(Allegato-art. 2)
                             Articolo 2 
 
  1. La responsabilita' dell'albergatore e' illimitata: 
    (a) quando gli oggetti sono stati depositati nelle sue mani; 
    (b) quando egli ha rifiutato il deposito delle cose che egli e' 
obbligato ad accettare. 
  2. L'albergatore e' obbligato ad accettare le carte-valori, il 
denaro contante e gli oggetti di valore;  egli  non  puo'  rifiutarli
tranne nel caso in cui siano  pericolosi  o  se,  relativamente  alla
importanza od alle condizioni di gestione dell'albergo, questi  siano
di valore eccessivo o di natura ingombrante. 
  3. L'albergatore puo' esigere che la cosa sia contenuta in 
involucro chiuso o sigillato.