(Convenzione - art. 17)
                             Articolo 17 
               Trasferimento delle persone condannate 
 
   Gli Stati Parti possono prendere in considerazione la  stipula  di
accordi o di intese bilaterali o multilaterali sul trasferimento  nel
loro territorio delle persone condannate alla reclusione o  ad  altre
forme di privazione della liberta' personale  per  i  reati  previsti
dalla presente Convenzione allo scopo di permettere a queste  persone
di scontarvi il residuo della pena.