(Allegato III)
                                                         Allegato III 
 
                                  Monitoraggio e controlli successivi 
                                                    presso il macello 
                                         (di cui all'art. 5, comma 1) 
  1. Mortalita'. 
  1.1. In caso di densita' di allevamento superiori a  33  kg/m²,  la
documentazione  che  accompagna  il  gruppo  include  il   tasso   di
mortalita'  giornaliera  e  il  tasso   di   mortalita'   giornaliera
cumulativo calcolati dal proprietario o detentore nonche' l'ibrido  o
la razza dei polli. 
  1.2. Sotto la supervisione del veterinario ufficiale, tali  dati  e
il numero  di  polli  da  carne  arrivati  morti  vengono  registrati
indicando  lo  stabilimento  e  il   capannone   dello   stesso.   La
credibilita'  dei  dati  e  del  tasso  di   mortalita'   giornaliera
cumulativo e' controllata tenendo conto del numero di polli da  carne
macellati e del numero di polli da carne arrivati morti al macello. 
  2. Ispezione post mortem. 
  Nel contesto dei controlli effettuati a norma del regolamento  (CE)
n.  854/2004,   il   veterinario   ufficiale   valuta   i   risultati
dell'ispezione post mortem al fine  di  individuare  altre  possibili
indicazioni di condizioni di scarso benessere, quali livelli anormali
di dermatiti da contatto, parassitismo e  malattie  sistemiche  nello
stabilimento o nel capannone dello stabilimento di origine. 
  3. Comunicazione dei risultati. 
  Se il tasso  di  mortalita'  di  cui  al  punto  1  o  i  risultati
dell'ispezione  post  mortem  di  cui  al  punto  2  corrispondono  a
condizioni di benessere  animale  scarse,  il  veterinario  ufficiale
comunica i dati al  proprietario  e  al  detentore  degli  animali  e
all'autorita' sanitaria nel cui ambito territoriale di competenza  e'
ubicato  lo   stabilimento   di   provenienza   degli   stessi,   che
intraprendono azioni appropriate.