(Convenzione - art. 7)
                             Articolo 7 
           Misure per combattere il riciclaggio di denaro 
 
   1. Ogni Stato Parte: 
    a) istituisce un sistema interno completo di  regolamentazione  e
di controllo delle banche e degli istituti finanziari non bancari  e,
se del caso, di altri enti particolarmente esposti al riciclaggio  di
denaro, per quanto  di  sua  competenza,  al  fine  di  prevenire  ed
individuare ogni forma di riciclaggio di  denaro,  il  quale  sistema
pone l'accento sulle  esigenze  in  materia  di  identificazione  dei
clienti,  registrazione   delle   operazioni   e   dichiarazione   di
transazioni sospette; 
    b) fatti salvi gli articoli 18 e 27 della  presente  Convenzione,
si accerta che le autorita' amministrative, di regolamentazione e  di
applicazione delle leggi e le altre autorita' incaricate della  lotta
contro il riciclaggio di denaro (comprese, ove previsto  dal  diritto
interno, le autorita' giudiziarie) siano  in  grado  di  cooperare  e
scambiare informazioni a livello nazionale  ed  internazionale,  alle
condizioni previste dal suo diritto interno, e, a tal fine prevede la
creazione di un servizio di informazioni  finanziarie  che  funga  da
centro nazionale per  la  raccolta,  l'analisi  e  la  diffusione  di
informazioni riguardanti  potenziali  operazioni  di  riciclaggio  di
denaro. 
   2. Gli Stati Parte prevedono l'attuazione di misure effettive  per
rilevare e controllare il movimento  transfrontaliero  di  denaro  in
contante et  di  titoli  negoziabili,  rispettando  le  garanzie  che
assicurano  una  corretta  utilizzazione  delle  informazioni,  senza
ostacolare in alcun modo la circolazione  di  capitali  lecitivi.  In
particolare, potra' essere stabilito l'obbligo, per i  privati  e  le
imprese, di segnalare i trasferimenti oltre  frontiera  di  rilevanti
somme in denaro contante e di titoli negoziabili. 
   3. Nell'istituire un sistema  interno  di  regolamentazione  e  di
controllo ai sensi del presente articolo, e fatto  salvo  ogni  altro
articolo della presente Convenzione, gli Stati Parte sono invitati ad
utilizzare come linee-guida le iniziative pertinenti  adottate  dalle
organizzazioni regionali, internazionali e multilaterali per  lottare
contro il riciclaggio di denaro. 
   4.  Gli  Stati  Parte  cercano  di  sviluppare  e  promuovere   la
cooperazione globale regionale, sub-regionale  e  bilaterale  fra  le
autorita' giudiziarie, gli organi incaricati dell'applicazione  delle
leggi e le autorita'  di  regolamentazione  finanziaria  al  fine  di
contrastare il riciclaggio di denaro.