Articolo 34 Attuazione della Convenzione 1. Ciascuno Stato. Parte adotta, conformemente ai principi fondamentali della propria legislazione interna, le misure necessarie, incluse quelle legislative ed amministrative, dirette a garantire l'attuazione dei propri obblighi secondo la presente Convenzione. 2. I reati previsti dagli articoli 5,6,8 e 23 della presente Convenzione vengono inseriti nella legislazione interna di ciascuno Stato Parte indipendentemente dalla natura transnazionale o del coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 3 della presente Convenzione, tranne che nella misura in cui l'articolo 5 della presente Convenzione richiede il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato. 3. Ciascuno Stato Parte puo' adottare misure piu' rigide o severe di quelle previste dalla presente Convenzione per prevenire e combattere la criminalita' organizzata transnazionale.