(all. 3 - art. 1)
                                                           Allegato 3

Piano Nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario 2005-2007.
1. Premessa.
Il  Piano  Sanitario  Nazionale  2003  - 2005 ha individuato, tra gli
obiettivi  da  raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del
diritto  alla salute e degli altri diritti sociali e civili in ambito
sanitario,  la  "realizzazione  di  una formazione permanente di alto
livello  e qualita' in medicina e sanita'" per tutti i professionisti
della salute.
L'articolo  1,  comma  173,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha
inserito  tra gli obiettivi che le Regioni devono conseguire, al fine
di  ottenere  l'accesso  al  finanziamento integrativo a carico dello
Stato   per  le  risorse  destinate  al  finanziamento  del  Servizio
Sanitario   Nazionale,   la   realizzazione   del   "Piano  nazionale
dell'aggiornamento  del  personale  sanitario",  coerentemente con il
Piano Sanitario Nazionale.
Il  "Piano  Nazionale  dell'aggiornamento  del  personale  sanitario"
costituisce  il  presupposto  necessario  per  l'individuazione degli
strumenti  condivisi per il contenimento della dinamica dei costi, il
miglioramento  qualitativo  dei  servizi  e  la riduzione della spesa
inappropriata,   nel   rispetto   del  principio  della  uniforme  ed
appropriata erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) sul
territorio  nazionale,  di  cui al DPCM 29 novembre 2001 e successive
modifiche e integrazioni.
Gli  articoli  16-bis  e  16-ter  del decreto legislativo 30 dicembre
1992,   n.   502,  e  successive  modificazioni,  hanno  defiiuto  la
formazione  continua  ed  istituito  la  Commissione nazionale per la
formazione continua.
La   realizzazione   del   "Piano  nazionale  dell'aggiornamento  del
personale sanitario" richiede maggiore coordinamento e collaborazione
fra i livelli nazionale e regionale, in quanto le attivita' di ECM si
trovano  ad  un  punto  particolarmente  delicato,  tipico di tutti i
processi  che,  dopo un fase sperimentale e di prima implementazione,
sono destinati ad acquisire carattere stabile e sistemico.
Si  rende, pertanto, necessario fissare delle regole condivise per la
predetta  attivita'  permanente di coordinamento e collaborazione tra
le  strutture  e  le  iniziative  nazionali e regionali in materia di
Educazione continua in medicina.
2.   Piano   Nazionale  dell'aggiornamento  del  personale  sanitario
2005-2007 Per l'avvio del Piano si condivide il seguente percorso-
-  entro  il  30 maggio 2005, con specifica Intesa Stato- Regioni, si
definiscono  le  nuove  modalita'  di  attuazione  dell'ECM  in campo
nazionale,   attraverso   la  formulazione  del  Piano  Nazionale  di
aggiornamento del personale sanitario ;
-  entro  il  30 luglio 2005, le Regioni adottano i provvedimenti per
l'attuazione dell'Intesa;
-  entro  il  30  settembre  2005,  le  Regioni  avviano  i programmi
attuativi.
I  principi  cui  si  dovra'  attenere  l'Intesa Stato-Regioni sono i
seguenti
2.1.  La  fase attuale puo' considerarsi di transizione. Per guidarla
occorre,  dunque,  pensare  ad  una  organizzazione  dei  processi di
governo   del   sistema   ECM   basati  su  una  forte  e  permanente
concertazione,  in  grado  di  meglio  conciliare,  fin da subito, le
esigenze  nazionali  e  quelle  regionali,  ma anche di assicurare la
promozione del nuovo quadro normativo.
2.2.  Sempre  meno  il  carattere di "sistema" delle attivita' ECM e'
automaticamente   assicurato   da   una  definizione  normativa  solo
nazionale  e  da  una  centralizzazione  basata  sul  ruolo  e  sulle
attivita'  della  Commissione  nazionale  per la formazione continua;
sempre piu' l'affiancarsi di normative regionali a quella nazionale e
il  diffondersi,  a livello regionale, di esperienze e organizzazioni
di  governo  tecnico  delle  attivita' formative richiedono modalita'
nuove,  per  mantenere  tale  carattere di "sistema", riconosciuto in
quanto condiviso da tutte le Regioni .
2.3.   Le   nuove  modalita'  potranno  basarsi  sul  mantenimento  e
miglioramento  della  concertazione  tra  Ministero  della  salute  e
Regioni, attraverso:
a) la creazione di:
-  un  organismo tecnico politico per il coordinamento strategico del
sistema  nazionale ECM (Centro Nazionale per l'educazione Continua in
Medicina);
- di una segreteria operativa di coordinamento a carattere paritetico
Ministero Regioni, che operera' in maniera continuativa;
- di un Comitato tecnico permanente, con la partecipazione di tutti i
referenti tecnici delle Regioni e delle Province autonome;
b)  la definizione delle nuove competenze della Commissione nazionale
per la formazione continua.
2.4. Il nuovo organismo sopra delineato avra' il compito di elaborare
e   coordinare  i  programmi  applicativi  del  Piano  Nazionale  per
l'aggiornamento del personale sanitario,
2.5. Il Piano dovra' garantire:
-  la  ridefinizione  degli  obiettivi formativi, garantendo, in ogni
caso,  che  nella  formazione  continua del personale sanitario siano
presenti:
a)  temi  comuni  a tutte o piu' professioni, di prevalente interesse
dello Stato;
b) temi specifici delle singole professioni, discipline e specialita'
mediche e sanitarie;
c)  temi  di natura organizzativo-gestionale, di prevalente interesse
delle Regioni,
- la fissazione delle tipologie delle attivita' formative;
-  le  modalita'  per  1'  accreditamento dei provider e le modalita'
della tenuta dell'albo nazionale dei provider;
- la definizione di un organico intervento formativo nazionale;
- i criteri per l'attribuzione dei crediti,
- l'armonizzazione delle regole gia' previste nei precedenti accordi;
- il ruolo delle societa' scientifiche;
- la definizione delle problematiche relative alla contribuzione alle
spese da parte degli organizzatori di eventi.
2.6.  Fino  alla  definizione  del  Piano  nazionale per l'educazione
continua,  restano  confermati  gli  obiettivi formativi di interesse
nazionale definiti con l'accordo Stato - Regioni del 20 dicembre 2001
(atti  rep.  n.  1358),  nonche' le modalita' di accreditamento degli
eventi  formativi  residenziali  e le sperimentazioni in corso, cosi'
come  confermato  con  gli accordi Stato - Regioni del 13 marzo 2003,
(rep. atti n. 1667) e del 20 maggio 2004 (rep. atti n. 1992).
Per  l'anno  2005,  ai  fini  del  debito  formativo,  il  valore  di
riferimento dei crediti da acquisire, resta fissato a n. 30 crediti.
2.7.  Sono  fatti  salvi  i crediti maturati con la partecipazione ad
eventi  formativi  nel periodo compreso dal 1° gennaio 2005 alla data
della presente intesa.
2.8.  Da  parte  delle singole Regioni, si provvedera' all'adozione e
trasmissione  al  Ministero della salute dei provvedimenti di propria
competenza per l'applicazione dell'Intesa.
2.9.  Il  Piano,  anche  in  considerazione  dello sviluppo a livello
europeo  della  specifica  problematica,  individuera'  le  possibili
soluzioni,  anche  normative, attraverso le quali utilizzare il ruolo
dell'ECM    nei    processi    di   rivalidazione   dell'abilitazione
professionale  o  di  certificazione professionale dei medici e delle
altre professioni sanitarie.
2.10. Finanziamento del Piano.
Per  il  "Piano  Nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario
2005-2007,  che  parte  nel 2005, si prevedono risorse per un importo
pari a 50 milioni di euro che le
Regioni  condividono di mettere a disposizione sulla quota indistinta
ripartita dal CIPE per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Le risorse cosi' disponibili sono riportate nella seguente tabella:

                               TABELLA

Risorse  che  le  Regioni mettono a disposizione per la realizzazione
del   Piano  Nazionale  dell'aggiornamento  del  personale  sanitario
2005-2007


                                    Risorse da quota indistinta
Regioni           Popolazione       della delibera CIPE (importo
                                    in euro per ciascuno degli
                                      anni 2005, 2006 e 2007)

PIEMONTE          4.296.822                   3.690.939
VALLE D'AOSTA       122.360                     105.106
LOMBARDIA         9.318.038                   8.004.128
BOLZANO             471.635                     405.131
TRENTO              493.406                     423.832
VENETO            4.671.372                   4.012.675
FRIULI            1.202.070                   1.032.570
LIGURIA           1.585.612                   1.362.029
EMILIA ROMAGNA    4.107.144                   3.528.007
TOSCANA           3.589.289                   3.083.173
UMBRIA              854.174                     733.729
MARCHE            1.511.774                   1.298.603
LAZIO             5.261.241                   4.519.368
ABRUZZO           1.290.620                   1.108.633
MOLISE              322.218                     276.783
CAMPANIA          5.790.193                   4.973.734
PUGLIA            4.047.094                   3.476.424
BASILICATA          598.163                     513.817
CALABRIA          2.018.767                   1.734.106
SICILIA           5.011.253                   4.304.630
SARDEGNA          1.644.463                   1.412.581

                 58.207.704                  50.000.000