metri dal cancello di accesso. 
    3. I doppi cancelli devono essere progettati e mantenuti in  modo
tale che, all'entrata degli animali carnivori pericolosi nel recinto,
un cancello non possa essere  aperto  prima  che  l'altro  sia  stato
saldamente chiuso. Questa struttura  a  doppi  cancelli  puo'  essere
utilizzata anche nel caso di un'emergenza,  laddove  ovviamente  cio'
non costituisca pericolo per il pubblico. 
    4. Per altri gruppi di animali pericolosi,  fatta  eccezione  per
gli erbivori e per gli ungulati  per  cui  basta  una  recinzione  da
bovidi   domestici,   e'   sufficiente   un   singolo   cancello   di
entrata/uscita,   che   dovra',    comunque,    essere    sorvegliato
costantemente. 
    5. I punti di accesso fra recinti devono essere controllati, onde
evitare che gli animali possano entrare da recinti adiacenti. 
    6. I sistemi di chiusura elettrici, laddove in uso, devono essere
progettati ed installati in modo tale da assicurare che, nel caso  di
un guasto all'impianto, i cancelli si chiudano automaticamente e  gli
animali rimangano all'interno dei recinti. 
    7. I cancelli che vengono manovrati meccanicamente  devono  avere
un metodo di controllo alternativo e deve essere possibile aprirli  e
chiuderli manualmente nel caso di un'interruzione di  corrente  o  in
altri casi d'emergenza. Devono essere, inoltre,  progettati  in  modo
tale da chiudersi automaticamente in caso di necessita'. 
    8. Gli operatori addetti ai cancelli con apertura  meccanica,  al
momento della manovra, devono avere piena visibilita' del cancello  e
dell'area circostante. 
    9. Deve essere applicato un sistema stradale a  senso  unico,  in
modo tale da favorire il flusso del traffico e da ridurre i rischi di
incidenti. 
    10. Le macchine possono avere l'autorizzazione a fermarsi solo in
tratti dove la strada e' larga almeno 6 metri. 
    11. Per quello  che  riguarda  i  reparti  ove  vengono  ospitati
carnivori  pericolosi  e  primati,  a  meno  che   l'area   non   sia
costantemente supervisionata dallo staff, bisogna fare in modo che: 
      a) nessun  veicolo  sia  autorizzato  ad  entrare,  se  non  e'
disponibile un veicolo dello  zoo  che  possa  prestare  un  soccorso
immediato, in caso di pericolo, 
      b) sia proibito l'accesso a questa zona  a  macchine  che  sono
prive di tetto rigido. 
    12. Devono essere apposti cartelli visibili e  ben  comprensibili
che raccomandino al visitatore di: 
      a) rimanere nel veicolo per tutto il tempo della visita; 
      b) tenere chiuse le portiere dell'auto; 
      c) tenere chiusi  i  finestrini  ed  il  tetto  apribile  della
macchina; 
      d) in caso di guasto, suonare il clacson o lampeggiare  i  fari
ed attendere chiusi in macchina l'arrivo di un mezzo di soccorso  del
giardino zoologico. 
    13. L'intera area occupata dai recinti degli  animali  pericolosi
deve essere costantemente sorvegliata. 
    14. I membri dello staff incaricati della  suddetta  supervisione
devono essere dotati di armi da fuoco ed appositamente addestrati, in
modo tale che, in una  situazione  d'emergenza,  siano  in  grado  di
abbattere un animale, se questo salva la vita ad una persona. 
 
H) Spostamenti degli animali dai loro recinti. 
 
    1. Gli animali pericolosi non possono essere  portati  fuori  dal
loro recinto per essere messi a contatto con il pubblico, a meno  che
gli operatori addetti non ritengano che detti animali non  siano,  in
condizioni controllate, nella situazione  di  creare  pericolo  o  di
trasmettere malattie. 
    2. Quando un animale  pericoloso  viene  portato  fuori  dal  suo
recinto, questo deve sempre essere accompagnato da  un  membro  dello
staff esperto ed appositamente autorizzato. 
    3. Gli operatori del giardino zoologico devono usare ogni cautela
quando spostano gli animali dai loro recinti,  anche  quando  non  si
tratta di specie pericolose, in quanto il comportamento di  qualsiasi
animale puo' diventare imprevedibile quando questo  si  trova  in  un
altro recinto o in situazioni inusuali. 
    4. Quando gli animali vengano portati  in  giro  all'interno  del
giardino zoologico, ad  esempio  nella  «passeggiata  degli  elefanti
indiani»,  deve   essere   adottata   ogni   cautela   per   tutelare
l'incolumita' del pubblico. 
 
I) Fuga degli animali dai recinti. 
 
    1. Gli operatori del giardino zoologico devono essere in grado di
stabilire quale pericolo puo' derivare dalla fuga di un  animale  dal
suo recinto e devono considerare quali sono le eventuali vie di  fuga
dal recinto o dal giardino zoologico. 
    2. Devono essere predisposti piani di emergenza  da  seguire  nel
caso di fuga degli animali. Tali piani devono  essere  resi  noti  al
personale, che deve comprenderli a fondo e fare esercitazioni. 
    3. Deve essere sempre reperibile un membro dello staff, che abbia
l'autorita' di prendere la  decisione  di  anestetizzare  un  animale
fuggito o di abbatterlo, dopo aver verificato tutte  le  possibilita'
alternative alla soppressione. 
    4.  Ogni  dipendente  che  abbia  un  ruolo  nelle  procedure  di
emergenza dovra' seguire dei corsi di pratica e di aggiornamento. 
 
L) Sicurezza per i visitatori. 
 
    1. Gli edifici, le strutture e le aree aperte al pubblico  devono
essere mantenute in condizioni di sicurezza. 
    2. Gli alberi che si trovano nelle zone dove i visitatori sostano
o camminano devono essere regolarmente  ispezionati,  potati  o,  ove
necessario, tagliati, onde evitare che rami spezzati possano  colpire
o ferire i visitatori. 
    3. E' necessario porre attenzione a tutti i luoghi, come  fossati
o vasche d'acqua, ove i visitatori possono cadere. Laddove necessario
dette strutture devono essere arginate da una barriera che  impedisca
ai bambini di cadere. 
    4.  Qualsiasi  camminamento,  che  attraversi  un  recinto  degli
animali dall'alto, deve essere progettato e  costruito  valutando  la
portata del peso  delle  persone  che  lo  possono  percorrere.  Deve
essere, inoltre, fatto in modo tale da evitare qualsiasi contatto con
animali pericolosi. 
    5.  Al  pubblico  deve  essere  vietato  l'ingresso  a  qualsiasi
edificio o area che possa rappresentare rischi per la salute o per la
sicurezza. 
    6. Gli edifici indicati al punto precedente devono essere  tenuti
chiusi  a  chiave.  Un'adeguata  cartellonistica  deve  avvisare   il
pubblico del pericolo e del divieto di accesso. 
    7. Barriere o cartelli di avviso come al punto precedente  devono
essere usati anche nel caso di aree o di strade  lungo  le  quali  lo
staff deve passare frequentemente con veicoli. 
 
M) Emergenza - Pronto soccorso. 
 
    1. L'equipaggiamento  e  le  istruzioni  scritte  per  il  pronto
soccorso devono essere facilmente accessibili e comprensibili. 
    2. Nel giardino zoologico dove  sono  presenti  animali  velenosi
devono essere  conservati  in  modo  corretto,  come  indicato  sulle
istruzioni, appropriati antidoti non scaduti. 
    3. I membri del personale  devono  essere  istruiti  per  scritto
sulle procedure da seguire nel caso in cui un animale velenoso  morda
un visitatore. Queste istruzioni devono includere: 
      a) le procedure immediate da seguire per la cura del paziente; 
      b) la dovuta informazione su un modulo predisposto  da  inviare
all'ospedale locale. Tale modulo deve contenere: 
        1)  la  natura  del  morso  o  della  puntura  e  la   specie
dell'animale che l'ha inferta; 
        2) il nome dell'antidoto somministrato al paziente, nel  caso
in cui sia necessario un richiamo dell'antidoto; 
        3) il numero telefonico del centro antiveleni piu' vicino; 
        4) il numero di telefono del giardino zoologico.