(Convenzione - art. 12)
                             Articolo 12 
                        Confisca e sequestro 
 
   1. Gli Stati Parti adottano, nella  piu'  ampia  misura  possibile
nell'ambito  dei  loro  ordinamenti  giuridici  interni,  le   misure
necessarie a consentire la confisca i: 
    a) dei proventi di reato derivanti  da  reati  determinati  dalla
presente Convenzione, o di beni il cui valore corrisponde a quello di 
tali proventi 
    (b)  dei  beni,  attrezzature  o  altri  strumenti  utilizzati  o
destinati ad essere utilizzati per la perpetrazione dei reati di  cui
alla presente Convenzione. 
   2. Gli Stati Parti adottano le misure  necessarie  per  consentire
l'individuazione, la localizzazione, il blocco,  o  il  sequestro  di
qualsiasi elemento di cui al paragrafo 1  del  presente  articolo  ai
fini di un'eventuale confisca. 
   3. Se il provento di reato e' stato trasformato o  convertito,  in
tutto o in parte, in altri beni, tali  beni  possono  essere  oggetto
delle misure di cui al presente articolo, in luogo; del provento. 
   4. Se il provento di reato e' stato confuso con  beni  lecitamente
acquisiti, tali beni fatto salvo qualsiasi  potere  di  blocco  o  di
sequestro, possono essere confiscati fino a  concorrenza  del  valore
preventivato del provento di reato. 
   5. I redditi o altri vantaggi derivati dai proventi di reato,  dai
beni in cui il provento di reato e' stato trasformato o convertito  o
da beni con i quali il provento di reato e'  stato  confuso,  possono
anche essere oggetto delle misure di cui al presente  articolo,  allo
stesso modo e nella stessa misura del provento di reato. 
   6. Ai fini del presente articolo  e  dell'articolo  13,ogni  Stato
Parte  conferisce  autorita'  ai  suoi  tribunali  o   altri   organi
competenti al fine di ordinare che documenti  bancari,  finanziari  o
commerciali siano esibiti o sequestrati. Gli Stati Parte non  possono
invocare  il  segreto  bancario  per  rifiutare  di  eseguire  quanto
disposto dal presente paragrafo. 
   7. Gli Stati Parte possono considerare la possibilita' di  esigere
che l'autore di un reato stabilisca  l'origine  lecita  dei  presunti
proventi di reato o di altri beni passibili di confisca, nella misura
in cui tale esigenza e' compatibile con i principi del  loro  diritto
interno e con la  natura  della  procedura  giudiziaria  e  di  altri
procedimenti. 
   8. L'interpretazione delle disposizioni del presente articolo  non
deve ledere i diritti dei terzi in buona fede. 
   9. Nulla di quanto contenuto nel presente articolo  pregiudica  il
principio secondo il quale le  misure  che  vi  sono  contenute  sono
definite ed  attuate  conformemente  alle  disposizioni  del  diritto
interno di ogni Stato Parte.