(Convenzione - art. 33)
                             Articolo 33 
                            Segretariato 
 
   1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornisce i necessari
servizi di segretariato alla Conferenza  delle  Parti  aderenti  alla
Convenzione. 
   2. Il Segretariato: 
    (a) assiste la Conferenza delle  Parti  nello  svolgimento  delle
attivita'  descritte  all'articolo  32  della  presente  Convenzione,
stringe le intese e fornisce i servizi necessari  alle  sedute  della
Conferenza delle Parti; 
    (b) a richiesta, assiste gli Stati Parte nel fornire informazioni
alla Conferenza delle Parti come previsto dall'articolo 32, paragrafo 
5, della presente Convenzione; e 
    (c) assicura il necessario coordinamento con i segretariati delle
competenti organizzazioni regionali ed internazionali.