(all. 3 - art. 1)
                                                           Allegato 3

SCHEMA  DEI  CONTENUTI  DELLA  RELAZIONE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 7,
                               COMMA 3

                           Dati generali.

    Numero  delle  comunicazioni ricevute in totale; quantita' totale
di  acque  di  vegetazione  e  di sanse umide, espresse in m3, per le
quali  e'  stata effettuata comunicazione; superficie complessiva dei
terreni  di  spandimento  riportati  nelle  comunicazioni nonche' dei
terreni effettivamente recipienti espressa in Ha.
    Per ogni bacino idrografico di recepimento, quantita' delle acque
di  vegetazione  e delle sanse umide oggetto di effettivo spandimento
distinta  per  tipologia di frantoio di provenienza (ciclo continuo o
pressione)  ed  espressa  in  m3,  nonche' superficie complessiva dei
terreni effettivamente recipienti espressa in Ha.

                      Monitoraggio delle acque.

    Per  l'attivita'  di monitoraggio delle acque verso cui drenano i
terreni   sui   quali  si  svolgono  le  attivita'  di  utilizzazione
agronomica  delle  acque  di  vegetazione  e  delle sanse umide si fa
riferimento  al monitoraggio avviato ai sensi del decreto legislativo
n.  152/99.  La  relazione,  da  redigere  in  forma  sintetica, deve
contenere  le  informazioni  sullo stato di qualita' dei corpi idrici
superficiali   e  sotterranei  interessati  relativamente  almeno  ai
seguenti parametri: BOD5, COD, azoto totale, azoto ammoniacale, azoto
nitrico, ossigeno disciolto, fosforo totale, ortofosfato, Escherichia
coli.  Qualora  i corpi idrici siano classificati come significativi,
la  relazione  deve contenere i codici di identificazione di cui alle
schede   del   decreto  ministeriale  19 agosto  2003  relativo  alle
«Modalita' di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualita'
dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque».

                       Monitoraggio del suolo.

    La  regione  con  piu'  di  cinquanta  frantoi individua da uno a
quattro  differenti  terreni  rappresentativi  della natura dei suoli
regionali  oggetto  di spandimento di acque di vegetazione e di sanse
umide;  su  di  essi lo spandimento viene praticato ogni anno e viene
eseguito  un  monitoraggio  triennale  rendendo  disponibili i valori
della salinita', pH e Carbonio organico rilevati secondo le modalita'
previste  dal decreto ministeriale 13 settembre 1999, n. 185, recante
«Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo».

              Monitoraggio di altre risorse ambientali.

    Ove  siano osservati o rilevati cambiamenti o peggioramenti delle
precedenti    condizioni   del   sito   di   spandimento   imputabili
all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse
umide, la regione descrive tipo, intensita', diffusione e criterio di
attribuzione allo spandimento delle acque e delle sanse predette.

                  Sanzioni amministrative irrogate.

    Le  regioni  acquisiscono i dati delle ispezioni effettuate dagli
organi  preposti, con riferimento al numero ed ai relativi risultati,
nonche' informazioni sulle sanzioni amministrative e penali irrogate.