(Allegato III)
                            Allegato III 
 
                                     (art. 2, comma 1, art. 6 comma 1 
                                               e art. 5, commi 1 e 8) 
 
Valutazione della qualita' dell'aria  ambiente  ed  ubicazione  delle
stazioni di misurazione delle concentrazioni  in  aria  ambiente  per
biossido di zolfo,  biossido  di  azoto,  ossidi  di  azoto,  piombo,
particolato (PM10 e PM2,5), benzene, monossido di carbonio, arsenico,
    cadmio, mercurio, nichel e idrocarburi policiclici aromatici 
 
 
1. Definizioni 
1. Per le stazioni di misurazione e i siti fissi di campionamento  si
applicano le seguenti definizioni: 
a) stazioni di misurazione di traffico: stazioni ubicate in posizione
tale che il livello di inquinamento sia  influenzato  prevalentemente
da  emissioni  da  traffico,  provenienti  da  strade  limitrofe  con
intensita' di traffico medio alta; 
b) stazioni di misurazione di fondo: stazioni  ubicate  in  posizione
tale  che  il   livello   di   inquinamento   non   sia   influenzato
prevalentemente  da  emissioni  da   specifiche   fonti   (industrie,
traffico,  riscaldamento  residenziale,  ecc.)  ma   dal   contributo
integrato di tutte le fonti poste sopravento alla  stazione  rispetto
alle direzioni predominanti dei venti nel sito; 
c) concentrazioni di fondo: concentrazioni misurate  da  stazioni  di
misurazione di fondo o comunque rilevate con riferimento a luoghi non
influenzati da emissioni derivanti da  specifiche  fonti  (industrie,
traffico,  riscaldamento  residenziale,  ecc.),  ma  dal   contributo
integrato di tutte le fonti poste sopravento alla  stazione  rispetto
alle direzioni predominanti dei venti; 
d) stazioni di misurazione industriali: stazioni ubicate in posizione
tale che il livello di inquinamento sia  influenzato  prevalentemente
da singole fonti industriali o da zone industriali limitrofe; 
e) siti fissi di campionamento urbani: siti fissi  inseriti  in  aree
edificate in continuo o almeno in modo predominante; 
f) siti fissi di campionamento suburbani: siti fissi inseriti in aree
largamente edificate in cui sono presenti  sia  zone  edificate,  sia
zone non urbanizzate; 
g) siti fissi di campionamento rurali: siti fissi inseriti  in  tutte
le aree diverse da quelle di cui alle lettere e) ed f). Il sito fisso
si definisce rurale remoto se e' localizzato ad una distanza maggiore
di 50 km dalle fonti di emissione. 
 
2. Disposizioni generali 
1. La qualita' dell'aria ambiente e' valutata in tutte le zone e  gli
agglomerati. 
2. I criteri di ubicazione su macroscala e su microscala previsti dai
paragrafi 3 e 4 si applicano ai siti fissi di campionamento  ed  alle
stazioni di misurazione, al di fuori dei luoghi previsti al punto 4. 
3. I criteri previsti da paragrafi 3 e  4  si  applicano,  se  utili,
anche per individuare le ubicazioni in relazione alle quali i livelli
degli inquinanti sono valutati con misurazioni indicative. 
4. In relazione ai valori limite finalizzati  alla  protezione  della
salute umana la qualita' dell'aria ambiente non deve essere valutata: 
a) nei luoghi in cui il pubblico non ha accesso e in cui non esistono
abitazioni fisse; 
b) nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a); 
c) presso le carreggiate delle strade e, fatti salvi i casi in cui  i
pedoni vi abbiano normalmente accesso, presso gli spartitraffico. 
5. L'esposizione media della popolazione e'  valutata  attraverso  le
stazioni di misurazione di fondo nei siti urbani. 
 
3. Ubicazione su macroscala 
1. Siti fissi di campionamento in cui si valuta la qualita' dell'aria
ambiente ai fini della protezione della salute umana. 
1.1 I siti fissi di campionamento devono essere individuati  in  modo
da: 
a) fornire dati sui livelli degli inquinanti presso le aree,  ubicate
all'interno di  zone  o  agglomerati,  nelle  quali  la  popolazione,
secondo la valutazione di cui all'articolo 5, puo' essere esposta, in
modo diretto o indiretto, per un periodo significativo  in  relazione
al periodo di mediazione del valore limite o  del  valore  obiettivo,
alle concentrazioni piu' elevate; 
b)  fornire   dati   sui   livelli   degli   inquinanti   che   siano
rappresentativi  dell'esposizione  della  popolazione   nelle   aree,
ubicate all'interno di zone o agglomerati, diverse da quelle  di  cui
alla lettera a); 
c) fornire dati sui tassi di deposizione totale di arsenico,  cadmio,
mercurio,  nichel  e  idrocarburi  policiclici  aromatici,  utili   a
valutare l'esposizione indiretta della  popolazione  agli  inquinanti
attraverso la catena alimentare. 
1.2 I siti fissi di campionamento devono essere individuati  in  modo
tale da evitare misurazioni rappresentative  di  microambienti  nelle
immediate vicinanze. 
1.3. L'area di rappresentativita' delle stazioni di misurazione  deve
essere: 
a) tale da rappresentare la qualita' dell'aria su un tratto di strada
di almeno 100 m in caso di stazioni  di  traffico,  ove  tecnicamente
fattibile, per la valutazione dei livelli  degli  inquinanti  di  cui
all'articolo 1, comma 2, eccetto arsenico, cadmio, mercurio, nichel e
idrocarburi policiclici aromatici; 
b) pari ad almeno 200 m2 in caso di stazioni di traffico, per la 
valutazione dei livelli  di  arsenico,  cadmio,  mercurio,  nichel  e
idrocarburi policiclici aromatici; 
c) pari ad almeno 250 m x 250 m, ove tecnicamente fattibile, in  caso
di stazioni industriali; 
d) pari ad alcuni km2 in caso di stazioni di fondo in siti urbani. 
1.4. Le stazioni di misurazione di fondo in  sito  fisso  rurale  non
devono  essere  influenzate  da   agglomerati   o   da   insediamenti
industriali localizzati entro cinque chilometri. 
1.5. Al fine di valutare l'influenza delle fonti  industriali  devono
essere confrontati i dati rilevati da almeno una stazione  installata
nei siti  urbani  o  suburbani  interessati  da  tali  fonti  con  le
concentrazioni di  fondo  relative  agli  stessi  siti.  Ove  non  si
conoscano tali concentrazioni di fondo, deve  essere  installata  una
stazione di fondo sopravento alla  fonte  industriale  rispetto  alla
direzione predominante dei venti. In caso di valutazione dei  livelli
di arsenico,  cadmio,  mercurio,  nichel  e  idrocarburi  policiclici
aromatici, la scelta dell'ubicazione di  tali  stazioni  deve  essere
funzionale anche alla verifica degli effetti dell'applicazione  delle
migliori tecniche disponibili presso gli impianti industriali. 
1.6 Le stazioni di misurazione devono essere ubicate in modo tale  da
risultare, per quanto possibile, rappresentative anche di aree simili
a quelle in cui e' inserito il sito fisso di  campionamento,  incluse
quelle che non si situano nelle immediate vicinanze.  La  valutazione
della qualita' dell'aria effettuata nell'area in cui e'  inserito  il
sito fisso di campionamento puo' essere  considerata  rappresentativa
della qualita' dell'aria anche  presso  le  aree  simili.  L'area  di
rappresentativita' della stazione di misurazione e'  in  questo  caso
estesa alle aree simili. 
1.7 I siti fissi di campionamento  devono  essere  individuati  anche
sulle isole, ove necessario ai fini  della  protezione  della  salute
umana. 
1.8 Per la valutazione dei livelli  di  arsenico,  cadmio,  mercurio,
nichel  e  idrocarburi  policiclici  aromatici,  i  siti   fissi   di
campionamento  devono  coincidere  con   quelli   previsti   per   la
misurazione delle concentrazioni di PM10 salvo il caso  in  cui  tale
ubicazione non risulti funzionale alle finalita' di cui al punto  1.1
del presente paragrafo. 
2. Siti fissi di campionamento in cui si valuta la qualita' dell'aria
ambiente  ai  fini  della  protezione  della  vegetazione   e   degli
ecosistemi naturali. 
2.1 Le stazioni di misurazione devono essere localizzate ad oltre  20
km dalle aree urbane e  ad  oltre  5  km  da  altre  zone  edificate,
impianti industriali, autostrade o strade principali con conteggi  di
traffico superiori a 50.000 veicoli al giorno. 
2.2 L'area di rappresentativita' delle stazioni di  misurazione  deve
essere pari ad almeno 1.000 km2 . 
2.3 I punti 2.1 e 2.2 possono essere  oggetto  di  deroga  alle  luce
delle condizioni geografiche o  dell'opportunita'  di  tutelare  zone
particolarmente vulnerabili. 
2.4 I siti fissi di campionamento  devono  essere  individuati  anche
sulle isole ove necessario ai fini della protezione della vegetazione
e degli ecosistemi naturali. 
 
4. Ubicazione su microscala 
1. Alle stazioni di misurazione si applicano i  seguenti  criteri  di
ubicazione su microscala: 
1.1  L'ingresso  della  sonda  di  prelievo  deve  essere  libero  da
qualsiasi ostruzione, per un  angolo  di  almeno  270°.  Al  fine  di
evitare ostacoli al flusso dell'aria,  il  campionatore  deve  essere
posto ad una distanza di alcuni metri rispetto ad  edifici,  balconi,
alberi e altri ostacoli e, nel caso in cui si  intendano  valutare  i
livelli in prossimita' degli edifici, ad una distanza di almeno 0,5 m
dalla facciata dell'edificio piu' vicino. 
1.2 Il  punto  di  ingresso  della  sonda  di  prelievo  deve  essere
collocato ad un'altezza compresa tra 1,5 m e 4 m sopra il livello del
suolo. Una collocazione piu' elevata, fino al limite  di  8  m,  puo'
essere richiesta in presenza di particolari situazioni o, anche oltre
il limite di 8 m, nel caso in cui  la  stazione  di  misurazione  sia
rappresentativa di un'ampia zona. 
1.3 Il punto di ingresso della  sonda  non  deve  essere  posizionato
nelle immediate vicinanze di fonti di emissione al  fine  di  evitare
l'aspirazione diretta di emissioni non disperse nell'aria ambiente. 
1.4 Lo scarico del campionatore deve essere posizionato  in  modo  da
evitare il ricircolo dell'aria scaricata verso l'ingresso della sonda
di prelievo. 
1.5 I campionatori delle stazioni di misurazione di  traffico  devono
essere localizzati ad almeno 4 m di distanza dal centro della  corsia
di traffico piu' vicina, a non oltre 10 m dal  bordo  stradale  e  ad
almeno 25 m di distanza dal limite dei  grandi  incroci  e  da  altri
insediamenti  caratterizzati  da  scarsa  rappresentativita'  come  i
semafori, i parcheggi  e  le  fermate  degli  autobus.  Il  punto  di
ingresso della sonda deve essere localizzato  in  modo  tale  che  la
stazione di misurazione rappresenti i livelli  in  prossimita'  degli
edifici. 
1.6 Per la misurazione  della  deposizione  totale  di  di  arsenico,
cadmio, mercurio, nichel e idrocarburi policiclici aromatici,  presso
siti  fissi  di  campionamento  rurale,  si  applicano,   in   quanto
compatibili, gli orientamenti  e  i  criteri  elaborati  in  sede  di
attuazione del programma EMEP, fermo  restando  quanto  previsto  dal
presente allegato. 
2.  Nella  realizzazione  e  nella  collocazione  delle  stazioni  di
misurazione si deve tenere conto dei seguenti aspetti: 
a) assenza di fonti di interferenza; 
b) protezione rispetto all'esterno; 
c) possibilita' di accesso; 
d) disponibilita' di energia elettrica e di connessioni telefoniche; 
e) impatto visivo sull'ambiente esterno; 
f) sicurezza della popolazione e degli addetti; 
g) opportunita' di effettuare il campionamento  di  altri  inquinanti
nello stesso sito fisso di campionamento; 
h) conformita' agli strumenti di pianificazione territoriale. 
 
5. Documentazione e riesame della scelta del sito 
1. Le procedure di selezione dei siti fissi di  campionamento  devono
essere  interamente  documentate,  ad  esempio  mediante   fotografie
dell'ambiente circostante in direzione nord, sud, est, ovest, e mappe
dettagliate.  La  selezione  deve  essere  riesaminata  a  intervalli
regolari, aggiornando tale documentazione