(Allegato-art. 1)
                              ALLEGATO 
 
                             Articolo 1 
 
  1. Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, 
distruzione o sottrazione delle cose portate in albergo  dal  cliente
che vi si reca e dispone quivi di un alloggio. 
  2. Sono considerate come portate in albergo: 
    (a) le cose che vi si trovano durante il periodo di tempo in cui 
il cliente dispone di un alloggio; 
    (b) le cose di cui l'albergatore o una persona di cui egli sia 
responsabile assuma la sorveglianza, fuori dell'albergo,  durante  il
periodo in cui il cliente dispone dell'alloggio; 
    (c) le cose di cui l'albergatore o una persona della quale egli 
sia responsabile assuma la sorveglianza, sia in albergo, che fuori di
esso, nel corso di un periodo di una ragionevole durata, precedente o
successivo a quello in cui il cliente dispone di un alloggio. 
  3. La responsabilita' di cui al presente articolo e' limitata 
all'equivalente di 3.000 franchi oro. 
  4. Il franco oro indicato nel precedente paragrafo si riferisce ad 
una unita' costituita da sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al
titolo di novecento millesimi di oro fino.