(Allegato III)
                                                         Allegato III 
                                               (previsto dall'art. 2) 
 
Metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione 
 
    1. I valori usati per calcolare il rendimento della cogenerazione
e il risparmio di energia primaria sono determinati  sulla  base  del
funzionamento effettivo o previsto dell'unita' in condizioni  normali
di utilizzazione. 
    2. Definizione di cogenerazione ad alto rendimento. 
    Ai fini del presente decreto, la cogenerazione ad alto rendimento
risponde ai seguenti due criteri: 
      a)  la  produzione  mediante  cogenerazione  delle  unita'   di
cogenerazione fornisce un risparmio di energia primaria, calcolato in
conformita' del punto 3, pari almeno al 10%  rispetto  ai  valori  di
riferimento per la produzione separata di elettricita' e di calore; 
      b) la produzione mediante unita' di piccola cogenerazione e  di
micro-cogenerazione che forniscono un risparmio di  energia  primaria
e' assimilata alla cogenerazione ad alto rendimento. 
    3. Calcolo del risparmio di energia primaria. 
    Il  risparmio  di  energia  primaria  fornito  dalla   produzione
mediante cogenerazione secondo la definizione di cui all'allegato  II
e' calcolato secondo la seguente formula: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
dove: PES= e' il risparmio di energia primaria; 
    CHPH(eta) = e' il rendimento termico  della  produzione  mediante
cogenerazione, definito come il  rendimento  annuo  di  calore  utile
diviso per il combustibile di alimentazione  usato  per  produrre  la
somma del rendimento annuo di calore  utile  e  dell'elettricita'  da
cogenerazione; 
    Ref H(eta) = e' il valore di rendimento  di  riferimento  per  la
produzione separata di calore; 
    CHPE(eta) = e' il rendimento elettrico della produzione  mediante
cogenerazione, definito  come  elettricita'  annua  da  cogenerazione
divisa per il carburante di alimentazione usato per produrre la somma
del  rendimento  annuo  di  calore  utile  e   dell'elettricita'   da
cogenerazione. Allorche' un'unita' di  cogenerazione  genera  energia
meccanica,  l'elettricita'  annuale  da  cogenerazione  puo'   essere
aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantita' di
elettricita' che e'  equivalente  a  quella  dell'energia  meccanica.
Questo fattore supplementare non crea un diritto  al  rilascio  delle
Garanzie d'origine di cui all'art. 4. 
    Ref E(eta) = e' il valore di rendimento  di  riferimento  per  la
produzione separata di elettricita'. 
    4. Calcoli del risparmio di energia  usando  calcoli  alternativi
conformemente all'art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/8/CE. 
    Se il risparmio di energia primaria di un processo  e'  calcolato
conformemente all'art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/8/CE, il
risparmio di energia primaria e' calcolato usando la formula  di  cui
alla lettera b) del presente allegato sostituendo: 
      CHPH(eta) con H(eta) e 
      CHPE(eta) con E(eta), 
    dove: 
      H(eta) e' il rendimento termico del processo, definito come  il
rendimento  annuo  di  calore   diviso   per   il   combustibile   di
alimen-tazione usato per produrre la somma del rendimento di calore e
del rendimento di elettricita'. 
      E(eta) e' il rendimento di elettricita' del processo,  definito
come il rendimento annuo di elettricita' diviso per  il  combustibile
di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento di calore
e  del   rendimento   di   elettricita'.   Allorche'   un'unita'   di
cogenerazione genera energia  meccanica,  l'elettricita'  annuale  da
cogenerazione puo' essere aumentata di un fattore  supplementare  che
rappresenta la quantita' di elettricita' che e' equivalente a  quella
dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non  creera'  un
diritto a rilasciare garanzie d'origine ai sensi dell'art. 4. 
    5. Gli  Stati  membri  possono  applicare  periodi  di  resoconto
diversi da un anno ai fini dei calcoli  effettuati  conformemente  ai
punti 3 e 4. 
    6. Per le unita' di micro-cogenerazione, il calcolo del risparmio
di energia primaria puo' essere basato su dati certificati. 
    7. Valori di rendimento di riferimento per la produzione separata
di elettricita' e di calore. 
    I principi per definire i valori di rendimento di riferimento per
la produzione separata di elettricita' e di calore di cui all'art. 4,
paragrafo  1,  della  direttiva  2994/8/CE  e  di  cui  alla  formula
riportata al punto 3 definiscono il  rendimento  di  esercizio  della
produzione separata di elettricita' e di calore che la  cogenerazione
e' destinata a sostituire. 
    I valori di rendimento di riferimento sono  calcolati  secondo  i
seguenti principi: 
      a) per le unita' di cogenerazione quali definite all'art. 2, il
confronto con una produzione separata di  elettricita'  si  basa  sul
principio  secondo  cui  si  confrontano  le  stesse   categorie   di
combustibile; 
      b) ogni unita' di cogenerazione e' confrontata con la  migliore
tecnologia per la  produzione  separata  di  calore  ed  elettricita'
disponibile sul mercato ed economicamente giustificabile nell'anno di
costruzione dell'unita' di cogenerazione; 
      c) i valori di rendimento  di  riferimento  per  le  unita'  di
cogenerazione costruite prima del 1996 di 10 anni fa sono fissati sui
valori di riferimento delle unita' costruite nel 1996; 
      d) i valori di rendimento  di  riferimento  per  la  produzione
separata  di  elettricita'  e  di  calore  riflettono  le  differenze
climatiche fra l'Italia e gli altri Stati membri dell'Unione europea.