(all. 3 - art. 1)
                                                           Allegato 3

                                                 DELIBERA n. 151/2005

                         CLAUSOLA ANTIMAFIA

    Contenuti  della  clausola  antimafia,  da  inserire nel bando di
gara,  indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle  grandi opere di cui ai decreti interministeriali 14 marzo 2003
e 8 giugno 2004
    L'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre
che  nei  confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei
subcontraenti  quando  l'importo  del  subappalto  superi i limiti di
valore  precisati  al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18,
comma 12,  della  legge  19 marzo  1990,  n. 55, come successivamente
modificato  e  integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di
comunicare  alla  stazione  appaltante  i  dati  relativi  a  tutti i
sub-contratti.
    La  necessita'  di  analoga estensione delle verifiche preventive
antimafia,  ad  esse  applicando  le  piu'  rigorose informazioni del
Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita',
sotto   il  profilo  del  rischio  di  infiltrazione  criminale,  dei
sub-appalti  e  dei  cottimi,  nonche'  di talune tipologie esecutive
attinenti  a  una  serie di prestazioni (trasporto e movimento terra,
noli  a  caldo  e  a  freddo,  ecc.)  comunque  ricorrenti nella fase
realizzativa  a  prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di
tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
    Pertanto  nel  bando  di  gara per l'appalto dei lavori di cui al
progetto  definitivo approvato con la presente delibera dovra' essere
inserita  apposita  clausola  che - oltre all'obbligo di conferimento
dei  dati  relativi  a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18
della legge n. 55/1990 preveda che:
      1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale
siano  subordinati  all'espletamento  delle  informazioni antimafia e
sottoposti  a  clausola  risolutiva espressa, in maniera da procedere
alla  revoca  dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica
risoluzione  del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa,
in  caso  di  informazioni  positive.  A fini di accelerazione potra'
prevedersi  che  per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a
dire  di  importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10,
comma 1,  lettera c)  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
252/1998  -  l'autorizzazione  di  cui  all'art.  18  della legge, n.
55/1990  possa  essere  rilasciata  previa esibizione del certificato
camerale   con  l'apposita  dicitura  antimafia,  ferma  restando  la
successiva   acquisizione  delle  informazioni  prefettizie  con  gli
eventuali   effetti   rescissori   sopra   indicati.   Tenuto   conto
dell'ulteriore  estensione  ditali  verifiche  anche  a  tipologie di
prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato
art.  18  della  legge  n.  55/1990,  si potra' inoltre prevedere una
fascia  di  esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per
gli  acquisti  di materiale di pronto reperimento fino all'importo di
50  mila  euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del
fornitore);
      2)  nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa,
l'appaltatore  principale  applichi,  quale ulteriore deterrente, una
penale,  a  titolo di liquidazione fortettaria dei danni, pari al 10%
del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
      3)  il  soggetto  aggiudicatore  valuti  le  cd.  in formazioni
supplementari  atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto legge
6 settembre  1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n.
726,  e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa
sub-affidataria,  per  gli  effetti  di cui all'art. 11, comma 3, del
richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
      3)  vengano  previste  apposite misure di monitoraggio relative
alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
      a) controllare    gli    assetti    societari   delle   imprese
sub-affidatarie,  fino  a  completamento  dell'esecuzione  dell'opera
stessa,  fermo  restando  che, in caso di variazioni, dovranno essere
aggiornati   i  dati  gia'  forniti  in  attuazione  dell'obbligo  di
comunicazione di cui si e' detto;
      b) assicurare,  anche  attraverso apposite sanzioni che possono
arrivare  fino  alla  revoca  degli  affidamenti,  che i tentativi di
pressione    criminale   sull'impresa   affidataria   e   su   quelle
sub-affidatarie,  nella  fase di cantierizzazione (illecite richieste
di  denaro,  «offerta  di  protezione», ecc.), vengano immediatamente
comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla
Autorita' giudiziaria.