Allegato III (previsto dall'art. 2) Metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione 1. I valori usati per calcolare il rendimento della cogenerazione e il risparmio di energia primaria sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unita' in condizioni normali di utilizzazione. 2. Definizione di cogenerazione ad alto rendimento. Ai fini del presente decreto, la cogenerazione ad alto rendimento risponde ai seguenti due criteri: a) la produzione mediante cogenerazione delle unita' di cogenerazione fornisce un risparmio di energia primaria, calcolato in conformita' del punto 3, pari almeno al 10% rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di elettricita' e di calore; b) la produzione mediante unita' di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria e' assimilata alla cogenerazione ad alto rendimento. 3. Calcolo del risparmio di energia primaria. Il risparmio di energia primaria fornito dalla produzione mediante cogenerazione secondo la definizione di cui all'allegato II e' calcolato secondo la seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico dove: PES= e' il risparmio di energia primaria; CHPH(eta) = e' il rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come il rendimento annuo di calore utile diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento annuo di calore utile e dell'elettricita' da cogenerazione; Ref H(eta) = e' il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore; CHPE(eta) = e' il rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come elettricita' annua da cogenerazione divisa per il carburante di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento annuo di calore utile e dell'elettricita' da cogenerazione. Allorche' un'unita' di cogenerazione genera energia meccanica, l'elettricita' annuale da cogenerazione puo' essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantita' di elettricita' che e' equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non crea un diritto al rilascio delle Garanzie d'origine di cui all'art. 4. Ref E(eta) = e' il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricita'. 4. Calcoli del risparmio di energia usando calcoli alternativi conformemente all'art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/8/CE. Se il risparmio di energia primaria di un processo e' calcolato conformemente all'art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/8/CE, il risparmio di energia primaria e' calcolato usando la formula di cui alla lettera b) del presente allegato sostituendo: CHPH(eta) con H(eta) e CHPE(eta) con E(eta), dove: H(eta) e' il rendimento termico del processo, definito come il rendimento annuo di calore diviso per il combustibile di alimen-tazione usato per produrre la somma del rendimento di calore e del rendimento di elettricita'. E(eta) e' il rendimento di elettricita' del processo, definito come il rendimento annuo di elettricita' diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento di calore e del rendimento di elettricita'. Allorche' un'unita' di cogenerazione genera energia meccanica, l'elettricita' annuale da cogenerazione puo' essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantita' di elettricita' che e' equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non creera' un diritto a rilasciare garanzie d'origine ai sensi dell'art. 4. 5. Gli Stati membri possono applicare periodi di resoconto diversi da un anno ai fini dei calcoli effettuati conformemente ai punti 3 e 4. 6. Per le unita' di micro-cogenerazione, il calcolo del risparmio di energia primaria puo' essere basato su dati certificati. 7. Valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricita' e di calore. I principi per definire i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricita' e di calore di cui all'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 2994/8/CE e di cui alla formula riportata al punto 3 definiscono il rendimento di esercizio della produzione separata di elettricita' e di calore che la cogenerazione e' destinata a sostituire. I valori di rendimento di riferimento sono calcolati secondo i seguenti principi: a) per le unita' di cogenerazione quali definite all'art. 2, il confronto con una produzione separata di elettricita' si basa sul principio secondo cui si confrontano le stesse categorie di combustibile; b) ogni unita' di cogenerazione e' confrontata con la migliore tecnologia per la produzione separata di calore ed elettricita' disponibile sul mercato ed economicamente giustificabile nell'anno di costruzione dell'unita' di cogenerazione; c) i valori di rendimento di riferimento per le unita' di cogenerazione costruite prima del 1996 di 10 anni fa sono fissati sui valori di riferimento delle unita' costruite nel 1996; d) i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricita' e di calore riflettono le differenze climatiche fra l'Italia e gli altri Stati membri dell'Unione europea.