(Allegato III)
                                                         Allegato III 
 
                 (allegato III direttiva 2006/38/CE) 
 
PRINCIPI FONDAMENTALI PER L'ATTRIBUZIONE DEI COSTI E IL  CALCOLO  DEI
                               PEDAGGI 
 
Il presente  allegato  stabilisce  i  principi  fondamentali  per  il
calcolo dei pedaggi medi ponderati in modo da rispecchiare l'articolo
3, comma 9. L'obbligo di correlare i pedaggi ai costi non  pregiudica
la liberta' di scegliere, a  norma  dell'art.  4,  comma  1,  di  non
recuperare la totalita'  dei  costi  attraverso  la  riscossione  dei
pedaggi  o  la  liberta',  a  norma  dell'articolo  3,  comma  1,  di
differenziare gli importi di pedaggi specifici dal pedaggio medio. 
 
L'applicazione dei presenti principi deve essere pienamente  conforme
agli  altri  obblighi  previsti  dalla  normativa   comunitaria,   in
particolare il requisito per i contratti di concessione da  assegnare
a norma del decreto legislativo n.  163/2006  e  di  altri  strumenti
comunitari nel settore degli appalti pubblici. 
 
Se lo Stato si impegna in una negoziazione con uno o piu'  terzi  per
definire un contratto di concessione relativo alla costruzione  o  al
funzionamento di una parte della sua infrastruttura o a tal  fine  si
impegna in un processo analogo in base alla legislazione nazionale  o
un accordo concluso dal governo di un altro Stato, la conformita'  ai
presenti  principi  e'  valutata  in  base  ai  risultati   di   tale
negoziazione. 
 
1. Definizione della rete e degli autoveicoli contemplati 
- Qualora non venga applicato un unico sistema di pedaggio all'intera
rete stradale transeuropea, si deve precisare in  modo  specifico  la
parte o le parti della rete che non e' soggetta/non sono soggette  ad
un sistema di pedaggio nonche' il sistema utilizzato per classificare
gli autoveicoli ai fini della differenziazione dei pedaggi. Si  deve,
inoltre, precisare se si estende il campo di applicazione del sistema
di pedaggio per comprendere gli autoveicoli al di sotto del limite di
12 tonnellate. 
- Qualora si scelga di  adottare  politiche  diverse  in  materia  di
recupero dei costi per differenti parti della rete  (come  consentito
ai sensi dell'articolo 4, comma 1), ogni parte  chiaramente  definita
della rete deve formare oggetto di un calcolo dei costi separato.  Si
puo' scegliere di ripartire la rete  in  un  certo  numero  di  parti
chiaramente  definite  cosi'  da  fissare   modalita'   separate   di
concessione o un processo analogo per ciascuna parte. 
 
2. Costi dell'infrastruttura 
2.1. Costo dell'investimento 
- Il costo dell'investimento deve includere i  costi  di  costruzione
(compreso  il  costo  di  finanziamento)  e  i  costi   di   sviluppo
dell'infrastruttura piu', se del caso, la remunerazione del  capitale
investito o il margine di utile. Vanno inoltre inclusi  i  costi  per
l'acquisizione del terreno, la pianificazione, la  progettazione,  la
supervisione dei contratti di costruzione, la gestione del  progetto,
le ricerche archeologiche e le indagini del suolo nonche' altri costi
accessori pertinenti. 
- Il recupero dei costi di costruzione deve basarsi sulla  durata  di
vita predeterminata dell'infrastruttura o su un  altro  periodo  (non
inferiore a 20 anni) che possa  essere  considerato  appropriato  per
motivi di finanziamento mediante un contratto  di  concessione  o  in
altro modo. La durata del periodo di  ammortamento  puo'  essere  una
variabile fondamentale nei negoziati per la definizione di  contratti
di concessione, specie se lo Stato, in quanto  parte  del  contratto,
intenda fissare un massimale per quanto riguarda  il  pedaggio  medio
ponderato applicabile. 
- Fatto salvo il calcolo del costo dell'investimento, il recupero dei
costi: 
a) puo' essere ripartito uniformemente sul periodo di ammortamento  o
    ponderato sui primi anni, gli anni centrali o  gli  ultimi  anni,
    purche' tale ponderazione sia applicata in modo trasparente; 
b) puo'  prevedere  l'indicizzazione  dei  pedaggi  sul  periodo   di
    ammortamento. 
- Tutti i costi storici devono essere basati sugli importi pagati.  I
costi ancora da sostenere saranno basati su previsioni ragionevoli. 
- Gli  investimenti  pubblici  possono  essere  considerati  prestiti
finanziati. Il tasso d'interesse da applicare ai costi storici e'  il
tasso applicato ai prestiti pubblici. 
- La ripartizione dei costi sugli  autoveicoli  pesanti  deve  essere
effettuata su una base obiettiva e trasparente, che tenga conto della
proporzione del traffico di autoveicoli  pesanti  sulla  rete  e  dei
costi connessi. Gli autoveicoli/km percorsi dagli autoveicoli pesanti
possono a tal fine essere adeguati mediante "fattori di  equivalenza"
oggettivamente  giustificati  come  quelli  di  cui   al   punto   4.
L'applicazione dei fattori di  equivalenza  puo'  tener  conto  della
costruzione di strade  sviluppata  per  fasi  o  facente  uso  di  un
approccio basato su un lungo ciclo vitale. 
- Le riserve per la remunerazione del capitale o il margine di  utile
stimati devono essere  ragionevoli  alla  luce  delle  condizioni  di
mercato e possono essere differenziate allo scopo di fornire a  terzi
contraenti incentivi sui risultati per quanto riguarda i requisiti di
qualita' del servizio. La  remunerazione  del  capitale  puo'  essere
valutata mediante indicatori economici quali il TIR (tasso interno di
rendimento) o il CMPC/WACC (costo medio ponderato del capitale). 
 
2.2.  Costi  annuali  di  manutenzione   e   costi   di   riparazioni
strutturali. 
- Questi costi devono includere sia i costi annuali  di  manutenzione
della rete sia  i  costi  periodici  relativi  alla  riparazione,  al
rinforzo e al rinnovo degli strati di asfalto, al fine di  assicurare
che il livello di funzionalita' operativa della rete sia costante nel
tempo. 
- I costi devono essere ripartiti  fra  il  traffico  di  autoveicoli
pesanti e altri tipi di traffico in base a quote effettive e previste
di autoveicoli/km e  possono  essere  adeguati  mediante  fattori  di
equivalenza oggettivamente giustificati come quelli di cui  al  punto
4. 
 
3. Costi inerenti al funzionamento, alla gestione  e  al  sistema  di
pedaggio 
Vi   sono   compresi   tutti   i   costi   sostenuti   dall'operatore
dell'infrastruttura  che  non  rientrano  nella  sezione  2   e   che
riguardano   l'attuazione,   il   funzionamento   e    la    gestione
dell'infrastruttura e del sistema di pedaggio. 
Essi comprendono in particolare: 
- i costi per la costruzione, la posa e il mantenimento delle  cabine
di pedaggio e altri sistemi di pagamento, 
- le spese quotidiane  di  funzionamento,  di  amministrazione  e  di
applicazione del sistema di riscossione del pedaggio, 
- le tasse e  i  diritti  amministrativi  relativi  ai  contratti  di
concessione, 
- le spese  di  gestione,  amministrazione  e  servizio  relative  al
funzionamento dell'infrastruttura. 
I costi possono includere una remunerazione del capitale o il margine
di utile che rispecchi il grado del rischio trasferito. 
Tali costi devono essere ripartiti su una base equa e trasparente fra
tutte le classi di autoveicoli soggette al sistema di pedaggio. 
 
4. Quota di traffico merci, fattori di equivalenza  e  meccanismo  di
correzione 
- Il calcolo dei pedaggi deve basarsi su quote effettive  o  previste
di autoveicoli/km di  autoveicoli  pesanti  adeguate,  se  del  caso,
mediante  fattori  di  equivalenza,  per  tenere  debitamente   conto
dell'aumento   dei   costi   di   costruzione   e   di    riparazione
dell'infrastruttura  a  causa  del  suo  utilizzo  da   parte   degli
automezzi. 
-  Nella  tabella  sottostante  e'  fornita  una  serie  di   fattori
indicativi di equivalenza. Qualora siano utilizzati eventuali fattori
di equivalenza che differiscano da quelli presentati  nella  tabella,
questi  devono  comunque  essere  basati  su  criteri  obiettivamente
giustificabili e resi pubblici. 
    

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|                     |           Fattori di equivalenza            |
|       Classe        |-------------+---------------+---------------|
|dell'autoveicolo [1] | Riparazioni |               |               |
|                     | strutturali |               | Manutenzione  |
|                     |     [2]     | Investimenti  |    annuale    |
+=====================+=============+===============+===============+
|Compresi fra 3,5 t e |             |               |               |
|7,5 t, classe 0      |      1      |       1       |       1       |
+---------------------+-------------+---------------+---------------+
|> 7,5 t, classe I    |    1,96     |       1       |       1       |
+---------------------+-------------+---------------+---------------+
|> 7,5 t, classe II   |    3,47     |       1       |       1       |
+---------------------+-------------+---------------+---------------+
|> 7,5 t, classe III  |    5,72     |       1       |       1       |
+---------------------+-------------+---------------+---------------+
[1]  Cfr.  allegato  II  per  la  determinazione  della   classe   di
autoveicolo.
[2] Le classi degli autoveicoli corrispondono a un  carico  per  asse
rispettivamente pari a: 5,5; 6,5; 7,5 e 8,5 tonnellate.
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- I sistemi di pedaggio basati su previsioni di livelli  di  traffico
devono prevedere un meccanismo di correzione con il quale  i  pedaggi
sono adeguati periodicamente per  correggere  eventuali  recuperi  di
costi per difetto o per eccesso dovuti a errori di previsione.