Allegato 3 SCHEMA DEI CONTENUTI DELLA RELAZIONE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 3 Dati generali. Numero delle comunicazioni ricevute in totale; quantita' totale di acque di vegetazione e di sanse umide, espresse in m3, per le quali e' stata effettuata comunicazione; superficie complessiva dei terreni di spandimento riportati nelle comunicazioni nonche' dei terreni effettivamente recipienti espressa in Ha. Per ogni bacino idrografico di recepimento, quantita' delle acque di vegetazione e delle sanse umide oggetto di effettivo spandimento distinta per tipologia di frantoio di provenienza (ciclo continuo o pressione) ed espressa in m3, nonche' superficie complessiva dei terreni effettivamente recipienti espressa in Ha. Monitoraggio delle acque. Per l'attivita' di monitoraggio delle acque verso cui drenano i terreni sui quali si svolgono le attivita' di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide si fa riferimento al monitoraggio avviato ai sensi del decreto legislativo n. 152/99. La relazione, da redigere in forma sintetica, deve contenere le informazioni sullo stato di qualita' dei corpi idrici superficiali e sotterranei interessati relativamente almeno ai seguenti parametri: BOD5, COD, azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, ossigeno disciolto, fosforo totale, ortofosfato, Escherichia coli. Qualora i corpi idrici siano classificati come significativi, la relazione deve contenere i codici di identificazione di cui alle schede del decreto ministeriale 19 agosto 2003 relativo alle «Modalita' di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualita' dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque». Monitoraggio del suolo. La regione con piu' di cinquanta frantoi individua da uno a quattro differenti terreni rappresentativi della natura dei suoli regionali oggetto di spandimento di acque di vegetazione e di sanse umide; su di essi lo spandimento viene praticato ogni anno e viene eseguito un monitoraggio triennale rendendo disponibili i valori della salinita', pH e Carbonio organico rilevati secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 13 settembre 1999, n. 185, recante «Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo». Monitoraggio di altre risorse ambientali. Ove siano osservati o rilevati cambiamenti o peggioramenti delle precedenti condizioni del sito di spandimento imputabili all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide, la regione descrive tipo, intensita', diffusione e criterio di attribuzione allo spandimento delle acque e delle sanse predette. Sanzioni amministrative irrogate. Le regioni acquisiscono i dati delle ispezioni effettuate dagli organi preposti, con riferimento al numero ed ai relativi risultati, nonche' informazioni sulle sanzioni amministrative e penali irrogate.