(all. 3 - art. 1)
                                                           Allegato 2

                              SCAGLIONI
                           (in litri bar)

              RECIPIENTI A PRESSIONE DI VAPORE O DI GAS
       (esclusi quelli adibiti al trasporto di gas compressi,
                     liquefatti o disciolti) **)

      Cod. tariffa|                                     |           €
              7110|fino a 1.000                         |       36,00
              7120|oltre 1.000 fino a 8.000             |       46,00
              7130|oltre 8000 fino a 27000              |      105,00
              7140|oltre 27.000 fino a 125.000          |      170,00
              7150|oltre 125.000 fino a 343.000         |      289,00
              7160|oltre 343.000 fino a 729.000         |      492,00
              7170|oltre 729.000 fino a 1.331.000       |      810,00
              7180|oltre 1.331.000 fino a 2.197.000     |     1252,00
              7190|oltre 2.197.000 fino a 3.375.000     |     1861,00
              7200|oltre 3.375.000 fino a 4.913.000     |     2650,00
              7210|oltre 4.913.000 fino a 5.832.000     |     3121,00
              7220|oltre 5.832.000                      |     3652,00

   **  Agli  effetti  della  tariffa,  i  recipienti vengono distinti
unicamente  secondo  l'energia  immagazzinata  (espressa in litri per
atmosfere  -  abbreviazioni: 1.at ottenuta moltiplicando la capacita'
(espressa in litri) per la pressione di bollo (espressa in BAR).
   Per  capacita' di un recipiente si intende quella totale riportata
sul  libretto  matricolare.  Per  recipienti  a piu' camere e diverse
pressioni,  nel  detto  prodotto  si assumono la pressione massima di
bollo  e la capacita' totale, quest'ultima calcolata tenendo conto di
quanto precisato al comma precedente.
   I  recipienti  di liquidi surriscaldati (capo I, titolo I del D.M.
1° dicembre 1975) sono assimilati ai recipienti a pressione di vapore
o di gas.

                        GENERATORI DI VAPORI

          (fissi,semifissi,locomobili e macchine da caffe)*

   SCAGLIONI

         |SUPERFICIE RISCALDATA FINO A 300 MQ:          |
     7230|fino a 1 mq e macchina da caffe'              |       62,00
     7240|oltre 1 fino a 14 mq                          |      138,00
     7250|oltre 14 fino a 51 mq                         |      331,00
     7260|oltre 51 fino a 113 mq                        |      398,00
     7270|oltre 113 fino a 197 mq                       |      464,00
     7280|oltre 197 fino a 300 mq                       |      544,00
         |SUPERFICIE RISCALDATA MAGGIORE DI 300 MQ:     |
     7290|fino a 12 t/h                                 |      544,00
     7300|oltre 12 fino a 22 t/h                        |      638,00
     7310|oltre 22 fino a 37 t/h                        |      766,00
     7320|oltre 37 fino a 60 t/h                        |      941,00
     7330|oltre 60 fino a 90 t/h                        |     1162,00
     7340|oltre 90 fino a 132 t/h                       |     1459,00
     7350|oltre 132 fino a 186 t/h                      |     1837,00
     7360|oltre 186 fino a 255 t/h                      |     2313,00
     7370|oltre 255 fino a 342 t/h                      |     2904,00
     7380|oltre 342 fino a 448 t/h                      |     3626,00
     7390|oltre 348 fino a 579 t/h                      |     4508,00
     7400|oltre 579 fino a 735 t/h                      |     5560,00
     7410|oltre 735 fino a 921 t/h                      |     6816,00
     7420|oltre 921 fino a 1.141 t/h                    |     8279,00
     7430|oltre 1.141 fino a 1.397 t/h                  |    10006,00
     7440|oltre 1.397 t/h                               |    11998,00

   *  Per  superficie riscaldata si intende quella definita dall'art.
15  del  regolamento  approvato  con regio-decreto 12 maggio 1927, n.
824.
   Nel  computo  della superficie riscaldata non si tiene conto della
superficie    dell'eventuale    surriscaldatore,    ne'   di   quella
dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia:
va  invece  considerata,  aggiungendola  a  quella del generatore, la
superficie dell'eventuale economizzatore-vaporizzatore.
   Quando  si  tratta  di caldaie valutate per la loro producibilita'
(t/h di vapore) per quest'ultima agli effetti della tariffa si assume
quella   dichiarata   dal   costruttore   e  riportata  sul  libretto
matricolare del generatore (carico massimo continuo).
   Per   i   generatori   a  riscaldamento  elettrico  la  superficie
riscaldata  (in  mq) e' considerata equivalente ad un ventesimo della
potenza  massima  assorbita  espressa  in kW (art. 15 del regolamento
approvato con regio-decreto 12 maggio 1927, n. 824).
   Per  i  generatori di liquidi surriscaldati (capo I, titolo I, del
decreto  ministeriale  1°  dicembre  1975)  di  superficie riscaldata
maggiore  di  300 mq, distinti in base alla potenzialita' espressa in
Kw, 697,8 Kw sono considerati equivalenti ad 1 t/h di vapore.
   Per  i  forni facente parte di impianti per la lavorazione di olii
minerali  (capo  I,  titolo  I del D.M. 1° dicembre 1975) distinti in
base  alla  potenzialita' espressa in Kw e' fatto riferimento: ad una
equivalenza  di  697,8  Kw  per  ogni  T/H  di vapore: ed alla fascia
tariffaria  per  generatori di vapore con superficie riscaldata oltre
300  mq,  restando  inclusi nel primo scaglione della predetta fascia
tutti i forni della potenzialita' fino a 8373,6 Kw