Articolo 2 1. La responsabilita' dell'albergatore e' illimitata: (a) quando gli oggetti sono stati depositati nelle sue mani; (b) quando egli ha rifiutato il deposito delle cose che egli e' obbligato ad accettare. 2. L'albergatore e' obbligato ad accettare le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore; egli non puo' rifiutarli tranne nel caso in cui siano pericolosi o se, relativamente alla importanza od alle condizioni di gestione dell'albergo, questi siano di valore eccessivo o di natura ingombrante. 3. L'albergatore puo' esigere che la cosa sia contenuta in involucro chiuso o sigillato.