Allegato 3 [art. 3, comma 1, lettere g) e h)] PROTEZIONE E SICUREZZA A) Recinti. 1. Salvo che sotto il diretto controllo del personale autorizzato, gli animali esposti devono essere tenuti nei loro recinti o, nel caso in cui nel giardino zoologico sia in uso la libera circolazione di esemplari di specie non pericolose, all'interno del perimetro dello stesso giardino zoologico. B) Barriere dei recinti. 1. Le barriere dei recinti devono essere progettate, costruite e mantenute in modo tale da contenere idoneamente ciascuna specie a cui il recinto e' destinato. I seguenti mezzi - o alternative altrettanto efficaci - devono essere impiegati sia che gli animali si trovino nei loro recinti definitivi che in recinti temporanei: a) gli animali pericolosi che possono saltare o arrampicarsi devono essere tenuti all'interno di recinti chiusi, con reti o muratura, anche sul soffitto o, altrimenti, in recinti costruiti in modo tale da prevenire il fatto che gli animali possano arrampicarsi o saltare al di la' della barriera. In alternativa, detti recinti possono essere circondati da fossati pieni d'acqua, con una balaustra verso il pubblico sufficientemente alta da impedire la fuga degli animali; b) gli animali scavatori devono essere tenuti in recinti costruiti in modo tale da impedire loro di scappare; c) le barriere che chiudono i recinti degli animali devono essere fissate a sostegni saldamente fissati al terreno. Il materiale di cui e' fatta la barriera (ad es. fili di metallo tesi orizzontalmente, fili elettrificati, reti, etc.) deve essere ben saldato sul lato interno dei suddetti sostegni, in modo tale da evitare che gli animali, con il loro peso, possano staccarlo; d) i fossati, asciutti o con acqua, che circondano eventualmente i reparti con animali pericolosi, devono essere limitati da reti, mura, siepi o altri cespugli, in modo tale che il pubblico non si avvicini troppo al bordo del fossato. 2. Le porte-cancelli dei recinti devono essere tanto robusti ed idonei a contenere gli animali quanto il resto della barriera del recinto. In particolare, le porte devono essere progettate e costruite in modo tale che gli animali non riescano a scardinarle o a rompere i dispositivi di sicurezza. 3. Le porte dei recinti che contengono gli animali pericolosi, quando vengono chiuse, devono essere serrate a chiave. 4. Le porte dei recinti dove il pubblico non e' ammesso, anche se contengono animali non pericolosi, devono essere tenute ben chiuse per prevenirne l'apertura da parte di personale non autorizzato. 5. Le porte dei recinti dove il pubblico e' ammesso ed ogni altro recinto o barriera di separazione devono essere progettati e costruiti in modo tale da non intrappolare o creare pericolo per i visitatori, in particolare per i bambini. 6. Le vasche per gli animali acquatici devono essere progettate in modo tale da prevenire qualunque pericolo per gli animali presenti o per i visitatori. C) Barriere di separazione fra pubblico ed animali. 1. Ovunque possa verificarsi un contatto diretto tra visitatori ed animali pericolosi, attraverso o al di sopra della recinzione, in rapporto al livello di pericolosita' dell'animale, deve essere installata una barriera di separazione tale da prevenire l'eventuale contatto. 2. Le barriere per il pubblico devono essere progettate in modo tale che i bambini piccoli non possano in alcun modo oltrepassarle. Il bordo superiore della barriera deve essere realizzato in modo tale da scoraggiare i bambini a sedervisi sopra, evitando tuttavia l'uso di materiali taglienti o che, comunque, possano ferirli. 3. Nel caso in cui fossero attivate «vasche tattili» per il contatto diretto con alcuni animali acquatici, queste devono essere costruite in modo tale da consentire agli animali ampi spazi ove non possono essere raggiunti dal pubblico. D) Recinzioni perimetrali. 1. Le recinzioni perimetrali ed i punti d'accesso del giardino zoologico devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale da scoraggiare l'ingresso di persone non autorizzate e, per quanto possibile, in modo tale da contribuire al contenimento degli animali entro i confini dello stesso giardino zoologico. 2. Nessuna recinzione perimetrale puo' essere elettrificata, se non al di sopra dei due metri da terra, a meno che questa non sia anche parte della normale barriera di un recinto e che non possa essere raggiunta dai visitatori. E) Segnaletica di pericolo per il pubblico. 1. Ogni recinto che ospita animali pericolosi, oltre alle barriere di protezione per i visitatori, deve recare affissi cartelli ben visibili, in numero adeguato, che, attraverso un simbolo o un messaggio scritto o una combinazione di entrambi, avvisino il pubblico del rischio di attraversare le transenne. 2. Ogni recinzione elettrificata deve essere segnalata da un adeguato numero di cartelli conformi alla legislazione locale in materia, laddove esista, che, attraverso simboli o una combinazione di simboli e parole, mettano in guardia il pubblico dal pericolo. 3. I cartelli di avviso delle recinzioni elettrificate devono essere esposti sia sul lato interno che su quello esterno delle stesse. F) Uscite. 1. Il giardino zoologico deve essere dotato di un numero di uscite ben rapportato alla sua grandezza ed al numero dei visitatori, valutando anche il fatto che, in caso d'emergenza, questi possano uscire rapidamente. 2. Le uscite devono essere indicate chiaramente e ben segnalate. 3. Ogni uscita del giardino zoologico deve essere tenuta libera e deve essere apribile facilmente dall'interno, per consentire l'uscita delle persone dal giardino zoologico. Tutte le uscite devono potersi chiudere saldamente per impedire la fuga degli animali. G) Recinti accessibili alle automobili. 1. Nel caso in cui animali carnivori pericolosi vengano tenuti in recinti percorribili con le automobili, le entrate e le uscite devono essere costituite da un sistema di doppi cancelli, distanziati fra loro in modo tale da potersi chiudere davanti e dietro ogni macchina che entra. 2. Nel caso di carnivori pericolosi, i cancelli di accesso devono essere protetti da una barriera posta ad angolo retto rispetto a quella perimetrale, su ogni lato della strada che conduce al recinto. Questa barriera di protezione deve rispettare gli stessi standard di quella del recinto principale e deve essere distanziata almeno 25 metri dal cancello di accesso. 3. I doppi cancelli devono essere progettati e mantenuti in modo tale che, all'entrata degli animali carnivori pericolosi nel recinto, un cancello non possa essere aperto prima che l'altro sia stato saldamente chiuso. Questa struttura a doppi cancelli puo' essere utilizzata anche nel caso di un'emergenza, laddove ovviamente cio' non costituisca pericolo per il pubblico. 4. Per altri gruppi di animali pericolosi, fatta eccezione per gli erbivori e per gli ungulati per cui basta una recinzione da bovidi domestici, e' sufficiente un singolo cancello di entrata/uscita, che dovra', comunque, essere sorvegliato costantemente. 5. I punti di accesso fra recinti devono essere controllati, onde evitare che gli animali possano entrare da recinti adiacenti. 6. I sistemi di chiusura elettrici, laddove in uso, devono essere progettati ed installati in modo tale da assicurare che, nel caso di un guasto all'impianto, i cancelli si chiudano automaticamente e gli animali rimangano all'interno dei recinti. 7. I cancelli che vengono manovrati meccanicamente devono avere un metodo di controllo alternativo e deve essere possibile aprirli e chiuderli manualmente nel caso di un'interruzione di corrente o in altri casi d'emergenza. Devono essere, inoltre, progettati in modo tale da chiudersi automaticamente in caso di necessita'. 8. Gli operatori addetti ai cancelli con apertura meccanica, al momento della manovra, devono avere piena visibilita' del cancello e dell'area circostante. 9. Deve essere applicato un sistema stradale a senso unico, in modo tale da favorire il flusso del traffico e da ridurre i rischi di incidenti. 10. Le macchine possono avere l'autorizzazione a fermarsi solo in tratti dove la strada e' larga almeno 6 metri. 11. Per quello che riguarda i reparti ove vengono ospitati carnivori pericolosi e primati, a meno che l'area non sia costantemente supervisionata dallo staff, bisogna fare in modo che: a) nessun veicolo sia autorizzato ad entrare, se non e' disponibile un veicolo dello zoo che possa prestare un soccorso immediato, in caso di pericolo, b) sia proibito l'accesso a questa zona a macchine che sono prive di tetto rigido. 12. Devono essere apposti cartelli visibili e ben comprensibili che raccomandino al visitatore di: a) rimanere nel veicolo per tutto il tempo della visita; b) tenere chiuse le portiere dell'auto; c) tenere chiusi i finestrini ed il tetto apribile della macchina; d) in caso di guasto, suonare il clacson o lampeggiare i fari ed attendere chiusi in macchina l'arrivo di un mezzo di soccorso del giardino zoologico. 13. L'intera area occupata dai recinti degli animali pericolosi deve essere costantemente sorvegliata. 14. I membri dello staff incaricati della suddetta supervisione devono essere dotati di armi da fuoco ed appositamente addestrati, in modo tale che, in una situazione d'emergenza, siano in grado di abbattere un animale, se questo salva la vita ad una persona. H) Spostamenti degli animali dai loro recinti. 1. Gli animali pericolosi non possono essere portati fuori dal loro recinto per essere messi a contatto con il pubblico, a meno che gli operatori addetti non ritengano che detti animali non siano, in condizioni controllate, nella situazione di creare pericolo o di trasmettere malattie. 2. Quando un animale pericoloso viene portato fuori dal suo recinto, questo deve sempre essere accompagnato da un membro dello staff esperto ed appositamente autorizzato. 3. Gli operatori del giardino zoologico devono usare ogni cautela quando spostano gli animali dai loro recinti, anche quando non si tratta di specie pericolose, in quanto il comportamento di qualsiasi animale puo' diventare imprevedibile quando questo si trova in un altro recinto o in situazioni inusuali. 4. Quando gli animali vengano portati in giro all'interno del giardino zoologico, ad esempio nella «passeggiata degli elefanti indiani», deve essere adottata ogni cautela per tutelare l'incolumita' del pubblico. I) Fuga degli animali dai recinti. 1. Gli operatori del giardino zoologico devono essere in grado di stabilire quale pericolo puo' derivare dalla fuga di un animale dal suo recinto e devono considerare quali sono le eventuali vie di fuga dal recinto o dal giardino zoologico. 2. Devono essere predisposti piani di emergenza da seguire nel caso di fuga degli animali. Tali piani devono essere resi noti al personale, che deve comprenderli a fondo e fare esercitazioni. 3. Deve essere sempre reperibile un membro dello staff, che abbia l'autorita' di prendere la decisione di anestetizzare un animale fuggito o di abbatterlo, dopo aver verificato tutte le possibilita' alternative alla soppressione. 4. Ogni dipendente che abbia un ruolo nelle procedure di emergenza dovra' seguire dei corsi di pratica e di aggiornamento. L) Sicurezza per i visitatori. 1. Gli edifici, le strutture e le aree aperte al pubblico devono essere mantenute in condizioni di sicurezza. 2. Gli alberi che si trovano nelle zone dove i visitatori sostano o camminano devono essere regolarmente ispezionati, potati o, ove necessario, tagliati, onde evitare che rami spezzati possano colpire o ferire i visitatori. 3. E' necessario porre attenzione a tutti i luoghi, come fossati o vasche d'acqua, ove i visitatori possono cadere. Laddove necessario dette strutture devono essere arginate da una barriera che impedisca ai bambini di cadere. 4. Qualsiasi camminamento, che attraversi un recinto degli animali dall'alto, deve essere progettato e costruito valutando la portata del peso delle persone che lo possono percorrere. Deve essere, inoltre, fatto in modo tale da evitare qualsiasi contatto con animali pericolosi. 5. Al pubblico deve essere vietato l'ingresso a qualsiasi edificio o area che possa rappresentare rischi per la salute o per la sicurezza. 6. Gli edifici indicati al punto precedente devono essere tenuti chiusi a chiave. Un'adeguata cartellonistica deve avvisare il pubblico del pericolo e del divieto di accesso. 7. Barriere o cartelli di avviso come al punto precedente devono essere usati anche nel caso di aree o di strade lungo le quali lo staff deve passare frequentemente con veicoli. M) Emergenza - Pronto soccorso. 1. L'equipaggiamento e le istruzioni scritte per il pronto soccorso devono essere facilmente accessibili e comprensibili. 2. Nel giardino zoologico dove sono presenti animali velenosi devono essere conservati in modo corretto, come indicato sulle istruzioni, appropriati antidoti non scaduti. 3. I membri del personale devono essere istruiti per scritto sulle procedure da seguire nel caso in cui un animale velenoso morda un visitatore. Queste istruzioni devono includere: a) le procedure immediate da seguire per la cura del paziente; b) la dovuta informazione su un modulo predisposto da inviare all'ospedale locale. Tale modulo deve contenere: 1) la natura del morso o della puntura e la specie dell'animale che l'ha inferta; 2) il nome dell'antidoto somministrato al paziente, nel caso in cui sia necessario un richiamo dell'antidoto; 3) il numero telefonico del centro antiveleni piu' vicino; 4) il numero di telefono del giardino zoologico.