ALLEGATO 2
Contratto di adesione al mercato, di cui all'articolo 12, comma 12.1,
lettera b), della Disciplina del mercato elettrico
TRA
Il Gestore del mercato elettrico s.p.a., con sede legale in Roma,
Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, C.F. e P.I. 06208031002, in
persona di......, in qualita' di....... (nel seguito: il GME),
E
cognome e nome........ /la societa'........ /altro.......
(denominazione o ragione sociale)....... residente in......./con sede
legale in..........., (indirizzo,)........, C.F........,
P.I........., in persona di........., in qualita' di........ (di
seguito: il Contraente);
il GME e il Contraente, nel seguito definiti singolarmente la
"Parte" e congiuntamente le "Parti",
PREMESSO CHE
A. il GME e' la societa' per azioni, costituita ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79 (nel seguito: D.lgs. n. 79/99), a cui e' affidata la
gestione economica del mercato elettrico e che, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 292 del 14 dicembre 1999,
(nel seguito: D.M. 11 novembre 1999) nell' ambito di tale
gestione, organizza una sede per la contrattazione dei certificati
verdi;
B. il Gestore della rete di trasmissione nazionale s.p.a. (nel
seguito: il GRTN) e' la societa' per azioni, costituita ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 79/99, che esercita le
attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica,
ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione
nazionale;
C. ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.lgs. n. 79/99, il
Ministro dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ha approvato la
Disciplina del mercato elettrico con decreto 9 maggio 2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
127, del 4 giugno 2001 Serie generale (nel seguito: D.M. 9 maggio
2001);
D. ai sensi dell'articolo 3, comma 3.2, della Disciplina di cui al
D.M. 9 maggio 2001, il Ministro delle Attivita' Produttive,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ha approvato
le Istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico, limitatamente
alle disposizioni relative alla sede di contrattazione dei
certificati verdi, con decreto 14 marzo 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2003, Serie generale;
E. ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3, della Disciplina di cui al
D.M. 9 maggio 2001, il Ministro delle Attivita' Produttive,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ha approvato
la modifica della Disciplina, con decreto..., pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n..... del.... Serie generale (nel seguito: la
Disciplina);
F. ai sensi dell'articolo 12, comma 12.1. lettera b), della
Disciplina, il soggetto che intenda partecipare al mercato
presenta al GME copia sottoscritta del "Contratto di adesione al
mercato" (nel seguito: il Contratto);
G. le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4
della Disciplina sono pubblicate sul sito internet del GME ed
entrano in vigore dalla data di pubblicazione;
H. ai sensi e per gli effetti della Disciplina il GME e' controparte
degli operatori nel mercato del giorno prima dell'energia e nel
mercato di aggiustamento;
I. ai sensi e per gli effetti della Disciplina, il GRTN e'
controparte degli operatori nel mercato del servizio di
dispacciamento;
J. (limitatamente al mercato dei certificati verdi) il Contraente e'
un soggetto di cui all'articolo 82 della Disciplina.
TUTTO CIO' PREMESSO,
le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1
Oggetto del Contratto e valore delle premesse
1.1 Con il presente Contratto sono definiti:
a) i diritti e gli obblighi del Contraente nei confronti del GME;
b) le condizioni alle quali il GME si impegna a prestare i servizi
relativi alle negoziazioni sul mercato elettrico e sul mercato dei
certificati verdi (nel seguito: i Servizi);
1.2 Le premesse al presente Contratto costituiscono parte
integrante e sostanziale del medesimo.
Articolo 2
Obblighi del Contraente
2.1 Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza
alcuna condizione o riserva, la disciplina del mercato elettrico e
del mercato dei certificati verdi (nel seguito, congiuntamente: il
Mercato), quale risultante dalla normativa vigente. Il Contraente
dichiara, altresi', di ben conoscere il sistema informatico di
supporto del GME (nel seguito: il Sistema), nella sua attuale
configurazione, o comunque di impegnarsi in tal senso.
2.2 Il Contraente si impegna a:
a) rispettare la Disciplina e le Disposizioni tecniche di
funzionamento e mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche
di tali atti. Resta inteso che, qualora il Contraente non intenda
accettare eventuali modifiche ed integrazioni alla Disciplina e
alle Disposizioni tecniche di funzionamento, il Contraente stesso
avra' facolta' di recedere dal presente Contratto, inviandone
comunicazione secondo le modalita' previste e all'indirizzo
indicati al successivo articolo 9, comma 9.7. Trascorsi quindici
giorni dalla pubblicita' legale di tali modifiche ed integrazioni,
senza che il Contraente abbia comunicato il proprio intendimento
di recedere dal presente Contratto, le variazioni stesse si
intenderanno tacitamente accettate. L'eventuale effettuazione di
negoziazioni sul Mercato in pendenza del predetto termine si
intendera' quale accettazione implicita delle nuove condizioni. Ad
ogni modo, in nessun caso le suddette variazioni potranno
costituire motivo che possa giustificare l'inadempimento del
Contraente alle obbligazioni assunte sul Mercato;
b) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento
dell'attivita' di negoziazione, che siano compatibili con il
Sistema, nonche' aggiornarli conseguentemente ad eventuali
modifiche apportate dal GME al Sistema stesso;
c) dotarsi di personale in possesso di adeguata professionalita' e
competenza nell'utilizzo dei sistemi tecnologici di cui alla
precedente lettera b);
d) aderire, ove intenda partecipare al mercato elettrico, al servizio
di regolazione dei pagamenti e ai sistemi di garanzia di cui al
Titolo VII della Disciplina;
e) aderire, ove intenda partecipare anche o soltanto al mercato dei
certificati verdi, al servizio di regolazione dei pagamenti di cui
al Titolo VIII, Capo III, della Disciplina;
f) rispettare, se tenuto, gli obblighi di cui all'articolo 11, commi
1, 2 e 3, del D.lgs. n. 79/99, con le modalita' previste D.M. 11
novembre 1999;
g) informare il GME tempestivamente e, ove possibile, in tempo utile
affinche' lo stesso, al fine di garantire il regolare
funzionamento del Mercato, possa porre in essere gli interventi
correttivi eventualmente necessari, in merito ad ogni
inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura
tecnica, o qualunque altro evento che abbia determinato o possa
determinare la mancata o inesatta prestazione dei Servizi. La
particolare, il Contraente si obbliga a comunicare al GME, con la
massima tempestivita' e nelle forme previste al successivo
articolo 9, comma 9.7, il verificarsi di eventi anche solo
potenzialmente pericolosi per l'integrita' e la sicurezza del
Sistema (quali, a titolo meramente esemplificativo, furti di
documentazione riservata relativa all'accesso al Sistema o accesso
abusivo ai locali del Contraente nei quali tale documentazione
viene custodita);
h) cooperare con il GME, o con i soggetti terzi da questo designati,
anche permettendo l'accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai
propri locali, al fine di consentire la realizzazione di tutti gli
interventi sulle apparecchiature (hardware e software) utilizzate
dal Contraente, che siano necessari per assicurare il regolare
funzionamento del Mercato. Resta inteso che il GME e'
responsabile, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, per i
danni eventualmente arrecati in occasione della realizzazione di
tali interventi;
i) rispettare i diritti di proprieta' del GME sui dati trasmessi
attraverso il Sistema e sui marchi da esso registrati o
utilizzati, nonche' i diritti di proprieta' del GME stesso o di
terzi fornitori sui programmi software utilizzati per la
prestazione dei Servizi;
j) mantenere riservati e confidenziali i dispositivi di cui al
successivo articolo 4, comma 4.1, ed utilizzarli, ovvero
consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti appositamente
incaricati, esclusivamente per l'accesso e lo svolgimento delle
attivita' di negoziazione sul Mercato. Il Contraente assume,
pertanto, ogni responsabilita' per l'accesso abusivo al Mercato da
parte di terzi e si obbliga a tenere indenne il GME da qualsiasi
danno o pericolo all'integrita' o alla sicurezza del Sistema che
possa verificarsi a causa della negligenza del Contraente o del
proprio personale nella custodia dei suddetti dispositivi;
k) chiedere tempestivamente al GME la disabilitazione dei dispositivi
richiamati alla precedente lettera J) e l'attribuzione di nuovi o
diversi dispositivi in tutti i casi in cui abbia motivo di
ritenere che soggetti non autorizzati possano farne un uso
improprio;
l) mantenere e tenere indenne il GME da qualsiasi danno o costo da
questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosso da
terzi, per effetto di atti o comportamenti posti in essere dal
Contraente stesso, nonche' da suoi eventuali ausiliari, incaricati
e collaboratori, in violazione del presente Contratto, della
Disciplina, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonche'
di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, ovvero di
atti e provvedimenti emessi dal GME o da autorita' competenti.
Articolo 3
Prestazioni del GME
3.1 I Servizi verranno prestati dal GME al Contraente in
conformita' al presente Contratto, alla Disciplina e alle
Disposizioni tecniche di funzionamento. Le obbligazioni del GME
relative alla prestazione dei Servizi costituiscono obbligazioni di
mezzi.
3.2 Il GME prestera' al Contraente la collaborazione necessaria
affinche' il Contraente acceda al Sistema, in conformita', in
particolare, a quanto indicato nelle Disposizioni tecniche di
funzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attivita' e la
messa a disposizione degli strumenti necessari all'accesso sono di
esclusiva responsabilita' e saranno integralmente a carico del
Contraente.
3.3 Il GME ha facolta' di modificare le modalita' tecniche,
funzionali, amministrative ed operative di prestazione dei Servizi,
per effetto di modifiche o integrazioni della Disciplina o delle
Disposizioni tecniche di funzionamento.
3.4 Senza pregiudizio di quanto previsto dalla Disciplina e dalle
Disposizioni tecniche di funzionamento, qualora la prestazione dei
Servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di
anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema, il GME si
impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali
inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano
imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (hardware o
software) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema, il
Contraente sara' tenuto ad eliminare, con la massima tempestivita',
le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell'ambito
delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le
cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di
ripristinare al piu' presto la funzionalita' del Sistema.
3.5 Il GME e' responsabile della corretta elaborazione e
trasmissione dei dati e delle informazioni inserite da terzi nel
Sistema o formatisi sul Mercato. Il GME e il Contraente si danno atto
che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della
veridicita', accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni
forniti da terzi che siano resi disponibili al Contraente nell'ambito
della prestazione dei Servizi.
3.6 Il GME e il Contraente si danno atto che il GME non potra'
essere tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee
di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonche' di accesso
alla rete Internet.
3.7 Il Contraente prende atto che il GME ha la facolta' di
avvalersi, per la prestazione dei Servizi, di soggetti terzi
designati dal GME stesso, restando inteso che, in ogni caso, il
rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e
il GME.
3.8 Il GME si impegna a rispettare i diritti di proprieta' del
Contraente sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi
registrati o utilizzati di cui il GME sia venuto a conoscenza.
3.9 Il GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente
da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a
seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o
comportamenti del GME o di propri ausiliari, incaricati o
collaboratori, per la gestione e l'erogazione dei Servizi in
violazione del presente Contratto, della Disciplina, delle
Disposizioni tecniche di funzionamento, nonche' di ogni altra
disposizione legislativa o regolamentare applicabile al presente
Contratto.
Articolo 4
Modalita' di accesso al Sistema
4.1 Ai fini dell'accesso al Sistema, il Contraente e' tenuto ad
utilizzare i dispositivi di sicurezza tecnici indicati dal GME,
quali, a titolo esemplificativo, codice utente, con abbinata una
password, smart card o altri strumenti di strong authentication.
4.2 L'accesso al Sistema avviene in conformita' a quanto stabilito
nelle Disposizioni tecniche di funzionamento.
Articolo 5
Corrispettivo
5.1 Il Contraente paghera' per i Servizi forniti in esecuzione del
presente Contratto i corrispettivi stabiliti dal GME ai sensi
dell'articolo 7 della Disciplina, secondo le modalita' definite agli
articoli 67 e 88 della Disciplina.
5.2 Nel caso di disattivazione totale del Sistema, tale da
impedire al Contraente di effettuare le negoziazioni sul Mercato, i
corrispettivi di cui al precedente comma 5.1 sono ridotti in misura
proporzionale al periodo in cui si e' verificata tale disattivazione.
Articolo 6
Limitazione delle responsabilita', forza maggiore e caso fortuito
6.1 Salvo quanto previsto nella Disciplina, il GME, nella
prestazione dei Servizi, e' responsabile dei danni di natura
contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi
costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti
determinati da dolo o colpa grave, e, in quest'ultimo caso, siano
prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto. Le
Parti si danno reciprocamente atto che non sussistera' alcun obbligo
risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza
indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a
titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di
opportunita' di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di
utili.
6.2 Il Contraente dovra' comunicare al GME, a pena di decadenza,
ogni pretesa di risarcimento relativa alla prestazione dei Servizi
entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui il
Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza
usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso,
fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze
nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa
documentazione di supporto dovra' essere comunicata al GME entro e
non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha
avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando
l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso.
6.3 Non sussistera' alcuna responsabilita' del GME e del
Contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito,
ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a
titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti,
inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di
energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto
dati facenti parte del Sistema, quando tali interruzioni siano
imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.
6.4 E' facolta' del GME, nei casi di forza maggiore e caso
fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui l'attivita' del
Contraente risulti potenzialmente lesiva dell'integrita' o della
sicurezza del Sistema, di sospendere l'accesso al Sistema stesso,
senza necessita' di previa comunicazione delle circostanze che
determinano la sospensione.
Articolo 7
Durata
7.1 Il presente Contratto ha validita' ed efficacia a partire
dalla data di presentazione della domanda di ammissione al mercato.
7.2 Il presente Contratto cessera' di produrre i suoi effetti al
verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a) esclusione del Contraente dal Mercato;
b) disattivazione totale del Sistema per effetto di modifiche delle
norme applicabili;
c) recesso del Contraente dal presente Contratto.
7.2 Lo scioglimento del Contratto ai sensi del presente articolo
non sara' in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al
quale una Parte abbia titolo in base al presente Contratto o a norme
di legge di generale applicazione, ne' pregiudichera' alcun diritto o
obbligo di una Parte che sia gia' sotto alla data di scioglimento.
Articolo 8
Risoluzione
8.1 L'eventuale perdita, per qualunque causa, della qualifica di
operatore, come acquisita ai sensi dell'articolo 14 della Disciplina,
costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto
ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza pregiudizio del
diritto del GME di trattenere il corrispettivo fisso di cui
all'articolo 67, comma 67.2, della Disciplina a titolo di indennizzo
e fatto salvo ogni ulteriore diritto di risarcimento per l'eventuale
maggior danno.
Articolo 9
Clausole generali
9.1 L'invalidita' o la nullita' di una o piu' delle clausole del
presente Contratto non compromettera' la validita' delle rimanenti
clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.
9.2 Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso
derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi al di
fiori dei casi espressamente previsti dal presente Contratto.
9.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6, comma
6.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti
ad una Parte ai sensi del presente Contratto non puo' essere
considerato come rinuncia a tali diritti.
9.4 Nel caso in cui l'ammissione abbia luogo in relazione ad uno
soltanto dei mercati per i quali il Contraente ha presentato domanda
di ammissione, il Contratto si considera efficace con esclusivo
riferimento al mercato in cui il Contraente stesso e' stato ammesso
ad operare.
9.5 Il presente Contratto, sottoscritto e siglato in ogni pagina
dalle Parti, viene redatto in due originali in lingua italiana.
Qualsiasi modificazione dello stesso dovra' aver luogo in forma
scritta.
9.6 Per le finalita' di cui al presente Contratto, le Parti
eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:
- Gestore del mercato elettrico s.p.a., Viale Maresciallo Pilstudski
n. 92 - 00197 Roma;
- ...................., (indirizzo)..............-..........
9.7 Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del
presente Contratto dovra' essere effettuata per iscritto e consegnata
a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, o via telefacsimile, ovvero mediante
messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti
indirizzi:
- Gestore del mercato elettrico s.p.a., Viale Maresciallo Pilsudski
n. 92 - 00197 Roma, numero di telefacsimile +39 06 8012.....,
indirizzo e-mail....;
- (nome)............................, (indirizzo)................
numero di telefacsimile..............., indirizzo e-mail.........;
9.8 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di
sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate
mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno
all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla
ricevuta di trasmissione dell'apparecchio, se effettuate mediante
telefacsimile, ovvero alla data di ricezione del messaggio di
avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.
Articolo 10
Legge applicabile
10.1 Il presente Contratto e' regolato dalla legge italiana.
Articolo 11
Controversie
11.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il GME e il
Contraente in relazione al presente Contratto sara' risolta secondo
le disposizioni contenute al Titolo IX della Disciplina, che qui si
intendono integralmente richiamate e trascritte.
il GME il Contraente
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del
Contratto: Articolo 2 (Obblighi del Contraente); Articolo 3
(Prestazioni del GME); Articolo 6 (Limitazione delle responsabilita',
forza maggiore e caso fortuito); Articolo 7 (Durata); Articolo 8
(Risoluzione); Articolo 9 (Clausole generali); Articolo 10 (Legge
applicabile); Articolo 11 (Controversie).
il Contraente
Roma, (data)