(Allegato III)
                            ALLEGATO III 
 
Progetti di competenza delle regioni e  delle  province  autonome  di
Trento e Bolzano. 
 
  a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi  i  200
ettari. 
  b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la
derivazione superi i 1.000 litri al secondo e  di  acque  sotterranee
ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione
superi i 100 litri al secondo. 
  c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica,  vapore
e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW; 
  c bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica,  con
procedimento nel quale e' prevista la partecipazione obbligatoria del
rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
  d) Impianti industriali destinati: 
    - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o  da
altre materie fibrose; 
    -  alla  fabbricazione  di  carta  e  cartoni  con  capacita'  di
produzione superiore a 200 tonnellate al giorno. 
  e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione  su
scala industriale, mediante processi di  trasformazione  chimica,  di
sostanze, in  cui  si  trovano  affiancate  varie  unita'  produttive
funzionalmente connesse tra di loro: 
    - per la fabbricazione  di  prodotti  chimici  organici  di  base
(progetti non inclusi nell'Allegato II); 
    - per la fabbricazione di prodotti  chimici  inorganici  di  base
(progetti non inclusi nell'Allegato II); 
    - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto,
potassio (fertilizzanti semplici o composti)  (progetti  non  inclusi
nell'Allegato II); 
    - per la fabbricazione di prodotti  di  base  fitosanitari  e  di
biocidi; 
    - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base  mediante
procedimento chimico o biologico; 
    - per la fabbricazione di esplosivi. 
  f) Trattamento di prodotti intermedi e  fabbricazione  di  prodotti
chimici per una capacita' superiore alle  35.000  t/anno  di  materie
prime lavorate. 
  g)  Produzione  di  pesticidi,  prodotti  farmaceutici,  pitture  e
vernici, elastomeri  e  perossidi,  per  insediamenti  produttivi  di
capacita' superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate. 
  h) Stoccaggio di petrolio, prodotti  petroliferi,  petrolchimici  e
chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio  1974,  n.  256,  e
successive  modificazioni,  con  capacita'  complessiva  superiore  a
40.000 m3 . 
  i) Impianti per la concia  del  cuoio  e  del  pellame  qualora  la
capacita' superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno. 
  l) Porti turistici e da  diporto  quando  lo  specchio  d'acqua  e'
superiore a 10 ettari o le aree  esterne  interessate  superano  i  5
ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. 
  m) Impianti  di  smaltimento  e  recupero  di  rifiuti  pericolosi,
mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10  e
D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte  quarta  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  n) Impianti di smaltimento e recupero di  rifiuti  non  pericolosi,
con capacita'  superiore  a  100  t/giorno,  mediante  operazioni  di
incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10
e D 11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  o) Impianti di smaltimento  dei  rifiuti  non  pericolosi  mediante
operazioni  di  raggruppamento  o  ricondizionamento  preliminari   e
deposito  preliminare,  con  capacita'  superiore  a   200   t/giorno
(operazioni di cui all'allegato B, lettere D13  e  D14,  della  parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 
  p) Discariche  di  rifiuti  urbani  non  pericolosi  con  capacita'
complessiva superiore a 100.000 m3 (0perazioni di cui all'allegato B,
lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3  aprile
2006,  n.  152);  discariche  di  rifiuti  speciali  non   pericolosi
(operazioni di cui all'allegato B,  lettere  D1  e  D5,  della  parte
quarta  del  decreto  legislativo  152/2006),  ad  esclusione   delle
discariche per inerti con capacita' complessiva sino a 100.000 m3 . 
  q) Impianti di  smaltimento  di  rifiuti  non  pericolosi  mediante
operazioni di deposito preliminare, con capacita' superiore a 150.000
m3 oppure con capacita' superiore a 200 t/giorno (operazioni  di  cui
all'allegato  B,  lettera  D15,  della  parte  quarta   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 
  r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialita'  superiore
a 100.000 abitanti equivalenti. 
  s) Cave e torbiere con piu' di 500.000 m3 /a di materiale  estratto
o di un'area interessata superiore a 20 ettari. 
  t) Dighe ed altri  impianti  destinati  a  trattenere,  regolare  o
accumulare le acque in modo durevole,  ai  fini  non  energetici,  di
altezza superiore a 10 m e/o di capacita' superiore a 100.000 m3 . 
  u)  Attivita'  di  coltivazione  sulla  terraferma  delle  sostanze
minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2  del  R.D.  29  luglio
1927, n. 1443. 
  v) Attivita' di coltivazione  sulla  terraferma  degli  idrocarburi
liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche. 
  z) Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con  tensione
nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore  a  10
km. 
  aa) Impianti di  smaltimento  di  rifiuti  mediante  operazioni  di
iniezione in  profondita',  lagunaggio,  scarico  di  rifiuti  solidi
nell'ambiente  idrico,  compreso  il  seppellimento  nel   sottosuolo
marino,  deposito  permanente  (operazioni  di  cui  all'allegato  B,
lettere D3, D4,  D6,  D7  e  Dl2,  della  parte  quarta  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 
  ab)  Stoccaggio  di  gas  combustibili  in   serbatoi   sotterranei
artificiali con una capacita' complessiva superiore a 80.000 m3 . 
  ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini  con
piu' di: 
    - 85000 posti per polli da ingrasso, 60000 posti per galline; 
    - 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 
    - 900 posti per scrofe. 
  ad) Impianti destinati a ricavare metalli  grezzi  non  ferrosi  da
minerali, nonche' concentrati o materie prime  secondarie  attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici. 
  ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il
volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a  10  milioni  di
metri cubi. 
  af) Opere per  il  trasferimento  di  risorse  idriche  tra  bacini
imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di  acqua,  per  un
volume di acque trasferite superiore a  100  milioni  di  metri  cubi
all'anno. In tutti gli altri casi,  opere  per  il  trasferimento  di
risorse  idriche  tra  bacini  imbriferi  con   un'erogazione   media
pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri
cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5%  di
detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti  di
acqua potabile convogliata in tubazioni. 
  ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati  nel  presente
allegato, ove la modifica o l'estensione di  per  se'  sono  conformi
agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.