(Convenzione - art. 34)
                             Articolo 34 
                    Attuazione della Convenzione 
 
   1.  Ciascuno  Stato.  Parte  adotta,  conformemente  ai   principi
fondamentali  della   propria   legislazione   interna,   le   misure
necessarie, incluse quelle legislative ed amministrative,  dirette  a
garantire  l'attuazione  dei  propri  obblighi  secondo  la  presente
Convenzione. 
   2. I reati previsti dagli  articoli  5,6,8  e  23  della  presente
Convenzione vengono inseriti nella legislazione interna  di  ciascuno
Stato Parte  indipendentemente  dalla  natura  transnazionale  o  del
coinvolgimento di un  gruppo  criminale  organizzato,  ai  sensi  del
paragrafo 1 dell'articolo 3 della presente  Convenzione,  tranne  che
nella misura in cui l'articolo 5 della presente Convenzione  richiede
il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato. 
   3. Ciascuno Stato Parte puo' adottare misure piu' rigide o  severe
di  quelle  previste  dalla  presente  Convenzione  per  prevenire  e
combattere la criminalita' organizzata transnazionale.