Allegato 2 SCAGLIONI (in litri bar) RECIPIENTI A PRESSIONE DI VAPORE O DI GAS (esclusi quelli adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti) **) Cod. tariffa| | 7110|fino a 1.000 | 36,00 7120|oltre 1.000 fino a 8.000 | 46,00 7130|oltre 8000 fino a 27000 | 105,00 7140|oltre 27.000 fino a 125.000 | 170,00 7150|oltre 125.000 fino a 343.000 | 289,00 7160|oltre 343.000 fino a 729.000 | 492,00 7170|oltre 729.000 fino a 1.331.000 | 810,00 7180|oltre 1.331.000 fino a 2.197.000 | 1252,00 7190|oltre 2.197.000 fino a 3.375.000 | 1861,00 7200|oltre 3.375.000 fino a 4.913.000 | 2650,00 7210|oltre 4.913.000 fino a 5.832.000 | 3121,00 7220|oltre 5.832.000 | 3652,00 ** Agli effetti della tariffa, i recipienti vengono distinti unicamente secondo l'energia immagazzinata (espressa in litri per atmosfere - abbreviazioni: 1.at ottenuta moltiplicando la capacita' (espressa in litri) per la pressione di bollo (espressa in BAR). Per capacita' di un recipiente si intende quella totale riportata sul libretto matricolare. Per recipienti a piu' camere e diverse pressioni, nel detto prodotto si assumono la pressione massima di bollo e la capacita' totale, quest'ultima calcolata tenendo conto di quanto precisato al comma precedente. I recipienti di liquidi surriscaldati (capo I, titolo I del D.M. 1° dicembre 1975) sono assimilati ai recipienti a pressione di vapore o di gas. GENERATORI DI VAPORI (fissi,semifissi,locomobili e macchine da caffe)* SCAGLIONI |SUPERFICIE RISCALDATA FINO A 300 MQ: | 7230|fino a 1 mq e macchina da caffe' | 62,00 7240|oltre 1 fino a 14 mq | 138,00 7250|oltre 14 fino a 51 mq | 331,00 7260|oltre 51 fino a 113 mq | 398,00 7270|oltre 113 fino a 197 mq | 464,00 7280|oltre 197 fino a 300 mq | 544,00 |SUPERFICIE RISCALDATA MAGGIORE DI 300 MQ: | 7290|fino a 12 t/h | 544,00 7300|oltre 12 fino a 22 t/h | 638,00 7310|oltre 22 fino a 37 t/h | 766,00 7320|oltre 37 fino a 60 t/h | 941,00 7330|oltre 60 fino a 90 t/h | 1162,00 7340|oltre 90 fino a 132 t/h | 1459,00 7350|oltre 132 fino a 186 t/h | 1837,00 7360|oltre 186 fino a 255 t/h | 2313,00 7370|oltre 255 fino a 342 t/h | 2904,00 7380|oltre 342 fino a 448 t/h | 3626,00 7390|oltre 348 fino a 579 t/h | 4508,00 7400|oltre 579 fino a 735 t/h | 5560,00 7410|oltre 735 fino a 921 t/h | 6816,00 7420|oltre 921 fino a 1.141 t/h | 8279,00 7430|oltre 1.141 fino a 1.397 t/h | 10006,00 7440|oltre 1.397 t/h | 11998,00 * Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio-decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore, ne' di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia: va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore-vaporizzatore. Quando si tratta di caldaie valutate per la loro producibilita' (t/h di vapore) per quest'ultima agli effetti della tariffa si assume quella dichiarata dal costruttore e riportata sul libretto matricolare del generatore (carico massimo continuo). Per i generatori a riscaldamento elettrico la superficie riscaldata (in mq) e' considerata equivalente ad un ventesimo della potenza massima assorbita espressa in kW (art. 15 del regolamento approvato con regio-decreto 12 maggio 1927, n. 824). Per i generatori di liquidi surriscaldati (capo I, titolo I, del decreto ministeriale 1° dicembre 1975) di superficie riscaldata maggiore di 300 mq, distinti in base alla potenzialita' espressa in Kw, 697,8 Kw sono considerati equivalenti ad 1 t/h di vapore. Per i forni facente parte di impianti per la lavorazione di olii minerali (capo I, titolo I del D.M. 1° dicembre 1975) distinti in base alla potenzialita' espressa in Kw e' fatto riferimento: ad una equivalenza di 697,8 Kw per ogni T/H di vapore: ed alla fascia tariffaria per generatori di vapore con superficie riscaldata oltre 300 mq, restando inclusi nel primo scaglione della predetta fascia tutti i forni della potenzialita' fino a 8373,6 Kw