Allegato III Monitoraggio e controlli successivi presso il macello (di cui all'art. 5, comma 1) 1. Mortalita'. 1.1. In caso di densita' di allevamento superiori a 33 kg/m², la documentazione che accompagna il gruppo include il tasso di mortalita' giornaliera e il tasso di mortalita' giornaliera cumulativo calcolati dal proprietario o detentore nonche' l'ibrido o la razza dei polli. 1.2. Sotto la supervisione del veterinario ufficiale, tali dati e il numero di polli da carne arrivati morti vengono registrati indicando lo stabilimento e il capannone dello stesso. La credibilita' dei dati e del tasso di mortalita' giornaliera cumulativo e' controllata tenendo conto del numero di polli da carne macellati e del numero di polli da carne arrivati morti al macello. 2. Ispezione post mortem. Nel contesto dei controlli effettuati a norma del regolamento (CE) n. 854/2004, il veterinario ufficiale valuta i risultati dell'ispezione post mortem al fine di individuare altre possibili indicazioni di condizioni di scarso benessere, quali livelli anormali di dermatiti da contatto, parassitismo e malattie sistemiche nello stabilimento o nel capannone dello stabilimento di origine. 3. Comunicazione dei risultati. Se il tasso di mortalita' di cui al punto 1 o i risultati dell'ispezione post mortem di cui al punto 2 corrispondono a condizioni di benessere animale scarse, il veterinario ufficiale comunica i dati al proprietario e al detentore degli animali e all'autorita' sanitaria nel cui ambito territoriale di competenza e' ubicato lo stabilimento di provenienza degli stessi, che intraprendono azioni appropriate.