Allegato 3 Piano Nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario 2005-2007. 1. Premessa. Il Piano Sanitario Nazionale 2003 - 2005 ha individuato, tra gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute e degli altri diritti sociali e civili in ambito sanitario, la "realizzazione di una formazione permanente di alto livello e qualita' in medicina e sanita'" per tutti i professionisti della salute. L'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha inserito tra gli obiettivi che le Regioni devono conseguire, al fine di ottenere l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato per le risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, la realizzazione del "Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario", coerentemente con il Piano Sanitario Nazionale. Il "Piano Nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario" costituisce il presupposto necessario per l'individuazione degli strumenti condivisi per il contenimento della dinamica dei costi, il miglioramento qualitativo dei servizi e la riduzione della spesa inappropriata, nel rispetto del principio della uniforme ed appropriata erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) sul territorio nazionale, di cui al DPCM 29 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni. Gli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, hanno defiiuto la formazione continua ed istituito la Commissione nazionale per la formazione continua. La realizzazione del "Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario" richiede maggiore coordinamento e collaborazione fra i livelli nazionale e regionale, in quanto le attivita' di ECM si trovano ad un punto particolarmente delicato, tipico di tutti i processi che, dopo un fase sperimentale e di prima implementazione, sono destinati ad acquisire carattere stabile e sistemico. Si rende, pertanto, necessario fissare delle regole condivise per la predetta attivita' permanente di coordinamento e collaborazione tra le strutture e le iniziative nazionali e regionali in materia di Educazione continua in medicina. 2. Piano Nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario 2005-2007 Per l'avvio del Piano si condivide il seguente percorso- - entro il 30 maggio 2005, con specifica Intesa Stato- Regioni, si definiscono le nuove modalita' di attuazione dell'ECM in campo nazionale, attraverso la formulazione del Piano Nazionale di aggiornamento del personale sanitario ; - entro il 30 luglio 2005, le Regioni adottano i provvedimenti per l'attuazione dell'Intesa; - entro il 30 settembre 2005, le Regioni avviano i programmi attuativi. I principi cui si dovra' attenere l'Intesa Stato-Regioni sono i seguenti 2.1. La fase attuale puo' considerarsi di transizione. Per guidarla occorre, dunque, pensare ad una organizzazione dei processi di governo del sistema ECM basati su una forte e permanente concertazione, in grado di meglio conciliare, fin da subito, le esigenze nazionali e quelle regionali, ma anche di assicurare la promozione del nuovo quadro normativo. 2.2. Sempre meno il carattere di "sistema" delle attivita' ECM e' automaticamente assicurato da una definizione normativa solo nazionale e da una centralizzazione basata sul ruolo e sulle attivita' della Commissione nazionale per la formazione continua; sempre piu' l'affiancarsi di normative regionali a quella nazionale e il diffondersi, a livello regionale, di esperienze e organizzazioni di governo tecnico delle attivita' formative richiedono modalita' nuove, per mantenere tale carattere di "sistema", riconosciuto in quanto condiviso da tutte le Regioni . 2.3. Le nuove modalita' potranno basarsi sul mantenimento e miglioramento della concertazione tra Ministero della salute e Regioni, attraverso: a) la creazione di: - un organismo tecnico politico per il coordinamento strategico del sistema nazionale ECM (Centro Nazionale per l'educazione Continua in Medicina); - di una segreteria operativa di coordinamento a carattere paritetico Ministero Regioni, che operera' in maniera continuativa; - di un Comitato tecnico permanente, con la partecipazione di tutti i referenti tecnici delle Regioni e delle Province autonome; b) la definizione delle nuove competenze della Commissione nazionale per la formazione continua. 2.4. Il nuovo organismo sopra delineato avra' il compito di elaborare e coordinare i programmi applicativi del Piano Nazionale per l'aggiornamento del personale sanitario, 2.5. Il Piano dovra' garantire: - la ridefinizione degli obiettivi formativi, garantendo, in ogni caso, che nella formazione continua del personale sanitario siano presenti: a) temi comuni a tutte o piu' professioni, di prevalente interesse dello Stato; b) temi specifici delle singole professioni, discipline e specialita' mediche e sanitarie; c) temi di natura organizzativo-gestionale, di prevalente interesse delle Regioni, - la fissazione delle tipologie delle attivita' formative; - le modalita' per 1' accreditamento dei provider e le modalita' della tenuta dell'albo nazionale dei provider; - la definizione di un organico intervento formativo nazionale; - i criteri per l'attribuzione dei crediti, - l'armonizzazione delle regole gia' previste nei precedenti accordi; - il ruolo delle societa' scientifiche; - la definizione delle problematiche relative alla contribuzione alle spese da parte degli organizzatori di eventi. 2.6. Fino alla definizione del Piano nazionale per l'educazione continua, restano confermati gli obiettivi formativi di interesse nazionale definiti con l'accordo Stato - Regioni del 20 dicembre 2001 (atti rep. n. 1358), nonche' le modalita' di accreditamento degli eventi formativi residenziali e le sperimentazioni in corso, cosi' come confermato con gli accordi Stato - Regioni del 13 marzo 2003, (rep. atti n. 1667) e del 20 maggio 2004 (rep. atti n. 1992). Per l'anno 2005, ai fini del debito formativo, il valore di riferimento dei crediti da acquisire, resta fissato a n. 30 crediti. 2.7. Sono fatti salvi i crediti maturati con la partecipazione ad eventi formativi nel periodo compreso dal 1° gennaio 2005 alla data della presente intesa. 2.8. Da parte delle singole Regioni, si provvedera' all'adozione e trasmissione al Ministero della salute dei provvedimenti di propria competenza per l'applicazione dell'Intesa. 2.9. Il Piano, anche in considerazione dello sviluppo a livello europeo della specifica problematica, individuera' le possibili soluzioni, anche normative, attraverso le quali utilizzare il ruolo dell'ECM nei processi di rivalidazione dell'abilitazione professionale o di certificazione professionale dei medici e delle altre professioni sanitarie. 2.10. Finanziamento del Piano. Per il "Piano Nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario 2005-2007, che parte nel 2005, si prevedono risorse per un importo pari a 50 milioni di euro che le Regioni condividono di mettere a disposizione sulla quota indistinta ripartita dal CIPE per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Le risorse cosi' disponibili sono riportate nella seguente tabella: TABELLA Risorse che le Regioni mettono a disposizione per la realizzazione del Piano Nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario 2005-2007 Risorse da quota indistinta Regioni Popolazione della delibera CIPE (importo in euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007) PIEMONTE 4.296.822 3.690.939 VALLE D'AOSTA 122.360 105.106 LOMBARDIA 9.318.038 8.004.128 BOLZANO 471.635 405.131 TRENTO 493.406 423.832 VENETO 4.671.372 4.012.675 FRIULI 1.202.070 1.032.570 LIGURIA 1.585.612 1.362.029 EMILIA ROMAGNA 4.107.144 3.528.007 TOSCANA 3.589.289 3.083.173 UMBRIA 854.174 733.729 MARCHE 1.511.774 1.298.603 LAZIO 5.261.241 4.519.368 ABRUZZO 1.290.620 1.108.633 MOLISE 322.218 276.783 CAMPANIA 5.790.193 4.973.734 PUGLIA 4.047.094 3.476.424 BASILICATA 598.163 513.817 CALABRIA 2.018.767 1.734.106 SICILIA 5.011.253 4.304.630 SARDEGNA 1.644.463 1.412.581 58.207.704 50.000.000