ALLEGATO III
CRITERI DI SELEZIONE ED ESAMI DI LABORATORIO RICHIESTI
PER I DONATORI DI CELLULE RIPRODUTTIVE
(Articolo 4, lettera b) - Articolo 5, comma 2)
1. Donazione del partner destinata all'impiego diretto
In caso di donazione da parte del partner di cellule riproduttive
destinate all'impiego diretto, non occorre applicare i criteri di
selezione dei donatori ne' effettuare gli esami di laboratorio, salvo
che non vi sia rischio di trasmissione di infezioni a terzi.
2. Donazione del partner (casi diversi dall'impiego diretto)
Le cellule riproduttive lavorate o conservate e le cellule
riproduttive crioconservate che daranno origine ad embrioni devono
essere conformi ai seguenti criteri.
2.1. Il medico clinico che segue il donatore deve definire e
documentare, sulla base dell'anamnesi dello stesso e delle
indicazioni terapeutiche, una giustificazione della donazione e la
sua sicurezza per il ricevente e per gli eventuali bambini che
possono nascere.
2.2. Al fine di valutare il rischio di contaminazioni incrociate,
vanno effettuati i seguenti test biologici:
Anti-HIV-1,2, HBsAg, Anti-HBc, Anti-HCV Ab.
Nel caso di sperma lavorato per l'inseminazione intrauterina non
destinato alla conservazione, e a condizione che l'istituto dei
tessuti possa dimostrare che il rischio di contaminazione incrociata
e di esposizione del personale sia stato scongiurato tramite il
ricorso a procedure convalidate, e' possibile rinunciare
all'obbligatorieta' dello svolgimento di test biologici.
2.3. Ove i risultati dei test dell'HIV 1 e 2, dell'epatite B o
dell'epatite C siano positivi oppure non disponibili, o qualora
risulti che il donatore comporta un rischio d'infezione, occorre
predisporre un sistema di conservazione separata.
2.4. L'esame degli anticorpi HTLV-I va effettuato sui donatori
che vivono in aree ad alta incidenza o ne sono originari o i cui
partner sessuali provengono da tali aree, ovvero qualora i genitori
del donatore siano originari di tali aree.
2.5. In determinate circostanze, possono risultare necessari
ulteriori esami, in base ai viaggi e all'esposizione del donatore a
fattori di rischio e alle caratteristiche dei tessuti o delle cellule
donati (per es. in caso di cardiopatia reumatica, malaria, CMV, T.
cruzi).
2.6. I risultati positivi non impediscono necessariamente la
donazione del partner in base alla normativa vigente.
3. Prescrizioni generali da osservare per la determinazione dei
marcatori biologici
3.1. I test vanno effettuati conformemente all'allegato II, punti
2.1 e 2.2.
3.2. I campioni di sangue vanno prelevati entro i 90 giorni prima
della donazione.